Salta al contenuto
Legge

L.R. Lombardia 11/2001

Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione

Normativa regionaleL.R. Lombardia 11/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Lombardia ubicazione, installazione, modifica e risanamento degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisione, fissando limiti di esposizione, criteri di pianificazione, obblighi di comunicazione, controlli ARPA e sanzioni. Molte disposizioni operative sono state però abrogate nel 2014 o comunque riferite a termini già scaduti e a spese del 2002.

Protezione dall’esposizione ai campi elettromagnetici degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisione in Lombardia

Protezione dalle esposizioni a campi elettromagnetici da impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisione

La legge regionale disciplina, nel territorio della Lombardia, la localizzazione, l’installazione, la modifica e il risanamento degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisione, in coerenza con la normativa statale in materia di campi elettromagnetici e comunicazioni elettroniche. L’impianto originario è in larga parte superato da successive modifiche e abrogazioni, soprattutto dal 2012 e dal 2014.

Finalità e principi generali

Il provvedimento mira a tutelare la salubrità e la sicurezza degli ambienti di vita e a proteggere la popolazione dall’esposizione a campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde. Restano comunque salvi gli ulteriori adempimenti urbanistici, edilizi, paesaggistici, ambientali e i vincoli d’uso degli immobili previsti dalla normativa vigente.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La disciplina si applica agli impianti e alle apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici tra 100 kHz e 300 GHz, impiegati come sistemi fissi per telecomunicazioni e radiotelevisione. Sono esclusi dagli adempimenti della legge:

  • le attività di commercializzazione di tali impianti;
  • gli impianti di telecomunicazione fino a 20 W al connettore d’antenna, se usati solo per soccorso, protezione civile o servizio di amministrazioni pubbliche;
  • gli impianti radioamatoriali autorizzati fino a 5 W al connettore d’antenna. In ogni caso, anche per tali esclusioni, devono essere rispettati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale.

Contenimento delle esposizioni, progettazione e cautele tecniche

I titolari degli impianti devono rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale e gli adempimenti previsti dalla legge regionale. Progettazione, realizzazione e adeguamento degli impianti devono essere improntati al principio di minimizzazione delle emissioni, compatibilmente con la qualità del servizio. Devono inoltre essere rispettati i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalla legislazione vigente. Nell’intorno degli impianti non possono esistere aree accessibili al pubblico nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione; se il rischio sussiste, le aree devono essere delimitate, interdette e segnalate sotto la responsabilità del titolare. Le valutazioni tecniche necessarie all’installazione e all’esercizio devono essere svolte da esperti con specifici titoli di studio in fisica, ingegneria o diplomate tecnici qualificati; per gli impianti radioamatoriali in concessione, le valutazioni possono essere effettuate dal titolare della concessione.

Pianificazione comunale e criteri regionali di localizzazione

I comuni dovevano individuare, entro 180 giorni dall’approvazione della legge, le aree nelle quali consentire l’installazione degli impianti, seguendo i criteri fissati dalla Giunta regionale. A sua volta, la Giunta regionale avrebbe dovuto definire, entro 60 giorni dall’entrata in vigore, i criteri di individuazione delle aree e di installazione degli impianti, nel rispetto della normativa statale e in coerenza con il Piano nazionale delle frequenze radio e televisive. I criteri dovevano tenere conto delle diverse tipologie di impianto, delle potenze erogate, dei livelli di esposizione e dell’incidenza su:

  • aree ad alta densità abitativa, asili, scuole, ospedali, case di cura e residenze per anziani;
  • beni storici, artistici, monumenti e zone di interesse paesaggistico o ambientale. La definizione dei criteri per la tutela sanitaria doveva coinvolgere la struttura regionale competente in sanità e le ASL; quella relativa ai beni territoriali la struttura regionale competente in materia di territorio. La legge prevedeva inoltre che gli impianti radiobase per telefonia mobile fino a 300 W complessivi ai connettori d’antenna non richiedessero una specifica regolamentazione urbanistica. Era poi vietata l’installazione presso asili, scuole, strutture socio-assistenziali, ospedali, carceri, oratori, parchi gioco, orfanotrofi e strutture similari con presenza di minori, salvo impianti fino a 7 W.

Piani di localizzazione dei gestori e partecipazione pubblica

I gestori delle reti di telecomunicazione dovevano presentare ogni anno, entro il 30 novembre, ai comuni e all’ARPA un piano di localizzazione con lo sviluppo o la modifica dei sistemi gestiti, con particolare riferimento alle aree di ricerca per nuove stazioni e all’ottimizzazione per contenere le esposizioni. I comuni, sulla base di tali piani, promuovevano iniziative di coordinamento e razionalizzazione della distribuzione delle stazioni per minimizzare l’esposizione della popolazione compatibilmente con la qualità del servizio. Il comune doveva rendere pubblici i contenuti del piano e fissare un termine per le osservazioni di cittadini, associazioni o comitati. I comuni dovevano inoltre pubblicizzare informazioni e iniziative relative ai piani di localizzazione.

Catasto regionale degli impianti

La legge istituiva un catasto regionale degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisione, gestito dall’ARPA e alimentato dai dati acquisiti nel corso dell’attività istruttoria e dalle comunicazioni di titolari e comuni. L’ARPA poteva acquisire ulteriori informazioni da titolari, enti e strutture competenti e doveva mettere i dati a disposizione della Giunta regionale, degli enti locali, degli organi statali e degli aventi diritto all’accesso documentale. Ai fini della costituzione del catasto, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, i titolari dovevano trasmettere all’ARPA la mappa completa degli impianti con le caratteristiche tecniche necessarie alla valutazione dei campi elettromagnetici. Questa disciplina è stata però successivamente abrogata.

Installazione, esercizio e comunicazioni amministrative

Le istanze, segnalazioni e comunicazioni per l’installazione e l’esercizio degli impianti dovevano essere presentate al comune competente, con copia all’ARPA. In caso di variazione della titolarità o di disattivazione dell’impianto, il nuovo o il precedente titolare doveva darne comunicazione al comune e all’ARPA entro 30 giorni. Questa disciplina è stata successivamente abrogata.

Risanamento degli impianti non conformi

I titolari degli impianti non conformi ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione o agli obiettivi di qualità dovevano presentare al comune e all’ARPA una proposta di risanamento con tempi e modalità, trasmessa anche alla struttura regionale competente in materia ambientale. Per gli impianti ubicati in aree dove l’installazione non era consentita, i titolari dovevano comunicare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della regolamentazione urbanistica un piano di adeguamento e delocalizzazione. Sulla base delle proposte e delle comunicazioni ricevute, la Giunta regionale adottava un piano di risanamento; i relativi oneri erano integralmente a carico dei titolari. L’ARPA effettuava i controlli sull’attuazione. Se l’ARPA accertava superamenti dei limiti, informava il sindaco e l’ASL; il sindaco prescriveva gli interventi di risanamento, da completarsi entro 6 mesi. L’ASL valutava i rischi per la salute e poteva proporre ulteriori provvedimenti di tutela. In presenza di accordi volontari tra titolari per ridurre l’esposizione, il sindaco poteva approvare la proposta, sentita l’ARPA. In caso di inerzia dei titolari, il sindaco disponeva la sospensione dell’attività degli impianti. Questa disciplina è stata successivamente abrogata.

Vigilanza, controllo e monitoraggi

Il comune esercitava la vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell’ambiente, avvalendosi dell’ARPA. L’ARPA, su proposta della Giunta regionale, definiva annualmente un programma di controllo sugli impianti e sulle apparecchiature rientranti nella legge, con priorità e criteri, specialmente per gli impianti in zone residenziali. Il programma definiva anche modalità e periodicità dei controlli, finalizzati al contenimento delle esposizioni e al rispetto dei limiti di legge, nonché le forme di finanziamento. Era inoltre previsto il controllo in corrispondenza delle strutture sensibili richiamate dalla disciplina sulle aree vietate. Anche questa parte è stata in larga misura modificata o abrogata nel tempo.

Sanzioni

Erano previste sanzioni amministrative per:

  • mancata delimitazione e segnalazione delle zone interdette: da 2.000 a 5.000 euro;
  • valutazioni tecniche non svolte da soggetti abilitati: da 500 a 2.500 euro;
  • esercizio di impianti senza titolo abilitativo: disattivazione dell’impianto e sanzione da 4.000 a 10.000 euro. Per il superamento dei limiti di esposizione dovuto agli impianti, si applicavano le sanzioni previste dalla legge quadro statale n. 36/2001, salvo che il fatto costituisse reato. L’irrogazione delle sanzioni seguiva la disciplina della legge n. 689/1981 e della normativa regionale sul procedimento amministrativo e sulla potestà sanzionatoria.

Disposizioni finanziarie

La norma finanziaria stanziava per il solo anno 2002 risorse per l’ARPA e per contributi ai comuni per l’individuazione delle aree e la pubblicizzazione dei piani di localizzazione. Le coperture erano indicate mediante riduzione del fondo speciale per spese correnti del bilancio pluriennale 2001-2003. Si tratta di una previsione ormai esaurita e priva di attualità applicativa.

Regime attuale e obsolescenza

Una parte rilevante degli articoli e dei commi originari è stata abrogata o sostituita, soprattutto dalla l.r. 8 luglio 2014, n. 19 e da altre modifiche intervenute negli anni. Inoltre molte previsioni riguardano termini già scaduti, adempimenti una tantum, piani annuali o spese riferite al 2002. Nel complesso la legge conserva interesse soprattutto storico-sistematico, mentre numerosi precetti operativi risultano oggi superati o non più utilmente applicabili.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.