Ordinanza n. 5/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto n° -OMISSIS-/II/-OMISSIS-, notificato il 10/10/25, con cui il ricorrente è stato trasferito ex art. 53 DPR 335/82 al Commissariato di -OMISSIS-nonché di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di trasferimento coattivo ex art. 53 d.P.R. 335/1982 conseguente alla candidatura elettorale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui è stato trasferito presso un Commissariato diverso, chiedendone la sospensione cautelare. Ha dedotto, in primo luogo, l'insussistenza del presupposto territoriale previsto dall'art. 53 d.P.R. 335/1982, sostenendo che la sede di servizio si trovasse in una circoscrizione comunale diversa da quelle municipali per le quali aveva presentato la candidatura. Ha inoltre sostenuto che l'appartenenza ai ruoli tecnici della Polizia di Stato comportasse un rilievo meramente interno dell'attività svolta e che il d.P.R. 337/1982, relativo ai ruoli tecnici, non prevedesse il trasferimento disciplinato dall'art. 53 d.P.R. 335/1982.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti per la sospensione dell'efficacia del trasferimento. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la nozione di «circoscrizione» dell'art. 53 d.P.R. 335/1982 non coincida con le circoscrizioni di decentramento municipale, che sono articolazioni interne dell'unico Comune cui si riferiscono e non collegi o circoscrizioni elettorali autonome. È quindi irrilevante che l'ufficio di servizio sia situato in un Municipio diverso da quello interessato dalla candidatura o che il dipendente non operi direttamente sul relativo territorio. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto che l'art. 2 d.P.R. 337/1982, richiamando per i ruoli tecnici le norme e i principi del d.P.R. 335/1982, consenta l'applicazione dell'art. 53 anche agli appartenenti ai ruoli tecnici. Il presupposto del trasferimento è la coincidenza territoriale tra sede di servizio e circoscrizione della candidatura, indipendentemente dal carattere operativo o meramente interno dell'attività dell'ufficio. La disciplina mira a tutelare il prestigio e l'imparzialità dell'Amministrazione, evitando che la prosecuzione del servizio nel medesimo ambito territoriale possa generare sospetti di parzialità o partigianeria. Le spese non sono disciplinate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 53 d.P.R. 335/1982
«Presupposto del trasferimento disciplinato dall'art. 53 del D.P.R. n. 335/1982 è la mera coincidenza territoriale della sede di servizio del dipendente con la circoscrizione della candidatura»
La disposizione consente il trasferimento coattivo del dipendente della Polizia di Stato candidato a elezioni quando ricorre la coincidenza territoriale richiesta, senza che rilevino la specifica collocazione municipale dell'ufficio, il carattere operativo dell'attività o l'estensione esterna delle competenze.
art. 2 d.P.R. 337/1982
«richiama l’applicazione anche ai ruoli tecnici delle norme e dei principi contenuti nel D.P.R. n. 335/82»
Il richiamo rende applicabile ai dipendenti appartenenti ai ruoli tecnici della Polizia di Stato anche la disciplina del trasferimento conseguente alla candidatura elettorale prevista dall'art. 53 d.P.R. 335/1982.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sospensione dell'atto.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 53 d.P.R. 335/1982, la «circoscrizione» non coincide necessariamente con il singolo Municipio o con la circoscrizione di decentramento comunale, poiché tali articolazioni costituiscono parti dell'unico Comune e non autonomi collegi elettorali.
- Il trasferimento coattivo conseguente alla candidatura elettorale di un appartenente alla Polizia di Stato presuppone la coincidenza territoriale tra la sede di servizio e l'ambito della candidatura, senza che rilevino il fatto che l'ufficio sia ubicato in un diverso Municipio o che il dipendente non svolga attività direttamente sul territorio interessato.
- L'art. 53 d.P.R. 335/1982 si applica anche al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli tecnici, in forza del richiamo contenuto nell'art. 2 d.P.R. 337/1982.
- L'applicazione della disciplina del trasferimento non dipende dal carattere operativo esterno delle funzioni dell'ufficio: è sufficiente che la competenza territoriale dell'ufficio si estenda alla circoscrizione elettorale, anche solo in parte o ai fini dell'organizzazione interna.
- La finalità del trasferimento previsto dall'art. 53 d.P.R. 335/1982 è salvaguardare il prestigio e l'imparzialità dell'Amministrazione, prevenendo anche il solo sospetto di parzialità o partigianeria derivante dalla prosecuzione del servizio nel medesimo ambito territoriale dopo la candidatura politica.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 5/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 6/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 7/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 8/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 10 gen 2026Ordinanza n. 9/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →