L.R. Veneto 18/2018
Modifiche della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2018" in materia di servizi per il lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 18/2018 modifica l’art. 54 della l.r. 45/2017 sui servizi per il lavoro, prevedendo il collocamento nei ruoli della Regione di specifiche categorie di personale di Veneto Lavoro in caso di privatizzazione, soppressione o trasformazione dell’ente in altro ente pubblico con diverso contratto collettivo. Nessun nuovo onere finanziario; vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURV.
Modifiche in materia di collocamento del personale di Veneto Lavoro nei ruoli regionali
Modifiche in materia di servizi per il lavoro e personale di Veneto Lavoro
La legge regionale del Veneto n. 18 del 15 maggio 2018 interviene sulla disciplina già contenuta nella legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, limitatamente ai profili relativi al personale di Veneto Lavoro. L’obiettivo è regolare il destino giuridico del personale in caso di processi di riorganizzazione dell’ente.
Collocamento del personale nei ruoli regionali
La modifica introduce una previsione di salvaguardia per il personale indicato dalla normativa richiamata. In particolare, viene stabilito che il personale:
- di cui all’articolo 54, comma 2, della l.r. 45/2017;
- nonché quello di cui all’articolo 19, comma 1, della l.r. 13 marzo 2009, n. 3, e successive modificazioni;
è collocato nei ruoli della Regione qualora Veneto Lavoro sia interessato da:
- processi di privatizzazione;
- soppressione;
- trasformazione totale o parziale in altro ente pubblico.
La collocazione nei ruoli regionali opera, in questa ipotesi, quando per il nuovo ente sia applicato un contratto collettivo diverso da quello delle funzioni locali, secondo quanto individuato dalla contrattazione collettiva.
Decorrenza del collocamento
Il personale interessato viene collocato nei ruoli della Regione a far data dagli interventi sopra indicati, cioè dal momento in cui si verificano le operazioni di privatizzazione, soppressione o trasformazione dell’ente previste dalla norma.
Regime finanziario
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La Regione provvede quindi con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Si tratta dunque di una disciplina immediatamente operativa dal 2018 per le ipotesi di riorganizzazione dell’ente considerate dalla norma.
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