Cassazione Civile, Ordinanza n. 06967/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
La controversia
La controversia origina da un appalto pubblico per lavori di ammodernamento di un tratto stradale. L'appaltatrice, dopo avere ultimato i lavori e dopo l'esecuzione di quattro perizie di variante, lamentava che la stazione appaltante non avesse provveduto al collaudo né al pagamento del saldo finale, oltre che al rimborso di oneri di manutenzione dell'opera, interessi e maggior danno da svalutazione monetaria. Il collegio arbitrale aveva accolto in parte le domande e condannato la stazione appaltante al pagamento di alcune somme, respingendo l'eccezione di prescrizione/decadenza ma riducendo l'importo per concorso del fatto del creditore e rigettando una voce di danno per difetto di prova. La Corte d'appello, tuttavia, aveva dichiarato la nullità del lodo arbitrale ritenendo che, per effetto del declinatorio di competenza tempestivamente sollevato dalla parte ai sensi dell'art. 47 d.P.R. n. 1063 del 1962, il collegio arbitrale difettasse di potestas iudicandi. Nel ricorso per cassazione la società appaltatrice ha dedotto: (1) violazione degli artt. 43 e 47 d.P.R. n. 1063 del 1962, 1372 e 1421 c.c., e di altre disposizioni, sostenendo che la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16 l. n. 741 del 1981 non avrebbe potuto far rivivere l'art. 47 nel caso in cui il suo richiamo nel contratto fosse di fonte esclusivamente negoziale; ha inoltre contestato la qualificazione della controparte come amministrazione statale; (2) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e 829 c.p.c. per avere la Corte d'appello interpretato in modo non conforme al senso letterale l'art. 21 del capitolato speciale di appalto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel caso di appalto stipulato da un ente pubblico statale tenuto ex lege ad applicare il capitolato generale, il rinvio al d.P.R. n. 1063 del 1962 ha natura normativa e non meramente negoziale; di conseguenza, quel corpus normativo si applica direttamente, con gli effetti conseguenti alla declaratoria di illegittimità costituzionale che ha ripristinato ex tunc la facoltà di derogare alla competenza arbitrale. Ha inoltre ritenuto inammissibile il secondo motivo, perché una volta affermata la natura normativa del rinvio non era possibile valorizzare una pretesa diversa volontà dei contraenti rispetto alla legge. La ricorrente è stata condannata alla rifusione delle spese di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
La disposizione, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16 l. n. 741 del 1981 che l'aveva sostituita, è tornata applicabile con effetto ex tunc; nel caso di appalto pubblico soggetto ex lege al capitolato generale, il rinvio ad essa ha natura normativa e non negoziale.
art. 43 d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063
Richiamato dalla ricorrente tra le norme del capitolato generale applicabili al rapporto.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi della natura negoziale del rinvio contrattuale, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
Richiamati dalla ricorrente per contestare l'interpretazione dell'art. 21 del capitolato speciale, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
Richiamato dalla ricorrente quale parametro di impugnazione del lodo/interpretazione contrattuale, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
art. 32 l. 7 febbraio 1961, n. 59
"si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici"
La Corte lo utilizza per qualificare la stazione appaltante come ente pubblico statale tenuto ad applicare le norme dell'amministrazione dei lavori pubblici, comprese quelle succedutesi nel tempo.
art. 16 l. 10 dicembre 1981, n. 741
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di questa norma ha comportato il ripristino della disciplina originaria dell'art. 47 d.P.R. n. 1063 del 1962.
art. 40 del capitolato speciale di appalto
È il richiamo contrattuale che ha reso applicabile al rapporto il capitolato generale di appalto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È la base per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Norma richiamata in relazione al deposito della memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto pubblico stipulato da un ente che la legge assoggetta al capitolato generale delle opere pubbliche, il richiamo al capitolato ha natura normativa e non meramente negoziale: il contenuto richiamato opera come disciplina legale del rapporto, non come clausola liberamente cristallizzata dalle parti.
- Quando il rinvio contrattuale ha natura normativa, il capitolato generale si applica secondo la sua efficacia vigente nell'ordinamento, comprensiva delle modifiche e delle sopravvenienze normative, non secondo il testo originario isolato dalla sua evoluzione legislativa.
- La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma che aveva sostituito la disciplina originaria determina il ripristino ex tunc della regola precedente, con conseguente riespansione delle facoltà e dei rimedi in essa previsti, inclusa la disciplina della competenza arbitrale.
- Se la disciplina applicabile deriva direttamente dalla legge e non da una pattuizione negoziale autonoma, non è utile ricostruire una volontà contrattuale difforme per sottrarsi alla norma richiamata; l'interpretazione letterale del singolo articolo del capitolato non può prevalere sulla sua natura normativa.
- In cassazione, la censura che muove da una erronea ricostruzione della natura del rinvio normativo perde rilievo quando il giudice di merito abbia correttamente qualificato il rinvio come legale e non negoziale; in tale evenienza, le contestazioni sull'interpretazione della clausola contrattuale risultano inammissibili o comunque non decisive.
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