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Legge

L.R. Basilicata 13/2010

Istituzione dei servizi delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e tecniche della prevenzione e delle professioni sociali

Normativa regionaleL.R. Basilicata 13/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso le aziende sanitarie lucane servizi/dipartimenti per le professioni infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie, della prevenzione e sociali, e un Osservatorio regionale di coordinamento e monitoraggio. Disciplina compiti, composizione, nomina dei direttori e copertura finanziaria, con efficacia dalla pubblicazione sul BUR Basilicata (2010).

Istituzione dei servizi e dei dipartimenti delle professioni sanitarie e sociali in Basilicata

Istituzione dei servizi e dei dipartimenti delle professioni sanitarie e sociali

La legge della Regione Basilicata istituisce un assetto organizzativo dedicato alle professioni sanitarie e sociali, in attuazione della normativa statale di settore. L’obiettivo è valorizzare tali professioni, migliorare il coordinamento assistenziale e rafforzare l’integrazione socio-sanitaria nel sistema regionale.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento riguarda le aziende sanitarie e ospedaliere della Basilicata, nonché le strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate richiamate dalla disciplina dei dipartimenti. La finalità è assicurare una risposta più efficiente ai bisogni di salute tramite ottimizzazione, coordinamento e controllo di qualità delle prestazioni professionali.

Servizi istituiti presso le aziende sanitarie

Presso ogni ASL sono istituiti i seguenti servizi:

  • servizio delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche;
  • servizio delle professioni sanitarie riabilitative;
  • servizio delle professioni tecnico-sanitarie;
  • servizio delle professioni tecniche della prevenzione, vigilanza e ispezione;
  • servizio delle professioni sociali.

Tali servizi esercitano le funzioni proprie dei relativi profili professionali e dei rispettivi codici deontologici, utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.

Assetto dipartimentale e autonomia organizzativa

Le aziende sanitarie e ospedaliere devono far confluire i servizi in un Dipartimento aziendale delle professioni sanitarie e sociali. La legge attribuisce a tali strutture una funzione di coordinamento e supporto, con autonomia tecnico-professionale, autonomia gestionale nei limiti degli obiettivi e delle risorse e autonomia nell’organizzazione delle risorse assegnate.

Il dipartimento è diretto da un dirigente nominato secondo le modalità previste dal DPCM 25 gennaio 2008 e dal CCNL area S.T.P.A. del 17 ottobre 2008, ed è componente del Collegio di direzione dell’azienda sanitaria.

Compiti dell’Osservatorio regionale

È istituito presso la Regione Basilicata l’Osservatorio delle professioni sanitarie e sociali, con funzioni di supporto all’Assessore regionale alla sanità e alle aziende sanitarie nella definizione delle modalità organizzative e attuative della disciplina di settore.

L’Osservatorio svolge anche attività di orientamento, promozione, studio delle potenzialità e monitoraggio dell’attuazione delle norme sulle professioni interessate. Può inoltre proporre e collaborare alle finalità dei dipartimenti, contribuire alla programmazione delle risorse e favorire il raccordo con i rappresentanti professionali.

Composizione e funzionamento dell’Osservatorio

L’Osservatorio opera presso la Direzione regionale alla sanità ed è presieduto dall’Assessore alla sanità o da un suo delegato. Ne fanno parte, tra gli altri, il direttore regionale della sanità, i rappresentanti delle professioni sanitarie e sociali indicate dalla legge, un membro designato dalla Giunta regionale e un segretario della Direzione regionale.

L’organo è convocato almeno due volte l’anno e, per urgenze, può essere convocato straordinariamente entro 15 giorni dalla richiesta. Il Presidente può inoltre istituire gruppi di lavoro tematici.

Funzioni dei servizi professionali

I servizi infermieristici e ostetrici, e quelli della riabilitazione, tecniche, prevenzione e professioni sociali, svolgono funzioni di programmazione, coordinamento, formazione, ricerca, qualità e gestione organizzativa.

Tra le attività previste vi sono, in particolare:

  • rilevazione dei fabbisogni formativi e coordinamento della formazione di base, complementare e permanente;
  • concorso alla definizione degli obiettivi della direzione generale;
  • programmazione e gestione delle risorse umane e materiali;
  • promozione di ricerca, protocolli, procedure, istruzioni operative e indicatori di qualità;
  • sviluppo di modelli organizzativi innovativi;
  • garanzia della corretta applicazione delle prescrizioni diagnostiche, terapeutiche o riabilitative;
  • partecipazione alla programmazione dell’attività libero-professionale;
  • definizione di standard organizzativi;
  • promozione dell’educazione sanitaria e della prevenzione.

Per il servizio infermieristico-ostetrico è prevista anche la sorveglianza e il controllo delle infezioni ospedaliere e delle malattie infettive, nonché la documentazione dell’assistenza integrata.

Direttori dei dipartimenti

I direttori dei servizi/dipartimenti sono nominati tramite concorso pubblico con incarico quinquennale. I requisiti richiesti sono:

  • laurea specialistica o magistrale della classe relativa alla specifica area;
  • cinque anni di servizio effettivo nella medesima professionalità, presso enti del Servizio sanitario nazionale o in qualifiche corrispondenti di altre amministrazioni pubbliche;
  • iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, con certificazione non anteriore a sei mesi dalla scadenza del bando.

Regime finanziario

L’istituzione dei posti della nuova dirigenza avviene mediante modifiche compensative della dotazione organica complessiva aziendale, senza ulteriori oneri rispetto a quelli definiti dalle Regioni. La trasformazione della dotazione organica deve rispettare le relazioni sindacali previste dai contratti collettivi nazionali.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Osservazioni sull’attualità della disciplina

L’atto risulta tuttora riferito all’organizzazione di servizi e dipartimenti sanitari regionali, ma contiene anche richiami a organismi e sigle professionali datate. Ai fini pratici, la disciplina è comunque da leggere come quadro organizzativo regionale delle professioni sanitarie e sociali in Basilicata, salvo gli aggiornamenti derivanti da successive riforme ordinamentali delle professioni e delle aziende sanitarie.

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