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Legge

L.R. Veneto 27/2017

Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

Normativa regionaleL.R. Veneto 27/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina veneta sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, spostando molte funzioni dalle Province alla Giunta regionale e alla struttura regionale competente. Riforma il piano faunistico-venatorio, gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori alpini, abroga l’articolo 9 della l.r. 50/1993 e prevede una prima applicazione anche mediante l’uso dei piani provinciali già approvati con VAS positiva.

Aggiornamento della pianificazione faunistico-venatoria regionale del Veneto

Adeguamento della pianificazione faunistico-venatoria nel Veneto

La legge regionale del Veneto n. 27 del 2017 interviene sulla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, per riallineare la disciplina della pianificazione faunistico-venatoria e del prelievo venatorio, riorganizzando in capo alla Regione una parte rilevante delle competenze prima attribuite alle Province. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Veneto.

Piano faunistico-venatorio regionale

La disciplina del piano faunistico-venatorio viene rafforzata sul piano contenutistico e procedurale. Il piano deve ora garantire anche la coesistenza tra le specie faunistiche e le attività antropiche presenti sul territorio. Può essere aggiornato durante il periodo di validità secondo modalità stabilite nel medesimo articolo 8.

Il piano, in relazione alla destinazione differenziata del territorio, deve individuare e rappresentare anche graficamente:

  • la Zona faunistica delle Alpi e la sua ripartizione in Comprensori alpini, tenendo conto delle consuetudini e tradizioni locali;
  • oasi di protezione;
  • zone di ripopolamento e cattura;
  • centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
  • aree in cui possono essere collocati gli appostamenti fissi, considerando anche quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;
  • valichi montani interessati dalle rotte migratorie dell’avifauna;
  • programmi di miglioramento ambientale e di ripristino o creazione di biotopi;
  • programmi di immissione di fauna selvatica, anche tramite cattura, con il coinvolgimento delle associazioni venatorie e previo riscontro delle compatibilità genetiche da parte di ISPRA.

Per tali programmi di immissione è inoltre prevista la consultazione delle strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

Competenza regionale e nuovi assetti organizzativi

La riforma trasferisce alla Giunta regionale e alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria molte funzioni prima esercitate dalle Province. In particolare, la Giunta regionale istituisce:

  • gli Ambiti territoriali di caccia;
  • i Comprensori alpini, nei territori compresi in tutto o in parte nella Zona faunistica delle Alpi.

La Giunta regionale è anche chiamata a provvedere alle funzioni che prima erano delegate alle Province in materia di istituzione, gestione e disciplina di vari istituti faunistico-venatori. In materia di ATC, la composizione degli organi viene aggiornata prevedendo anche due esperti in programmazione faunistico-venatoria in rappresentanza della Regione.

Per gli aspetti amministrativi e tecnici, il riferimento operativo viene spostato più volte dalla Provincia alla struttura regionale competente in materia faunistico-venatoria.

Comprensori alpini e densità venatoria

Il piano faunistico-venatorio deve definire lo schema di statuto dei Comprensori alpini e l’indice di densità venatoria minima e massima per tali comprensori, tenendo conto dei criteri previsti dalla legge statale n. 157/1992.

Per i Comprensori alpini la disciplina è richiamata in connessione con le consuetudini e tradizioni locali e con la pianificazione faunistico-venatoria regionale.

Regole per appostamenti, prelievi e gestione territoriale

La legge aggiorna anche le norme sulla collocazione degli appostamenti fissi e sulla gestione di taluni istituti connessi alla caccia, prevedendo che la disciplina sia determinata dalla Giunta regionale o dalla struttura regionale competente, e non più dalle Province.

Viene inoltre precisato che, per alcune previsioni territoriali, il riferimento riguarda il territorio provinciale e non più il sistema provinciale come soggetto titolare delle funzioni. In un caso si aggiunge espressamente che l’area considerata deve essere “inclusa nel Veneto”.

Abrogazioni

È abrogato l’articolo 9 della legge regionale n. 50/1993.

Regime transitorio

In prima applicazione della legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio, può fare propri i piani faunistico-venatori già approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della legge, purché sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS). Il recepimento può avvenire con coordinamento e adeguamento complessivo o anche solo parziale.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

L’attuazione avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, quindi dal 12 agosto 2017.

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