L.R. Veneto 26/2017
Modifiche al Titolo VI Capo III e IV della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 "Autonomia del Consiglio regionale" e successive modificazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto n. 26/2017 modifica la disciplina dell’autonomia del Consiglio regionale in materia di riparto delle spese e del personale dei gruppi consiliari. Le nuove regole decorrono dalla prima legislatura regionale successiva all’entrata in vigore. La legge è ormai di interesse limitato perché riferita a un assetto organizzativo della legislatura successiva al 2017.
Modifiche alla disciplina del personale e dei gruppi consiliari del Consiglio regionale veneto
Modifiche alla disciplina dei gruppi consiliari del Consiglio regionale veneto
La legge interviene sulla legge regionale Veneto 31 dicembre 2012, n. 53, riscrivendo parti della disciplina dell’autonomia del Consiglio regionale relative al finanziamento dei gruppi consiliari, al personale a tempo determinato e alla salvaguardia dei rapporti di lavoro. Le modifiche operano nell’ambito dell’organizzazione del Consiglio regionale del Veneto e producono effetti dalla prima legislatura regionale successiva all’entrata in vigore.
Riparto della spesa tra i gruppi consiliari
Viene ridefinito il criterio di ripartizione della spesa complessiva tra i gruppi consiliari da parte dell’Ufficio di presidenza. La disciplina prevede una quota assegnata secondo parametri minimi garantiti e una restante parte distribuita proporzionalmente al numero dei consiglieri del gruppo, esclusi i primi tre.
In particolare:
- ai gruppi di un consigliere spetta una spesa pari al 90% del trattamento economico previsto per il responsabile, oltre alla spesa per una unità di personale di categoria C1;
- ai gruppi di due consiglieri spetta una spesa pari al 100% del trattamento economico previsto per il responsabile, oltre alla spesa per una unità di personale di categoria C1;
- ai gruppi di tre consiglieri spetta una spesa pari al trattamento economico previsto per il responsabile, oltre alla spesa per due unità di personale di categoria C1;
- la parte residua è attribuita proporzionalmente alla consistenza numerica del gruppo, esclusi i primi tre consiglieri.
Sono inoltre abrogate le tabelle 2 e 3 dell’allegato B, con conseguente eliminazione dei riferimenti ad esse nei commi 5 e 6 dell’articolo 47.
Personale a tempo determinato dei gruppi
Viene modificata anche la disciplina del personale a tempo determinato assegnabile ai gruppi consiliari. È eliminato il precedente limite massimo del 50% dell’organico previsto, arrotondato all’unità superiore.
La spesa complessiva per il personale a tempo determinato è ripartita dall’Ufficio di presidenza tra i gruppi, con garanzie minime per i gruppi più piccoli:
- per i gruppi di un consigliere, importo corrispondente all’80% del trattamento economico previsto per il responsabile;
- per i gruppi di due consiglieri, importo corrispondente al 90%;
- per i gruppi di tre consiglieri, importo corrispondente al trattamento economico pieno previsto;
- per gli altri gruppi, importi determinati in ragione della consistenza numerica, calcolata senza computare il Presidente della Giunta regionale e i consiglieri componenti la Giunta regionale.
Salvaguardia dei rapporti di lavoro e gestione delle eccedenze
La legge introduce una disciplina specifica per le eccedenze che possono derivare dalla ripartizione della spesa e dalla variazione del numero dei gruppi consiliari, con l’obiettivo di salvaguardare i rapporti di lavoro del personale delle segreterie dei gruppi già instaurati con il Consiglio regionale e in essere alla data di accertamento delle eccedenze.
Se si verificano eccedenze per effetto della ripartizione della spesa, il gruppo consiliare deve rimettere nella disponibilità del Consiglio regionale la quota necessaria e sufficiente delle somme assegnate ai sensi dell’articolo 52 e non spese, per finanziare i rapporti di lavoro da salvaguardare.
Se tali somme non bastano:
- la quota mancante è garantita prioritariamente con le somme da assegnare;
- se ancora insufficienti, si attinge alle somme già assegnate ai gruppi che hanno sostenuto il medesimo candidato Presidente della Regione, secondo criteri proporzionali stabiliti dall’Ufficio di presidenza.
Lo stesso criterio compensativo è applicato anche quando si determinano eccedenze della spesa ripartita per il personale a tempo determinato.
Nuove assegnazioni di personale in caso di variazione dei gruppi
La legge disciplina anche il caso in cui la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale delle segreterie, instaurati prima della variazione del numero dei gruppi consiliari, determini il superamento del limite di spesa previsto. In tale ipotesi l’Ufficio di presidenza, in relazione all’entità dell’eccedenza, individua le unità di personale da assegnare al nuovo gruppo tra quelle in servizio presso le segreterie degli altri gruppi consiliari.
Se si determina comunque un’eccedenza del limite di spesa per effetto delle regole sopra richiamate, le nuove assegnazioni di personale sono autorizzate dall’Ufficio di presidenza nel rispetto delle disposizioni sui meccanismi di salvaguardia e compensazione.
Trattamento economico del responsabile nei piccoli gruppi
Per i gruppi composti da uno, due o tre consiglieri, il trattamento economico del responsabile, per la durata dell’incarico, può essere ridotto rispetto all’importo ordinario in misura sufficiente a finanziare il costo di altre unità di personale che il presidente del gruppo intenda utilizzare. Resta ferma la dotazione organica prevista dalla tabella 4 dell’allegato B, con la corrispondente riduzione dell’orario di lavoro.
Copertura finanziaria
La legge reca una clausola di neutralità finanziaria: la sua attuazione deve avvenire con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Decorrenza degli effetti
Le disposizioni della legge decorrono dalla prima legislatura regionale successiva alla data di entrata in vigore. Pertanto non incidono immediatamente sull’assetto in corso al momento dell’approvazione, ma trovano applicazione dalla legislatura successiva.
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