L.R. Veneto 21/2018
Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina gli interventi regionali del Veneto per promuovere diritti umani, cultura di pace e cooperazione allo sviluppo sostenibile nel territorio regionale. Prevede iniziative culturali e formative, un piano annuale con priorità e criteri, un Tavolo consultivo regionale, rapporti con Commissione di Venezia e Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace. Abroga la previgente legge regionale n. 55/1999 e una modifica del 2010.
Promozione dei diritti umani e cooperazione allo sviluppo sostenibile nel Veneto
Promozione dei diritti umani e cooperazione allo sviluppo sostenibile nel Veneto
La legge definisce il quadro degli interventi della Regione del Veneto in materia di diritti umani, libertà fondamentali, cultura di pace e cooperazione allo sviluppo sostenibile. La disciplina è pensata per operare nel territorio regionale, con alcune iniziative rivolte anche all’Italia e ai Paesi in via di sviluppo secondo la programmazione annuale.
Finalità e ambito dell’intervento regionale
La Regione riconosce pace e sviluppo come diritti fondamentali della persona e dei popoli e si impegna a renderli effettivi, nel rispetto della Costituzione, del diritto europeo e del diritto internazionale. L’azione regionale riguarda:
- la promozione dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
- la diffusione della cultura di pace;
- la cooperazione allo sviluppo sostenibile.
Iniziative regionali ammissibili
La Regione promuove e sostiene, all’interno del territorio regionale:
- iniziative culturali, informative, di sensibilizzazione, ricerca, formazione ed educazione in materia di diritti umani, libertà fondamentali e cooperazione allo sviluppo sostenibile, anche in ambito scolastico;
- raccolta, sistematizzazione e diffusione di studi, ricerche, pubblicazioni, audiovisivi e documenti prodotti a livello regionale, nazionale e internazionale, anche tramite collegamenti con altre banche dati;
- costituzione e aggiornamento di una banca dati degli organismi operanti in Veneto nei settori considerati;
- partecipazione, da parte dei soggetti di cui all’art. 23 della legge statale n. 125/2014 aventi sede nel territorio regionale, a progetti di cooperazione allo sviluppo, anche nell’ambito dei programmi di cooperazione dell’Unione europea.
Programmazione annuale degli interventi
La Giunta regionale approva ogni anno un piano annuale di attuazione degli interventi, sulla base del documento triennale di programmazione e indirizzo previsto dalla legge statale n. 125/2014. Il piano è adottato:
- previa acquisizione del parere del Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile;
- sentito il parere della competente commissione consiliare.
Il piano definisce le priorità annuali e i criteri per individuare le iniziative da sostenere in Italia e nei Paesi in via di sviluppo. Le aree considerate comprendono:
- promozione dei diritti umani;
- sostegno al commercio equo e solidale;
- cooperazione pubblica allo sviluppo;
- partenariato territoriale secondo la legge statale n. 125/2014.
Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile
È istituito presso la Giunta regionale il Tavolo regionale sui diritti umani e la cooperazione allo sviluppo sostenibile, con funzioni consultive e di supporto tecnico. Ne fanno parte il Presidente della Giunta o un delegato e rappresentanti/esperti designati da varie realtà del territorio, tra cui:
- ONG venete riconosciute dal Ministero competente;
- associazioni senza fine di lucro attive da almeno tre anni con finalità nei diritti umani e cooperazione;
- associazioni imprenditoriali del Veneto;
- Università degli studi del Veneto;
- Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell’Università di Padova;
- Garante regionale dei diritti alla persona;
- Commissione regionale per le pari opportunità;
- Consulta regionale per l’immigrazione;
- organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nell’elenco regionale;
- ANCI Veneto.
Il Tavolo resta in carica per l’intera legislatura. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno metà dei componenti; le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La partecipazione è gratuita, con solo rimborso delle spese di viaggio documentate secondo la disciplina regionale applicabile ai dirigenti.
Compiti del Tavolo
Il Tavolo:
- esprime parere sul piano annuale di attuazione;
- svolge attività di consulenza nei confronti degli organi regionali nelle materie disciplinate dalla legge.
Rapporti istituzionali e collaborazione scientifica
La Regione sostiene le attività della Commissione europea per la Democrazia attraverso il Diritto (“Commissione di Venezia”):
- contribuisce all’organizzazione delle riunioni che si tengono a Venezia;
- si avvale della sua collaborazione tecnico-scientifica per studi e pareri su materie di competenza e di interesse per la legge.
Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace
La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per concorrere alle attività della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, già istituita con legge regionale del 1988. La Regione partecipa anche economicamente mediante il versamento delle quote di adesione previste dallo Statuto della Fondazione e può avvalersi della relativa collaborazione tecnico-scientifica per studi, approfondimenti e ricerche di interesse regionale.
Clausola valutativa e pubblicità della relazione
Ogni anno, entro il mese di febbraio, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sull’attuazione della legge e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi del piano annuale. La relazione e gli eventuali documenti conclusivi dell’esame consiliare sono pubblicati nei siti internet del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
Abrogazioni
Dall’entrata in vigore della legge sono abrogate:
- la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55, recante la disciplina previgente in materia di diritti umani, cultura di pace, cooperazione allo sviluppo e solidarietà;
- la lettera c) del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6, relativa al commercio equo e solidale.
Aspetti finanziari
Gli oneri correnti sono quantificati per i soli esercizi 2018 e 2019 e trovano copertura con risorse iscritte in specifiche missioni e programmi del bilancio di previsione 2018-2020, in particolare nei settori:
- diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo;
- organi istituzionali.
Valutazione di attualità
La legge è formalmente vigente, ma presenta una rilevanza pratica limitata soprattutto per gli esercizi finanziari iniziali già conclusi. La disciplina sostanziale in materia di promozione dei diritti umani e cooperazione allo sviluppo resta comunque strutturale per la Regione del Veneto.
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