Circolare numero 169 del 21-12-2004
SOMMARIO: Le rateazioni richieste dal contribuente su avviso bonario, su crediti in fase amministrativa o legale o su crediti iscritti a ruolo ma non ancora notificati vanno iscritte in un ruolo spontaneo ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs n° 46/99.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la formazione e la gestione dei ruoli di riscossione spontanea relativi a crediti rateizzati, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 46/1999. Vengono indicati i crediti che possono essere inseriti nel ruolo, l’iter amministrativo da seguire, le modalità di formazione delle rate e della cartella di pagamento, i termini di notifica e le conseguenze del ritardo, oltre agli effetti del mancato pagamento e all’aggio spettante al concessionario.
Riscossione spontanea a mezzo ruolo e rateizzazione dei crediti contributivi
Riscossione spontanea a mezzo ruolo e rateizzazione dei crediti contributivi
La circolare disciplina la gestione dei ruoli di riscossione spontanea formati in presenza di crediti rateizzati, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 46/1999. L’obiettivo è chiarire quali crediti possono essere inclusi, quale sia l’iter amministrativo da seguire e come debbano essere formate e notificate le cartelle di pagamento.
Ambito di applicazione
La riscossione spontanea a mezzo ruolo ricorre nei casi previsti dalla legge in cui l’iscrizione a ruolo non deriva da inadempimento oppure quando la somma da iscrivere a ruolo è ripartita in più rate su richiesta del debitore. La circolare richiama, come esempio, i tributi comunali già previsti in più rate dalla normativa e i crediti che diventano rateizzabili su istanza del contribuente che non ha pagato alle scadenze e intende regolarizzare la posizione con una dilazione.
Crediti che possono essere inclusi nella rateizzazione
I crediti interessati sono quelli:
- richiesti con avviso bonario;
- non ancora richiesti con avviso bonario ma presenti negli archivi di gestione;
- in fase legale;
- già iscritti a ruolo ma non ancora notificati al contribuente.
La circolare sottolinea che la domanda di dilazione deve comprendere tutti i debiti del contribuente. Se alcuni crediti non risultano indicati, la Sede richiede l’integrazione dell’istanza.
Avviso bonario e presentazione della domanda
Per i crediti già oggetto di avviso bonario, il contribuente può chiedere la dilazione entro 30 giorni dalla notifica dell’avviso, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999. Nel periodo di attesa dell’esito della richiesta, il contribuente deve corrispondere le rate provvisorie mediante modello F24.
Iter procedurale della dilazione
Una volta individuato il debito complessivo da rateizzare, la procedura segue questi passaggi:
- la Sede verifica la posizione contributiva del richiedente;
- al momento della domanda deve essere versato un acconto pari almeno a 1/12 dei contributi;
- la domanda viene trasmessa alla Sede Regionale, che determina il numero delle rate;
- al contribuente viene inviato il piano di ammortamento con atto di impegno e richiesta di pagamento della prima rata, detta "in contanti";
- la prima rata riguarda interessi maturati e non riscossi, eventuali rate provvisorie non versate e la prima rata in scadenza, e si paga con F24;
- le rate successive alla prima vengono iscritte in un ruolo di riscossione spontanea;
- il concessionario notifica la cartella entro il secondo mese successivo alla consegna del ruolo;
- le rate iscritte in cartella si pagano con i bollettini allegati alla cartella stessa.
Crediti già iscritti a ruolo e sospensione
Se tra i debiti del contribuente vi sono crediti già iscritti a ruolo, la Sede deve trasmettere al concessionario un provvedimento di sospensione con motivazione "ruolo rateizzato", mantenerlo fino alla firma del piano di ammortamento, procedere allo sgravio delle somme sospese e iscrivere a ruolo le rate senza attendere il timbro sul provvedimento di sgravio.
Se la dilazione non viene accordata, oppure il contribuente perde il diritto alla rateazione perché non firma il piano di ammortamento o non paga la rata in contanti, la sospensione sul ruolo coattivo va revocata con aggravio di ulteriori somme aggiuntive.
Modalità di formazione del ruolo spontaneo
Il ruolo di riscossione spontanea è formato secondo regole specifiche:
- il carico è ripartito in un numero di rate uguali;
- ciascuna rata è composta da due articoli di ruolo, uno per il capitale e uno per gli interessi di dilazione;
- il capitale comprende contributi e sanzioni dovuti dal contribuente;
- il numero delle rate iscritte in ruolo corrisponde alle rate successive al pagamento della rata "in contanti";
- ogni rata scade l’ultimo giorno del mese; se la scadenza cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Sono inoltre indicati i codici tributo istituiti per il capitale:
- 8221 somma capitale - contr. aziende;
- 8222 somma capitale - contributi SSN aziende;
- 8223 somma capitale - contributi artigiani;
- 8224 somma capitale - contributi commercianti;
- 8225 somma capitale - contributi datori di lavoro agricolo;
- 8226 somma capitale - contributi lavoratori autonomi agricoli.
Per gli interessi di dilazione si utilizza il codice tributo 8090, già previsto per le dilazioni su cartella.
Cartella di pagamento e termini di notifica
La cartella relativa al ruolo rateizzato ha caratteristiche particolari perché la riscossione deve essere considerata spontanea. Gli importi non confluiscono in una cartella unica per il pagamento in un’unica soluzione, ma in una cartella dedicata contenente solo gli articoli di ruolo relativi alla dilazione richiesta.
La notifica deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla consegna del ruolo. La circolare precisa che, se il ruolo è consegnato il 10 ottobre, la notifica deve intervenire entro l’ultimo giorno di dicembre.
In caso di mancato rispetto del termine, il concessionario è soggetto alla sanzione amministrativa di lire 1.000.000, pari a € 516,46, aumentata degli interessi legali sull’importo iscritto a ruolo calcolati dalla scadenza del termine fino alla data di notifica.
Contenuto della cartella e istruzioni di pagamento
Nel dettaglio degli addebiti sono riportati:
- il numero di ruolo;
- la data di esecutività;
- il periodo contributivo interessato dalla dilazione, con indicazione del primo e dell’ultimo anno di contribuzione.
Nelle istruzioni di pagamento compaiono il totale della cartella, l’importo della prima rata comprensivo delle spese di notifica pari a € 5,56, la causale "somme dovute per dilazione" e la scadenza della prima rata entro 60 giorni dalla notifica.
Poiché i versamenti rateali sono mensili, la seconda rata scade entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del primo pagamento, mentre le rate successive scadono entro l’ultimo giorno di ciascun mese successivo. A titolo esemplificativo, se la cartella è notificata il 10 ottobre 2004, il primo pagamento deve avvenire entro il 10 dicembre e i successivi entro la fine di ogni mese seguente.
Ricorso e rinuncia alle eccezioni
La circolare esclude la proponibilità del ricorso contro l’iscrizione a ruolo della dilazione, perché il contribuente, al momento della domanda, riconosce espressamente il debito contributivo e rinuncia a tutte le eccezioni che possano incidere sull’esistenza e sull’azionabilità del credito dell’Istituto, oltre che agli eventuali giudizi di opposizione in sede civile.
Mancato pagamento e recupero delle rate
Alla cartella sono allegati bollettini precompilati per ciascuna rata, distinguendo tra prima rata e rate successive. Il pagamento può essere eseguito presso lo sportello del concessionario, presso la posta o presso gli istituti di credito.
Poiché l’intimazione contenuta nella cartella produce effetti su tutte le rate, in caso di mancato pagamento la concessionaria procede al recupero delle rate non versate. Sulle somme pagate in ritardo vengono inoltre calcolati gli interessi di mora previsti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 46/1999.
Aggio di riscossione
Per i ruoli disciplinati dall’art. 32 del D.Lgs. n. 46/1999 è riconosciuto al concessionario un aggio ridotto pari al 2,5%, in base al D.M. 4 agosto 2000. La circolare rinvia infine a successive istruzioni operative e ai programmi che saranno rilasciati con messaggio separato.
Punti principali
Ambito della riscossione spontanea
La riscossione spontanea a mezzo ruolo riguarda, da un lato, le iscrizioni a ruolo non derivanti da inadempimento e, dall’altro, le somme che, su richiesta del debitore, vengono ripartite in più rate. La circolare chiarisce che tali ruoli possono riferirsi sia a tributi o entrate già previste in rateizzazione dalla normativa, sia a crediti contributivi per i quali il contribuente chiede una dilazione dopo aver omesso il pagamento alle scadenze.
Crediti inseribili nei ruoli spontanei
Possono essere oggetto di tale procedura i crediti: richiesti con avviso bonario; non ancora richiesti con avviso bonario ma presenti negli archivi di gestione; in fase legale; già iscritti a ruolo ma non ancora notificati al contribuente. In ogni caso la domanda di dilazione deve comprendere tutti i debiti del contribuente, e se occorre la Sede invita ad integrare l’istanza con ulteriori posizioni pendenti.
Avviso bonario e richiesta di dilazione
Per i crediti già richiesti con avviso bonario, il contribuente può chiedere la dilazione entro trenta giorni dalla notifica dell’avviso. Nelle more dell’esito della domanda deve versare le rate provvisorie tramite modello F24. L’avviso bonario richiamato è quello previsto dall’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999.
Iter procedurale della rateizzazione
La Sede verifica la posizione contributiva e il richiedente deve versare, al momento della domanda, un acconto pari almeno a 1/12 dei contributi. La domanda viene trasmessa alla Sede Regionale, che determina il numero di rate. Successivamente viene inviato il piano di ammortamento con atto di impegno e richiesta del pagamento della prima rata 'in contanti', da versare con F24. Le rate successive vengono iscritte in ruolo di riscossione spontanea; il concessionario notifica la cartella entro il secondo mese successivo alla consegna del ruolo.
Gestione dei crediti già iscritti a ruolo e delle dilazioni non accordate
Per i crediti già iscritti a ruolo la Sede deve trasmettere al concessionario un provvedimento di sospensione motivato come 'ruolo rateizzato', mantenerlo fino alla firma del piano di ammortamento, poi procedere allo sgravio delle somme sospese e iscrivere a ruolo le rate senza attendere il timbro sul provvedimento di sgravio. Se la dilazione non viene concessa o il contribuente perde il diritto alla rateazione per mancata firma del piano o mancato pagamento della rata in contanti, la sospensione del ruolo coattivo deve essere revocata con aggravio di ulteriori somme aggiuntive.
Regole di formazione delle rate
Il carico iscritto a ruolo è suddiviso in rate uguali; ciascuna rata è composta da due articoli di ruolo, uno per il capitale e uno per gli interessi di dilazione. Il capitale comprende tutti i contributi e le sanzioni dovuti. Le rate scadono l’ultimo giorno del mese; se la scadenza cade di sabato o in giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo. Sono indicati specifici codici tributo per il capitale e il codice 8090 per gli interessi di dilazione.
Cartella di pagamento e termini di notifica
La cartella relativa al ruolo rateizzato è distinta dalla cartella unica dei crediti da pagare in un’unica soluzione e contiene solo gli articoli di ruolo connessi alla rateizzazione richiesta. La notifica deve avvenire entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di consegna del ruolo; la mancata notifica espone il concessionario a una sanzione amministrativa di lire 1.000.000, pari a € 516,46, aumentata degli interessi legali sull’importo iscritto a ruolo fino alla notifica.
Contenuto della cartella e modalità di pagamento
Nel dettaglio degli addebiti sono riportati il numero di ruolo, la data di esecutività e il periodo contributivo interessato dalla dilazione, con indicazione del primo e dell’ultimo anno di contribuzione. Nelle istruzioni di pagamento è riportato il totale della cartella, l’importo della prima rata comprensivo delle spese di notifica pari a € 5,56, la causale 'somme dovute per dilazione' e la scadenza della prima rata entro 60 giorni dalla notifica. Alla cartella sono allegati bollettini precompilati per ogni rata, pagabili presso il concessionario, la posta o gli istituti di credito.
Ricorso e rinuncia alle eccezioni
Contro l’iscrizione a ruolo della dilazione non è ammesso ricorso, poiché il contribuente, al momento della domanda, dichiara espressamente di riconoscere il debito contributivo e di rinunciare a tutte le eccezioni che possano incidere sull’esistenza e sull’azionabilità del credito dell’Istituto, nonché agli eventuali giudizi di opposizione in sede civile.
Mancato pagamento e aggio di riscossione
Poiché l’intimazione contenuta nella cartella produce effetti su tutte le rate, la concessionaria procede al recupero delle rate non pagate e calcola gli interessi di mora sulle rate versate in ritardo ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 46/1999. Per i ruoli disciplinati dall’art. 32 del D.Lgs. n. 46/1999 spetta al concessionario un aggio ridotto pari al 2,5%, come previsto dal D.M. 4 agosto 2000.
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