Ordinanza n. 2012/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare e posto le spese del primo grado a carico della ricorrente
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata)
Prevale il privato
La controversia
La candidata ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio n. 1963/2026, chiedendo la riforma della decisione di primo grado. Dal testo emerge che la domanda cautelare riguardava una controversia seriale e omogenea rispetto ad altri contenziosi, nei quali il Consiglio di Stato aveva adottato decisioni diversificate: in alcuni casi aveva rigettato gli appelli cautelari, mentre in altri li aveva accolti ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza sospendere gli atti e disponendo la trasmissione dell'ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell'udienza di merito. L'appellante ha inoltre contestato la statuizione sulle spese del giudizio cautelare di primo grado, poste a suo carico secondo il principio di soccombenza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto nel merito la domanda cautelare per la parte sostanziale, ritenendo non necessaria l'adozione, anche in questa controversia, di un provvedimento ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., poiché il TAR avrebbe dovuto fissare sollecitamente l'udienza di merito e procedere in quella sede all'esame approfondito delle questioni, assicurando una decisione definitiva in tempi brevi. L'appello è stato invece accolto limitatamente alla regolazione delle spese del primo grado cautelare, in considerazione della novità della questione, con compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio cautelare. Nessuna sospensione degli atti è stata disposta.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il Consiglio di Stato richiama la possibilità di accogliere l'istanza cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza sospendere gli atti. Nel caso concreto ritiene tuttavia non necessario adottare una misura analoga, poiché la controversia sarebbe stata prevedibilmente fissata in tempi brevi.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, quando le questioni dedotte richiedono un esame approfondito riservato alla fase di merito e il giudice di primo grado può fissare sollecitamente l'udienza, non è necessario sospendere gli atti né adottare una misura cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
- La natura seriale del contenzioso e la previsione di una prossima fissazione dell'udienza di merito possono giustificare il rigetto della domanda cautelare, qualora non risulti necessaria un'ulteriore misura provvisoria.
- La novità della questione controversa può giustificare la compensazione delle spese del giudizio cautelare, anche in riforma della statuizione di soccombenza adottata dal primo giudice.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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