R.R. Lombardia 4/2001
Modificazioni al regolamento di contabilità n. 1 del 2 aprile 2001(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il regolamento di contabilità della Regione Lombardia del 2 aprile 2001, intervenendo su liquidazione, estinzione dei mandati di pagamento, revisione degli impegni, aperture di credito, accreditamenti, rendiconti e disposizioni transitorie. Contiene anche norme speciali sui pagamenti non riscossi e su termini del 2001 per la chiusura di vecchie linee di credito e la regolarizzazione delle gestioni pregresse.
Modifiche al regolamento di contabilità regionale
Modifiche al regolamento di contabilità regionale
Il provvedimento modifica il regolamento di contabilità della Giunta regionale della Lombardia n. 1 del 2 aprile 2001. Interviene soprattutto sulla gestione dei pagamenti, delle aperture di credito, dei rendiconti e sulla disciplina transitoria per la chiusura delle vecchie linee di credito.
Liquidazione delle spese
La liquidazione può essere disposta con decreto del dirigente della struttura competente per materia quando sia necessario approvare o certificare contestualmente altre situazioni amministrative che condizionano il pagamento. Il decreto deve comunque contenere tutti gli elementi richiesti dalla disciplina generale già prevista per la liquidazione.
Estinzione dei mandati di pagamento
I mandati di pagamento sono estinti secondo la convenzione di tesoreria mediante diverse modalità: pagamento con assegno di bonifico o rilascio di quietanza, compensazione totale o parziale per ritenute, versamento su conto corrente postale o bancario intestato al beneficiario, oppure commutazione su richiesta del creditore in assegno circolare o altro titolo equivalente non trasferibile.
Per i conti bancari l’esecuzione del pagamento decorre dall’avvio della procedura di accredito; se è prevista una data certa, il pagamento si considera eseguito in tale data. Le commutazioni e i relativi adempimenti del tesoriere sostituiscono la quietanza liberatoria.
Commutazione d’ufficio dei titoli di spesa non pagati
I titoli di spesa non pagati entro la fine dell’esercizio finanziario sono commutati d’ufficio dal tesoriere regionale in assegni o libretti di risparmio, secondo il valore dell’importo:
- oltre L. 100.000 e fino a L. 50.000.000: assegni di bonifico non trasferibili;
- oltre il limite superiore: libretti di risparmio al portatore;
- sotto L. 100.000: libretti di risparmio cumulativi.
Gli assegni restituiti per irreperibilità o non incassati entro 90 giorni dalla loro emissione sono a loro volta convertiti in libretti di risparmio entro termini prefissati. Ai libretti è attribuita valuta retrodatata alla chiusura dell’esercizio precedente.
Regole sui libretti di risparmio e somme non riscosse
I libretti restano custoditi dal tesoriere, che tiene un registro di carico e scarico comunicato mensilmente al servizio ragioneria. Gli interessi maturati spettano agli intestatari. Alla consegna del libretto il beneficiario o l’avente causa rilascia una quietanza liberatoria.
Se i libretti non sono estinti entro i termini di perenzione amministrativa, il tesoriere li estingue d’ufficio e versa capitale e interessi tra le entrate regionali. Su richiesta degli aventi diritto, entro i termini di prescrizione, le somme vengono riprodotte nell’apposito capitolo di spesa obbligatoria dei bilanci annuali.
Revisione degli impegni
Entro il 30 giugno di ogni anno i dirigenti devono verificare, per la propria competenza, gli impegni non pagati entro il secondo esercizio successivo per le spese correnti e entro il settimo esercizio successivo per le spese in conto capitale. La revisione serve ad accertare se sussistano ancora le ragioni del mantenimento, totale o parziale, degli impegni. Devono inoltre essere cancellati gli impegni per cui siano maturate decadenza, prescrizione o insussistenza del debito.
Aperture di credito e funzionari delegati
Il procedimento di messa a disposizione dei fondi è denominato apertura di credito ed è rivolto, di norma, ai funzionari che dirigono le unità organizzative decentrate facenti capo agli S.T.A.P. Le aperture di credito sono autorizzate con decreto del dirigente competente, che individua l’opera o spesa, il funzionario delegato e il relativo impegno di spesa. Il decreto è trasmesso al funzionario delegato e alla ragioneria per la rendicontazione successiva.
Sostituzione dei funzionari delegati
Il funzionario delegato può essere coadiuvato o sostituito da persone da lui nominate. La nomina di sostituzione deve essere comunicata entro 5 giorni all’unità organizzativa che ha disposto l’apertura di credito.
Accreditamenti e spese economali
Il dirigente competente può autorizzare accreditamenti a favore dei funzionari delegati per le spese economali delle unità periferiche e per gli interventi previsti dalle aperture di credito. Sono elencate le principali categorie di spesa ammissibili: forniture minute o urgenti, automezzi, spese postali e telegrafiche, imposte e valori bollati, pubblicazioni e abbonamenti, trasporti, telefonia, energia elettrica, manutenzioni ordinarie, missioni e incarichi professionali, nonché oneri relativi a immobili regionali.
Per le acquisizioni economali, salvo gli interventi dell’articolo sulle aperture di credito, si applicano i limiti di spesa previsti dalla legge regionale n. 14 del 1997. Le spese autorizzate per gli interventi da apertura di credito sono pagate sul fondo dedicato; i reintegri seguono la procedura prevista dal regolamento e sono imputati alle somme impegnate.
Rendicontazione delle somme erogate
Il funzionario delegato per la funzione economale deve presentare il rendiconto delle somme erogate all’unità organizzativa che ha disposto l’anticipazione. Il termine ordinario è di 15 giorni dalle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno; in ogni caso il rendiconto va presentato entro 15 giorni dalla cessazione dell’incarico.
Il rendiconto deve indicare gli estremi dell’atto di anticipazione, il saldo del rendiconto precedente, gli eventuali reintegri, l’analisi delle somme erogate con gli ordinativi, la distinzione tra spese di funzionamento e spese per interventi da apertura di credito e gli impegni assunti per il successivo reintegro. Deve inoltre essere corredata la documentazione giustificativa originale e l’estratto conto dell’istituto tesoriere relativo al periodo rendicontato.
Disposizioni transitorie
Entro il 31 luglio 2001 la struttura Ragioneria e Credito deve estinguere le linee di credito esistenti ai sensi della legge regionale n. 57 del 1979, regolarizzare i pagamenti dei funzionari delegati ed emettere gli ordinativi di pagamento relativi alle aperture di credito preesistenti, accreditando le somme sui fondi economali.
In attesa del decentramento delle funzioni contabili alle direzioni generali, i riferimenti alle unità organizzative contenuti in varie disposizioni del regolamento devono intendersi riferiti alla struttura Ragioneria e Credito. Le disposizioni sugli articoli finali del regolamento si applicano solo alle gestioni sorte prima della deliberazione della Giunta regionale n. 41876 del 12 marzo 1999.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 16 lug 2001R.R. Lombardia 5/2001
- Legge · 30 lug 2001L.R. Lombardia 12/2001
- Legge · 10 ago 2001L.R. Lombardia 13/2001
- Regolamento · 8 giu 2001R.R. Lombardia 3/2001
- Legge · 11 mag 2001L.R. Lombardia 11/2001
- Legge · 7 mag 2001L.R. Lombardia 10/2001
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →