R.R. Lombardia 3/2001
Regolamento di attuazione dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, in Abruzzo, l’istituzione e il funzionamento dell’Albo regionale del volontariato di protezione civile, con le modalità di iscrizione, tenuta, aggiornamento e utilizzo delle organizzazioni iscritte. La disciplina riguarda il funzionamento ordinario dell’albo e non reca, per quanto qui indicato, limiti temporali di efficacia.
Attuazione dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile
Regolamento di attuazione dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile
Il regolamento disciplina, per la Regione Abruzzo, l’organizzazione e la gestione dell’Albo regionale del volontariato di protezione civile. La finalità è quella di definire criteri e modalità operative per il riconoscimento delle organizzazioni di volontariato operanti nel settore e per il loro coinvolgimento nelle attività di protezione civile.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda il volontariato di protezione civile operante sul territorio regionale. L’Albo costituisce lo strumento attraverso cui la Regione censisce e coordina le organizzazioni che intendono collaborare alle attività di prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza, nel rispetto delle condizioni e delle procedure previste dal regolamento.
Iscrizione all’Albo e requisiti
Il regolamento prevede l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato che presentano i requisiti richiesti dalla normativa regionale in materia di protezione civile e volontariato. L’iscrizione avviene sulla base di una domanda e della documentazione necessaria a comprovare la natura dell’associazione, la sua operatività e la compatibilità delle attività svolte con le finalità di protezione civile.
Tra gli elementi che assumono rilievo vi sono:
- la natura volontaristica e la finalità di protezione civile dell’organizzazione;
- la presenza di un assetto organizzativo idoneo;
- la disponibilità di risorse umane e mezzi compatibili con gli interventi richiesti;
- l’osservanza delle regole regionali per l’accesso e la permanenza nell’Albo.
Tenuta, aggiornamento e permanenza nell’Albo
L’Albo è gestito dalla struttura regionale competente, che provvede alla sua tenuta e all’aggiornamento periodico. Le organizzazioni iscritte devono mantenere i requisiti richiesti per tutta la durata dell’iscrizione e comunicare le variazioni rilevanti dei dati e degli assetti organizzativi.
La permanenza nell’Albo è quindi subordinata alla continuità dei requisiti e al rispetto degli obblighi informativi verso la Regione. In caso di perdita dei requisiti o di irregolarità, il regolamento consente i conseguenti provvedimenti di cancellazione o esclusione secondo le procedure previste.
Utilizzo delle organizzazioni iscritte nelle attività di protezione civile
Le organizzazioni inserite nell’Albo possono essere chiamate a collaborare con la Regione e con gli altri soggetti competenti negli interventi di protezione civile. L’iscrizione costituisce presupposto per il riconoscimento formale dell’operatività nell’ambito regionale e per il raccordo con la programmazione e la gestione delle emergenze.
Aspetti organizzativi e rapporti con la Regione
Il regolamento disciplina anche i rapporti tra l’Amministrazione regionale e le organizzazioni di volontariato, con particolare riguardo ai flussi informativi, alla verifica dei requisiti e alla gestione dell’elenco regionale. La Regione esercita funzioni di controllo amministrativo e di coordinamento nell’ambito delle proprie competenze in materia di protezione civile.
Efficacia della disciplina
Si tratta di una disciplina di carattere organizzativo e permanente, riferita al funzionamento dell’Albo regionale e non a un singolo intervento o esercizio finanziario. Per quanto desumibile dal titolo e dal contenuto fornito, il regolamento non appare limitato a un periodo temporale concluso.
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