Sentenza del 16/05/2016 n. 3017 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Attività di verifica - Esame dei documenti prodotti dal contribuente - Obbligo per l'Amministrazione di emettere l'avviso dopo 60 giorni - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché emesso dopo un'attività istruttoria articolata, comprendente l'esame in ufficio della documentazione prodotta dal contribuente su richiesta dell'Amministrazione, senza rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L'Ufficio, inoltre, non aveva motivato specifiche ragioni di urgenza che giustificassero l'emissione anticipata dell'atto.
La decisione
La sentenza ha ritenuto che anche l'attività istruttoria svolta in ufficio sui documenti forniti dal contribuente possa qualificarsi come attività di verifica tributaria. Di conseguenza, l'Amministrazione avrebbe dovuto attendere sessanta giorni dalla conclusione dei controlli prima di emettere l'avviso, consentendo al contribuente di presentare osservazioni. In mancanza di tale termine e di una motivazione concreta sull'urgenza, è stata ravvisata la violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, con esito favorevole al contribuente.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
Il termine di sessanta giorni si applica quando l'Amministrazione svolge un'attività di verifica o un controllo istruttorio sostanziale, anche mediante l'esame in ufficio della documentazione richiesta al contribuente. L'avviso emesso prima della scadenza è illegittimo, salvo che ricorrano ragioni di urgenza specifiche e adeguatamente motivate.
Massime di principio
- La nozione di attività di verifica può comprendere non solo accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente, ma anche attività istruttorie d'ufficio sostanziali e articolate basate sui documenti prodotti dal contribuente.
- Quando il controllo si conclude con un'attività effettiva di verifica, l'Amministrazione deve normalmente attendere sessanta giorni prima di notificare l'avviso di accertamento, per consentire il contraddittorio preventivo.
- L'emissione anticipata dell'avviso è ammissibile solo in presenza di una concreta situazione di urgenza, che deve essere indicata e motivata nell'atto o comunque risultare chiaramente dagli elementi del caso.
- La mera qualificazione formale dell'attività come semplice richiesta di documenti non è decisiva: occorre valutare in concreto la natura, l'estensione e la complessità dei controlli svolti.
- La violazione del termine dilatorio può comportare l'illegittimità dell'avviso di accertamento, soprattutto quando il contribuente dimostri che l'attività dell'Ufficio ha avuto natura sostanzialmente verificatoria e non meramente documentale.
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