L.R. Veneto 22/2018
Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 22/2018 aggiorna la l.r. n. 5/2013 su prevenzione e contrasto della violenza contro le donne: adegua i riferimenti alla normativa nazionale e alla Convenzione di Istanbul, ridefinisce centri antiviolenza e case rifugio, introduce due tipologie di case rifugio, rafforza raccolta dati, interventi di sensibilizzazione e recupero dei responsabili, e abroga la disciplina sulle case di secondo livello e l’art. 5. Nessun nuovo onere per il bilancio regionale.
Modifiche alla disciplina regionale veneta contro la violenza sulle donne
Modifiche alla disciplina regionale veneta contro la violenza sulle donne
La legge regionale del Veneto n. 22 del 2018 interviene sulla legge regionale 23 aprile 2013, n. 5, aggiornandone la disciplina sugli interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne. Il provvedimento rafforza il raccordo con la normativa nazionale e con gli strumenti di attuazione nazionali, riorganizza il sistema delle strutture di accoglienza e conferma l’applicazione sul solo territorio regionale veneto.
Finalità e coordinamento con la normativa nazionale
La legge adegua le finalità della disciplina regionale ai riferimenti nazionali e internazionali, richiamando espressamente:
- le leggi nazionali vigenti;
- le convenzioni internazionali;
- la Convenzione di Istanbul del 2011 sulla prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica.
L’azione regionale viene così ricondotta in modo più stretto alla cornice normativa statale e agli strumenti di attuazione nazionale.
Strutture di sostegno e servizi finanziabili
La legge sostituisce il riferimento alle “case di secondo livello” con una formulazione più generale sulle strutture di sostegno per donne vittime di violenza e per le loro figlie e i loro figli minori, individuando in particolare:
- i centri antiviolenza;
- le case rifugio.
Le risorse regionali possono sostenere le progettualità degli enti locali, delle ULSS e delle strutture previste dalla legge per realizzare servizi di supporto alle vittime, anche con l’obiettivo di favorire percorsi di autonomia lavorativa e sociale. Nell’ambito delle attività di sostegno possono rientrare anche misure collegate al contrasto della povertà, all’edilizia residenziale pubblica e ad altre misure individuate dalla programmazione nazionale o regionale.
È inoltre previsto che la misura regionale Reddito di Inclusione Attiva (RIA) sia assicurata anche alle donne vittime di violenza in disagio socio-economico che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso strutture specializzate e riconosciute dalla legge.
Prevenzione, informazione e recupero dei responsabili
La normativa rafforza la dimensione preventiva e culturale prevedendo:
- attività informative, culturali, educative, formative e di sensibilizzazione, anche in collaborazione con scuole, università, enti locali e soggetti privati senza scopo di lucro;
- misure efficaci di contrasto alla violenza, anche sulla base dei dati e delle informazioni forniti dalle strutture di sostegno;
- interventi di recupero dei soggetti responsabili degli atti di violenza, in coerenza con la normativa nazionale.
Viene inoltre favorito l’adozione di un protocollo comune su tutto il territorio regionale.
Centri antiviolenza: requisiti e attività
I centri antiviolenza sono ricondotti ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e dagli strumenti di attuazione nazionale. La legge ne conferma il ruolo nella presa in carico delle donne esposte a ogni forma di violenza di genere e precisa che possono garantire anche un servizio di accoglienza in pronta emergenza.
Tra le attività riconosciute figurano anche:
- la promozione e gestione delle strutture;
- la raccolta, analisi e documentazione dei dati sul fenomeno della violenza;
- la messa a disposizione di informazioni per persone, gruppi di interesse e istituzioni locali.
Case rifugio: tipologie, requisiti e funzioni
Le case rifugio possono essere distinte in due tipologie:
- case rifugio A;
- case rifugio B.
Per le case rifugio A è richiesto il requisito della localizzazione segreta, mentre tale requisito non è obbligatorio per le case rifugio B, così da facilitare i percorsi di uscita dalla violenza e di raggiungimento dell’autonomia delle ospiti.
Anche le case rifugio devono rispettare i requisiti fissati dalla normativa nazionale e dagli strumenti attuativi nazionali. Le loro funzioni comprendono inoltre la collaborazione nella raccolta e analisi di dati e informazioni sul fenomeno della violenza.
Presa in carico e durata dell’accoglienza
L’accesso alle strutture di accoglienza avviene di norma tramite i centri antiviolenza, pur potendo intervenire anche su segnalazione ai medesimi.
La permanenza non è più ancorata a un termine massimo fisso di 120 giorni, ma è collegata al percorso personalizzato della persona accolta. La disciplina viene quindi resa più flessibile e aderente alle esigenze individuali.
Monitoraggio, comunicazioni e trasparenza
Le strutture coinvolte devono trasmettere aggiornamenti con cadenza annuale alla Giunta regionale, utilizzando l’apposita modulistica regionale. La Regione rende inoltre pubblico un elenco delle strutture di accoglienza presenti sul territorio, distinto per tipologia.
Le strutture comunicano anche dati e informazioni sul fenomeno della violenza, raccolti in coerenza con la normativa nazionale e con gli strumenti di attuazione nazionale.
Abrogazioni e soppressioni
La legge abroga integralmente l’articolo 5 della l.r. n. 5/2013 e sopprime ogni riferimento alle case di secondo livello in più disposizioni della legge originaria, riorientando il sistema regionale verso centri antiviolenza e case rifugio.
Aspetti finanziari
L’attuazione della legge avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
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