L.R. Basilicata 17/2010
Interventi per l’inserimento e l’integrazione sociale a favore dei sordi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Basilicata disciplina misure per diagnosi precoce, abilitazione, assistenza e integrazione sociale delle persone sorde, prevedendo anche figure di supporto, accessibilità nei servizi pubblici e nelle sedute consiliari, e una relazione annuale sullo stato di attuazione. È una disciplina di carattere generale tuttora riferita alla Regione Basilicata, senza termini finali di efficacia.
Interventi per l'inserimento e l'integrazione sociale dei sordi
Interventi per l’inserimento e l’integrazione sociale dei sordi
La legge disciplina, per la Regione Basilicata, un insieme di misure volte a garantire dignità, libertà e integrazione delle persone sorde nella famiglia, nella scuola e nella società. L’impianto è orientato alla diagnosi precoce, all’abilitazione linguistica, al sostegno educativo e alla piena accessibilità dei servizi.
Finalità e destinatari
La normativa mira a favorire l’integrazione dei soggetti nati o divenuti sordi, promuovendo interventi precoci di tipo diagnostico, abilitativo e riabilitativo. I destinatari sono i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva, quando la sordità abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.
Tipologie di intervento previste
Gli interventi regionali comprendono azioni di prevenzione, diagnosi, supporto alla famiglia e abilitazione linguistica. In particolare, la legge prevede:
- servizi di consulenza genetica e diagnosi prenatale e precoce;
- accertamenti audiologici immediati per i neonati, soprattutto nei casi di rischio genetico o patologico;
- informazione tempestiva ai genitori sugli effetti della sordità sull’apprendimento del linguaggio orale e sulle modalità dell’abilitazione precoce;
- segnalazione ai servizi sanitari dei bambini sordi da parte dei pediatri, per garantire anche sostegno psicologico ai genitori;
- assistenza protesica coordinata con gli interventi logopedici;
- possibilità di apprendere la lingua dei segni, su richiesta della famiglia e dopo gli interventi logopedici e protesici per l’abilitazione orale precoce.
Misure per inserimento e integrazione sociale
L’inserimento sociale è perseguito con interventi socio-sanitari, educativi e organizzativi che incidono sulla vita quotidiana, sull’autonomia e sulla partecipazione sociale. La legge contempla:
- assistenza socio-psico-pedagogica, domiciliare e di aiuto domestico anche al nucleo familiare;
- servizi di aiuto alla persona in caso di grave limitazione dell’autonomia;
- garanzie per il diritto all’informazione e allo studio, con dotazioni didattiche e tecniche, linguaggi specializzati e personale qualificato;
- adeguamento di strutture e personale nei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- misure per la fruibilità dei trasporti pubblici e privati;
- sostegno a comunità alloggio, case-famiglia e servizi residenziali;
- istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni;
- attività extrascolastiche in continuità con l’azione educativa della scuola;
- sistemi di sicurezza negli uffici pubblici, in particolare allarmi luminosi;
- presenza di infermieri specializzati negli ospedali per la comunicazione in lingua dei segni;
- accessibilità delle sedute consiliari regionali, provinciali e comunali nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, con servizio di interpretariato su richiesta;
- diffusione della lingua dei segni nei programmi televisivi, informativi, politici, elettorali e, nei limiti del possibile, nei programmi culturali e di interesse generale anche via web, in collaborazione con il CO.RE.COM.
Attuazione amministrativa, figure professionali e formazione
La Giunta regionale deve emanare entro 90 giorni dall’entrata in vigore un regolamento attuativo che definisca le modalità di realizzazione degli interventi e individui i piani e programmi regionali già esistenti in cui inserirli. La legge istituisce inoltre:
- la presenza di interpreti o personale specializzato negli Uffici per le Relazioni con il Pubblico delle amministrazioni ed enti pubblici;
- la figura dell’Assistente alla Comunicazione presso il Dipartimento competente, per sostenere i sordi nelle scuole e nelle università;
- un Servizio-Ponte per consentire la comunicazione telefonica dei sordi tramite Operatore Tecnico della Comunicazione;
- bandi e corsi regionali per la lingua dei segni e per la formazione di Operatori Tecnici della Comunicazione, Assistenti alla Comunicazione e Interpreti.
Monitoraggio e relazione annuale
La Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione della legge. Sulla base di tale relazione, la Commissione consiliare competente può proporre interventi migliorativi rispetto alle misure già previste e realizzate nell’anno precedente.
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