Salta al contenuto
Regolamento

R.R. Lombardia 5/2001

Regolamento per il funzionamento della Conferenza dell’ambito territoriale ottimale (legge 5 gennaio 1994, n. 36 e L.R. 20 ottobre 1998, n. 21, art. 6)

Normativa regionaleR.R. Lombardia 5/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, nella regione interessata, il funzionamento della Conferenza d’ambito per il servizio idrico integrato: composizione, convocazione, votazioni, rapporti con la Segreteria tecnica e il Comitato ristretto, attribuzioni, riparto delle spese e regole di coordinamento tra enti. È un atto organizzativo ancora vigente ma di interesse pratico limitato e riferito al quadro normativo del 2001.

Funzionamento della Conferenza dell’ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato

Funzionamento della Conferenza dell’ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato

Il regolamento disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento della Conferenza d’Ambito prevista dalla disciplina regionale sul servizio idrico integrato. La disciplina si applica agli enti locali ricadenti nell’ATO della Regione interessata e definisce rapporti, competenze e procedure di coordinamento tra Provincia, Comuni, eventuali Comunità Montane, Segreteria tecnica e Comitato ristretto.

Finalità e ruolo della Conferenza

La Conferenza costituisce la sede di coordinamento e cooperazione tra gli enti locali dell’ATO per l’esercizio delle funzioni di governo del servizio idrico integrato, nonché per la programmazione e il controllo della gestione. Essa opera per tutelare in modo uniforme gli interessi di tutti gli enti locali dell’ambito, in armonia con i principi della convenzione tipo richiamata dal regolamento.

Composizione e rappresentanza degli enti

Fanno parte della Conferenza la Provincia e i Comuni ricadenti nell’ATO. La rappresentanza spetta al Presidente della Provincia e ai Sindaci, oppure agli Assessori o Consiglieri delegati dei Comuni e della Provincia; solo tali soggetti hanno diritto di partecipazione, parola e voto.

Se nell’ATO sono comprese Comunità Montane, i Comuni aderenti possono essere rappresentati tramite delega alla Comunità Montana, con attribuzione di voti pari alla somma dei voti dei Comuni deleganti. La delega deve essere scritta, revocabile e può riguardare una o più sedute. Il mandato di rappresentanza cessa automaticamente con la decadenza del Sindaco o del Presidente della Provincia, e con esso anche l’eventuale delega.

Organizzazione interna: Segreteria tecnica e Comitato ristretto

La Conferenza si avvale di una Segreteria tecnica e, se istituito, di un Comitato ristretto. Entrambe le strutture svolgono i compiti previsti dal regolamento; la Conferenza può attribuire ulteriori funzioni compatibili con la disciplina vigente.

La sede della Conferenza è presso l’ente locale responsabile del coordinamento.

Attribuzioni della Conferenza

La Conferenza indirizza l’attività dell’ATO e svolge funzioni centrali di pianificazione, scelta gestionale e controllo, tra cui:

  • individuazione dell’ente locale responsabile del coordinamento;
  • elezione dei rappresentanti delle aree territorialmente omogenee nel Comitato ristretto;
  • definizione della struttura e dei compiti ulteriori della Segreteria tecnica;
  • approvazione della proposta di convenzione da sottoporre agli organi competenti degli enti;
  • scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato e delle procedure di affidamento;
  • individuazione dei soggetti gestori da salvaguardare e degli organismi esistenti da mantenere, nei casi previsti dalla normativa statale richiamata;
  • approvazione della Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare;
  • definizione del programma triennale degli interventi, del piano economico-finanziario e del modello di gestione integrata;
  • aggiornamento annuale del programma e del piano economico-finanziario;
  • approvazione del programma annuale delle attività della Conferenza e delle relative spese;
  • approvazione del rapporto annuale della Segreteria tecnica sul controllo e sulla vigilanza;
  • proposta della tariffa del servizio idrico e dei relativi aggiornamenti;
  • individuazione delle risorse finanziarie per gli interventi pluriennali;
  • proposta di modifiche ai confini dell’ATO e di eventuali sub-ambiti;
  • definizione delle modalità di consultazione di utenti e consumatori;
  • definizione di forme di collaborazione tra gestori e associazioni ambientaliste o di tutela dei consumatori.

Le decisioni della Conferenza sono formalizzate con atto dell’ente locale responsabile del coordinamento.

Ente locale responsabile del coordinamento

Nella seduta di insediamento la Conferenza approva la proposta di convenzione e nomina l’ente locale responsabile del coordinamento, che assume anche la funzione di Presidente della Conferenza tramite il proprio rappresentante. Alla prima convocazione la Conferenza è presieduta dal Presidente della Provincia.

In assenza di altro soggetto istituzionale pubblico, la Provincia svolge le funzioni di ente responsabile del coordinamento. Se il legale rappresentante o il delegato è assente, le funzioni corrispondenti sono svolte dal Sindaco del Comune più popolato dell’ATO o da un suo delegato.

La funzione di ente responsabile del coordinamento è incompatibile con l’attività di gestione; se sussiste incompatibilità, le cause devono essere rimosse entro dodici mesi dalla nomina, anche su segnalazione dell’Autorità delle Acque. Per l’ATO Città di Milano è ammessa la separazione tra funzione di Presidente della Conferenza e quella di ente responsabile del coordinamento.

L’ente responsabile del coordinamento stipula la convenzione di gestione con i soggetti gestori, adotta gli atti attuativi delle decisioni della Conferenza e nomina la Segreteria tecnica operativa, indirizzandone l’attività.

Peso del voto, partecipazione e convocazione

La rappresentanza dei Comuni nella Conferenza è determinata in proporzione alla popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT, secondo la formula indicata dal regolamento. Al Presidente della Provincia, o suo delegato, è attribuita una quota di rappresentatività pari al 5% del totale dei voti.

Alle sedute partecipano di diritto i rappresentanti della Provincia e dei Comuni dell’ATO. Le sedute sono dirette dal Presidente della Conferenza; in sua assenza o impedimento, dal suo delegato e, in mancanza, dal Sindaco del Comune più popolato o suo delegato. Il Responsabile della Segreteria tecnica svolge le funzioni di segretario; fino alla sua nomina, tali funzioni spettano a un funzionario designato dal Presidente della Provincia o dal Presidente.

La Conferenza è convocata dal Presidente in seduta ordinaria, straordinaria o d’urgenza. Le sedute ordinarie si tengono almeno due volte l’anno. La seduta di insediamento deve essere convocata entro novanta giorni dalla pubblicazione del regolamento. L’avviso di convocazione va trasmesso almeno dieci giorni prima; nei casi d’urgenza è ammessa la convocazione con preavviso anche di ventiquattro ore tramite mezzo idoneo a garantire la tempestiva conoscenza.

Le sedute straordinarie possono essere richieste da almeno un terzo degli enti convenzionati; il Presidente convoca entro cinque giorni e la seduta si svolge entro i quindici giorni successivi.

Ordine del giorno, validità delle sedute e votazioni

L’ordine del giorno è fissato dal Presidente, che deve inserire gli argomenti richiesti da almeno un terzo degli enti rappresentati, nonché quelli richiesti dall’Autorità delle Acque e dall’Organo di garanzia. Gli atti relativi agli argomenti iscritti devono essere depositati almeno ventiquattr’ore prima della riunione, salvo i casi d’urgenza.

In prima convocazione la seduta è valida con la maggioranza assoluta dei voti rappresentati; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno il 30% dei voti. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano e a maggioranza semplice dei presenti, salvo i casi per i quali il regolamento richiede maggioranze qualificate.

Per le principali decisioni indicate dal regolamento, tra cui quelle su convenzione, gestione, programmazione, tariffa e sub-ambiti, è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei voti rappresentati e, in seconda convocazione, il voto favorevole dei due terzi dei voti presenti. Il voto è segreto quando si eleggono persone, si formulano giudizi su persone o su richiesta di almeno un quarto dei membri.

Le decisioni della Conferenza sono vincolanti per gli enti che ne fanno parte.

Verbali, trasmissione degli atti e rapporti informativi

Il verbale di ogni riunione è redatto dal Segretario e contiene processo verbale, testi integrali delle decisioni e indicazione dei voti favorevoli, contrari e degli astenuti. I verbali sono trasmessi all’Organo di garanzia e all’Autorità delle Acque entro dieci giorni e gli atti fondamentali sono inviati agli enti convenzionati entro quindici giorni.

Il Presidente della Provincia e i Sindaci possono comunicare alla Conferenza le iniziative che intendono assumere sulla politica di governo locale del servizio idrico integrato; la Conferenza ne prende semplicemente atto.

Comitato ristretto: composizione, funzioni e funzionamento

Se istituito, il Comitato ristretto è nominato nella seduta di insediamento o, al più tardi, in quella successiva entro trenta giorni. È presieduto dal Presidente della Conferenza o da un suo delegato e composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, con rappresentanza del Presidente della Provincia, del Sindaco del capoluogo e dei Sindaci o Presidenti di Comunità Montane espressi dalle aree territorialmente omogenee. Per l’ATO Città di Milano non è previsto il Comitato ristretto; per l’ATO della Provincia di Milano non partecipa il Sindaco del capoluogo.

Il Comitato dura cinque anni e continua a operare fino alla nomina del nuovo organismo, limitandosi all’ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e improrogabili. La cessazione del mandato di rappresentanza comporta la decadenza automatica dalla carica. Le sedute non sono pubbliche e per la validità delle decisioni è necessaria la presenza e il voto favorevole della metà più uno dei componenti.

Al Comitato spetta, anche tramite la Segreteria tecnica, l’elaborazione e la presentazione alla Conferenza delle proposte per numerose decisioni strategiche in materia di convenzione, gestione, programmazione, tariffa, risorse e rapporti con gli utenti.

Segreteria tecnica: struttura, personale e compiti

La Segreteria tecnica è costituita presso la sede dell’ente responsabile del coordinamento per le funzioni operative di supporto al coordinamento, nonché per il controllo e la vigilanza sulla gestione del servizio idrico integrato. La Conferenza ne definisce la struttura nella seduta di insediamento o in quella successiva entro trenta giorni.

La Segreteria è diretta da un Responsabile, scelto per professionalità e competenza con provvedimento motivato del rappresentante dell’ente coordinatore. Il rapporto di lavoro è regolato da contratto di diritto privato, con durata non superiore a cinque anni rinnovabili. Responsabile e componenti lavorano a tempo pieno e, se provenienti da enti pubblici, sono collocati in fuori ruolo.

La Segreteria svolge funzioni di supporto tecnico e informativo per gli enti convenzionati, ricognizione delle infrastrutture e delle gestioni esistenti, elaborazione di documentazione e proposte, aggiornamento dei programmi di intervento, controlli economici e gestionali sui gestori, analisi dei dati di telecontrollo, promozione di modelli gestionali e sistemi informativi compatibili, proposta di misure verso i gestori, vigilanza sul rispetto della convenzione e controllo generale sulla qualità del servizio.

Il Segretario assiste alle sedute della Conferenza e del Comitato ristretto, redige e firma i verbali insieme al Presidente, tiene protocollo e archivi, cura la conservazione degli atti e la spedizione delle comunicazioni. Le decisioni devono essere affisse all’albo pretorio dell’ente responsabile del coordinamento entro dieci giorni.

Commissioni consultive

La Conferenza può istituire commissioni consultive per lo studio di specifiche materie o per iniziative connesse alle proprie attività, inserendovi anche esperti esterni nominati dall’ente responsabile del coordinamento. Nei provvedimenti di nomina devono essere indicati obiettivi e condizioni di funzionamento.

Risorse finanziarie e contabilità

La Conferenza non ha un proprio bilancio né personale proprio. Le spese di funzionamento della Conferenza, del Comitato ristretto e della Segreteria tecnica sono definite annualmente entro il 31 ottobre e gravano sugli enti dell’ATO in proporzione alla popolazione residente; tali somme costituiscono il fondo di dotazione.

La Provincia non partecipa al fondo di dotazione, ma mette a disposizione beni in uso, locazione o comodato. L’ente responsabile del coordinamento recepisce nei propri bilanci gli atti contabili relativi. In fase di primo avvio la Conferenza riparte la somma necessaria tra gli enti territoriali dell’ATO.

La regolazione contabile tra gli enti deve avvenire trimestralmente con atto formale. In via transitoria, fino alle determinazioni della Conferenza, l’ente responsabile del coordinamento anticipa le somme necessarie e ne chiede il recupero agli enti interessati; eventuali maggiori introiti rispetto alle spese sostenute devono essere conguagliati o restituiti.

Rapporti con altri ambiti territoriali e poteri sostitutivi

Per la costituzione di sub-ambiti inter-ATO o per opere e programmi che richiedano azione integrata di più ambiti, gli enti responsabili del coordinamento, su delega delle rispettive Conferenze e d’intesa con la Regione, promuovono accordi anche su richiesta dei soggetti interessati.

Il rappresentante dell’ente coordinatore può inoltre stipulare accordi con i Presidenti di Conferenza degli ATO confinanti per regolare trasferimenti di risorse e uso comune di infrastrutture. Per problematiche che riguardano ATO di Regioni limitrofe l’intesa è promossa dalla Regione su proposta della Conferenza; per modifiche dei limiti di ATO confinanti con Regioni limitrofe si applica la disciplina regionale richiamata dalla legge.

In caso di omissione di deliberazioni o atti esecutivi di competenza degli enti locali, la Giunta regionale può esercitare i poteri sostitutivi previa diffida.

Rapporti con gli enti dell’ATO e norma di chiusura

La Conferenza elabora annualmente un programma di attività per favorire la collaborazione con gli enti dell’ATO. A tal fine può svolgere incontri con gli enti convenzionati e partecipare alle sedute dei relativi organi, oltre a diffondere la propria attività mediante relazioni periodiche.

Per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le norme vigenti per Comuni e Province, in quanto compatibili, nonché la legislazione di settore sul servizio idrico integrato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.