Cassazione Civile, Sentenza n. 16077/2020 del 28/07/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa alla vendita (2000) di un'autovettura Mitsubishi Pajero risultata viziata; l'acquirente (Cicero) aveva chiesto la risoluzione del contratto e il risarcimento danni per i vizi accertati. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione e condannato la venditrice (Automek) alla restituzione del prezzo e l'importatrice (M.M. Automobili) alla manleva. In appello la Corte di Messina confermava la risoluzione ma rigettava la domanda di manleva della venditrice, disponendo la restituzione dell'intero prezzo e l'ordine di restituzione del veicolo, ritenendo irrilevante il lungo utilizzo del bene da parte dell'acquirente per effetto della protrazione della lite. Salemme (Automek) impugnava in Cassazione sostenendo, tra l'altro, che la Corte d'appello non aveva valutato gli effetti retroattivi della risoluzione e non aveva dedotto la perdita di valore del veicolo per l'uso protratto dall'acquirente, con conseguente illegittima locupletazione di quest'ultimo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i primi due motivi del ricorso ma ha accolto il terzo e il quarto, ritenendo che la Corte d'appello non avesse valutato adeguatamente la perdita di valore derivante dall'uso protratto dell'autovettura da parte dell'acquirente e non avesse garantito la reciprocità delle prestazioni restitutorie. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, disponendo che, nella determinazione del prezzo da restituire al compratore vittorioso in redibitoria, si tenga conto dell'uso del bene effettuato dall'acquirente per evitare un'ingiustificata locupletazione e garantire l'equilibrio tra le prestazioni restitutorie.
Norme richiamate
art. 1458 c.c.
Effetto retroattivo della risoluzione per inadempimento: la sentenza costitutiva comporta l'obbligo reciproco di restituzione delle prestazioni già eseguite; va applicata con riferimento all'azione redibitoria per valutare gli effetti restitutorî
art. 1490 c.c.
Definisce i vizi della cosa venduta che legittimano l'azione redibitoria o la riduzione del prezzo; richiamato come presupposto dell'azione esercitata dall'acquirente
art. 1492 c.c.
Regola l'azione redibitoria (recesso per vizi) e le sue conseguenze; in combinato con art.1493 consente la restituzione del prezzo ma impone anche la riconsegna della cosa
art. 1493 c.c.
Stabilisce l'obbligo di restituzione della cosa da parte dell'acquirente in caso di redibitoria; implica che il giudice debba valutare la condizione del bene e l'eventuale perdita di valore
art. 1453 c.c.
Richiamato nella ricostruzione come norma afferente alle conseguenze della risoluzione e alla disciplina degli effetti restitutorî tra le parti
art. 1455 c.c.
Norma citata nel relativo motivo riguardante la gravità dell'inadempimento; la Corte ha comunque ritenuto che la gravità fosse stata implicitamente accertata dalla sentenza di merito
art. 112 c.p.c.
Richiamato rispetto alla presunta omessa pronuncia: la Corte precisa che non ogni mancata enunciazione formale costituisce omessa pronuncia, occorre che il provvedimento omesso sia indispensabile alla soluzione
art. 360 c.p.c.
Regole di ammissibilità dei mezzi di impugnazione in Cassazione; la Corte chiarisce i limiti del sindacato motivazionale e l'inammissibilità di censure fondate sulla precedente formulazione normativa non più applicabile
art. 2037 c.c.
Richiamato a supporto della valutazione economica e del risarcimento in caso di indebito vantaggio; utile nell'analisi della locupletazione dell'acquirente
art. 2041 c.c.
Richiamato analogicamente per il principio di indennizzo per arricchimento senza causa in relazione alla perdita economica della venditrice
art. 130 d.lgs. 206/2005 (Codice del consumo)
Pur non applicabile ratione temporis, indicato come parametro ermeneutico: nella determinazione della somma da restituire si deve tener conto dell'uso del bene da parte del compratore
art. 380-bis c.p.c.
Procedimento camerale previsto per la definizione dei ricorsi; menzionato procedimentalmente ma non decisivo per le questioni di merito
Massime di principio
- Se l'acquirente ottiene la risoluzione (azione redibitoria) e infatti ottiene la restituzione del prezzo, il giudice deve valutare anche la condizione e l'uso successivo del bene e può ridurre l'importo da restituire in ragione della perdita di valore derivante dall'utilizzo protratto.
- La riduzione del prezzo da restituire può essere richiesta espressamente dal venditore; tuttavia l'onere di valutare la perdita di valore grava sul giudice se la questione è stata prospettata e risulta dai fatti.
- L'effetto retroattivo della risoluzione impone reciprocità nelle prestazioni restitutorie: il rimedio non deve tradursi in un'indebita locupletazione per una delle parti.
- Non ogni omissione formale nella motivazione costituisce omessa pronuncia: è necessario che manchi completamente il provvedimento indispensabile alla decisione; esiste una statuizione implicita quando la richiesta è incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della sentenza.
- In Cassazione il sindacato sulla motivazione è stringente: rilevano solo vizi gravi della motivazione (mancanza materiale, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o incomprensibilità oggettiva).
- Nelle vendite di beni durevoli (es. autoveicoli) il giudice dovrà considerare, al momento della quantificazione delle prestazioni restitutorie, l'uso effettuato e la fisiologica perdita di valore, anche facendo riferimento ai principi di indennizzo per arricchimento ingiustificato quando necessario.
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