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Ordinanza

Ordinanza n. 243/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. n. 30076 del 22/04/2026, con il quale il Dirigente dell’Area Acquisti – Direzione Procurement di Acquedotto Pugliese S.p.A. ha disposto l’esclusione del Raggruppamento in epigrafe dal Lotto 5 della “Procedura aperta ex art. 71 del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento, secondo lo schema giuridico dell’Accordo Quadro, dei servizi e dei lavori per la manutenzione delle reti idriche e fognarie (CIG B4C64270FF)”; b) della nota prot. n. 24233 del 31/03/2026, recante comunicazione di avvio del procedimento di esclusione; c) del verbale n. 31 del 16/04/2026 della Commissione giudicatrice e di tutti i verbali di gara (relativi alle sedute pubbliche e riservate), ivi inclusi segnatamente quelli con cui è stato esaminato e rigettato il riscontro difensivo prodotto dal Raggruppamento di cui la Soc. ricorrente è mandante in data 10/04/2026; d) della nuova graduatoria definitiva del Lotto 5, nonché dell’eventuale provvedimento di aggiudicazione definitiva medio tempore intervenuto in favore del raggruppamento controinteressato o di terzi; e) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi incluse, ove occorrer possa e in parte qua, le disposizioni della lex specialis (Bando, Disciplinare di gara e relativi Allegati, con particolare riferimento all’Allegato 2) laddove interpretate nel senso ingiustamente restrittivo e penalizzante fatto proprio dall’Amministrazione resistente con i provvedimenti gravati. NONCHÉ PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA del contratto di appalto eventualmente stipulato, attesa la originaria illegittimità dell’aggiudicazione, e per il conseguente subentro del Raggruppamento di cui fa parte la ricorrente nella sua esecuzione; ED IN VIA SUBORDINATA PER L’ANNULLAMENTO dell’intera procedura di gara a far data dalla pubblicazione del bando.

Giustizia amministrativa202600808

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione del raggruppamento dal Lotto 5 di una procedura aperta per l’affidamento, mediante accordo quadro, di servizi e lavori di manutenzione delle reti idriche e fognarie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il raggruppamento ha impugnato l’esclusione disposta dalla stazione appaltante per la ritenuta mancanza, in capo alla mandante SGA 3, del requisito specifico di qualificazione previsto dal paragrafo 4.3.1, lettera b), del disciplinare di gara. La clausola richiedeva, per gli operatori economici qualificati per l’esecuzione delle prestazioni principali di servizio, l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 2-bis o 4, con riferimento ai codici EER relativi ai rifiuti prodotti e da smaltire. In sede cautelare, il raggruppamento ha sostenuto l’ambiguità della prescrizione, derivante in particolare dall’uso della disgiuntiva “o”, che avrebbe potuto far ritenere alternativamente sufficiente il possesso della categoria 2-bis oppure della categoria 4, lamentando anche l’affidamento incolpevole ingenerato dalla clausola e chiedendo la sospensione dell’esclusione, l’annullamento degli atti conseguenti, la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto con subentro e, in subordine, l’annullamento dell’intera procedura.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris. A un esame sommario, ha ritenuto infondata la tesi dell’ambiguità della clausola relativa al requisito di qualificazione, osservando che l’interpretazione basata esclusivamente sulla disgiuntiva “o” costituisce una lettura parziale del disciplinare. La prescrizione, correttamente letta nel suo complesso e alla luce della diligenza esigibile dagli operatori economici del settore, non è equivoca e richiede necessariamente l’indicazione di un codice correlato ai rifiuti da smaltire. È stata quindi ritenuta corretta anche l’esclusione dell’affidamento incolpevole derivante dall’asserita ambiguità. Il giudice non ha ravvisato i presupposti per la sospensione dell’efficacia dell’esclusione. La trattazione di merito è stata fissata all’udienza pubblica del 1 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La procedura di gara è qualificata come procedura aperta ai sensi della disposizione; la norma non è oggetto di specifica interpretazione nella fase cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; la domanda è stata respinta per carenza di fumus boni iuris.

  • paragrafo 4.3.1, lettera b), del Disciplinare di gara

    La clausola richiede, per gli operatori economici qualificati per l’esecuzione delle prestazioni principali di servizio, l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 2-bis o 4, con indicazione del codice correlato ai rifiuti da smaltire.

Massime di principio

  • Nella valutazione della chiarezza di una clausola della lex specialis non è sufficiente isolare una singola espressione linguistica, come una congiunzione o una disgiunzione: la clausola deve essere interpretata nel suo complesso e in relazione all’oggetto della prestazione.
  • Una prescrizione di gara relativa a un requisito di qualificazione non è ambigua quando, considerata complessivamente e secondo la diligenza esigibile dagli operatori economici qualificati del settore, impone necessariamente il collegamento del requisito al codice identificativo dei rifiuti oggetto di smaltimento.
  • L’affidamento incolpevole del concorrente non può essere riconosciuto quando l’asserita ambiguità della lex specialis deriva da una lettura parziale della clausola, superabile mediante un’interpretazione complessiva e diligente del disciplinare.
  • In sede cautelare, la sospensione dell’esclusione da una gara richiede la presenza del fumus boni iuris; quando la censura sull’interpretazione della lex specialis appare infondata a un esame sommario, la domanda cautelare deve essere respinta.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiTutela cautelareConcorrenza ed evidenza pubblicaLegittimo affidamento

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