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Legge

L.R. Basilicata 15/2010

Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità

Normativa regionaleL.R. Basilicata 15/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Basilicata un marchio ombrello per prodotti agricoli e agroalimentari regionali di qualità, disciplinandone concessione, uso, controllo, etichettatura e vigilanza. Prevede interventi promozionali e incentivi, con oneri per il 2010 pari a 30.000 euro e subordinazione dei benefici al parere positivo della Commissione europea.

Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità della Basilicata tramite marchio regionale

Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità

La legge della Regione Basilicata disciplina la promozione e la valorizzazione dei prodotti agricoli, zootecnici, ittici e silvo-pastorali originari del territorio regionale, con l’obiettivo di rafforzarne l’immagine commerciale e la tutela del consumatore. Il fulcro dell’intervento è l’istituzione di un marchio ombrello regionale di qualità per i prodotti agricoli e agroalimentari lucani.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione interviene nel proprio ambito di competenza in materia di produzione, raccolta, trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari. La disciplina riguarda i prodotti originari della Basilicata che garantiscono una maggiore tutela dei consumatori sotto il profilo qualitativo.

Marchio regionale e compiti della Giunta

La Giunta regionale è autorizzata a individuare il marchio ombrello dei prodotti agricoli e agroalimentari di Basilicata. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge deve:

  • individuare il marchio, la sua denominazione e le caratteristiche ideografiche;
  • disciplinare le modalità di adozione del marchio da parte dei produttori;
  • approvare lo schema di convenzione tra Regione e soggetti licenziatari;
  • definire le modalità di sospensione e revoca in caso di inadempienze. La Giunta individua anche i prodotti agricoli e agroalimentari ammessi al marchio.

Presupposti per la concessione e uso del marchio

Il marchio può essere concesso per prodotti ottenuti nel rispetto di un disciplinare di produzione sottoposto al controllo e alla certificazione di un organismo terzo accreditato secondo la norma UNI EN 45011 e autorizzato dal Ministero per il controllo delle produzioni DOP e IGP ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006. L’uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione e trasformazione, sia individuali sia collettive. I costi dei controlli svolti dagli organismi autorizzati sono a carico dei concessionari.

Etichettatura e indicazioni di origine

I soggetti autorizzati devono apporre in ეტichetta il marchio, completo della relativa dicitura, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale. L’etichetta deve inoltre riportare l’indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto; la veridicità di tale indicazione è soggetta alla vigilanza regionale.

Vigilanza e controlli

La Giunta regionale è l’autorità preposta alla vigilanza sull’applicazione della legge e, in particolare, sull’uso del marchio. Essa organizza le attività di vigilanza definendo criteri, procedure e sanzioni, e si avvale dei servizi veterinari e dei servizi di igiene e sicurezza degli alimenti delle Aziende Sanitarie Locali.

Misure di sostegno alla diffusione del marchio

Per favorire la diffusione del marchio, la Giunta regionale può promuovere:

  • attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione;
  • campagne promozionali dei prodotti tutelati, anche in iniziative integrate con il settore secondario e il turismo;
  • incentivi per la ristorazione collettiva pubblica e privata che utilizza prodotti marchiati.

Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dall’attuazione della legge sono quantificati in 30.000 euro per l’anno 2010 e trovano copertura nei fondi di bilancio stanziati all’UPB 0421.19, denominata “Azioni di promozione e marketing dell’agricoltura regionale”.

Condizione di compatibilità comunitaria

I benefici previsti dalla legge sono subordinati all’acquisizione del parere positivo di compatibilità della Commissione europea, ai sensi del Trattato CE.

Decorrenza e operatività

La legge è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed è immediatamente destinata all’osservanza generale secondo le regole di entrata in vigore. Tuttavia, le misure economiche e promozionali risultano riferite a una specifica annualità di spesa, quella del 2010, e il testo richiama un procedimento iniziale della Giunta da attivare entro 90 giorni.

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