L.R. Basilicata 18/2010
MISURE FINALIZZATE AL RIASSETTO ED AL RISANAMENTO DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina organizzazione, funzioni e controllo dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale di Potenza e Matera, i rapporti con Regione ed enti locali e un programma di riforma/risanamento economico-finanziario. Prevede norme transitorie e provvedimenti da adottare entro i primi mesi/anno dall’entrata in vigore; molte disposizioni hanno avuto attuazione limitata al periodo iniziale della riforma.
Riassetto e risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale della Basilicata
Riassetto e risanamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale della Basilicata
La legge regionale disciplina l’organizzazione, le funzioni e il controllo dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale delle Province di Potenza e di Matera. Il provvedimento mira a riformare la governance delle aree industriali lucane e a definire un percorso di completamento della riforma e di risanamento economico-finanziario dei Consorzi.
Finalità e quadro generale
La disciplina regionale persegue obiettivi di innovazione strutturale e funzionale dei Consorzi, reindustrializzazione dei siti dismessi, salvaguardia dell’occupazione, sostegno all’innovazione e accrescimento della competitività del sistema produttivo lucano. La Regione mira anche ad armonizzare i compiti dei Consorzi con quelli degli altri soggetti che operano nelle aree industriali.
Definizioni rilevanti
La legge chiarisce il significato di varie nozioni utilizzate nel testo, tra cui: aree industriali, aree per insediamenti produttivi, Consorzi per lo Sviluppo Industriale, soggetto attuatore, sportello unico delle imprese, programmazione negoziata, autorità espropriante, organismo di diritto pubblico e servizio idrico integrato. Le definizioni sono funzionali all’applicazione uniforme della disciplina regionale e al coordinamento con la normativa statale ed eurounitaria.
Competenze della Regione e degli enti locali
La Regione conserva le funzioni amministrative conferite dalla normativa statale e, nelle aree industriali, individua indirizzi, controlla la loro attuazione e promuove le condizioni per la creazione, il consolidamento e lo sviluppo delle attività produttive. Può individuare nuove aree industriali, dettare indirizzi sugli assetti e sugli interventi infrastrutturali, predisporre programmi di reindustrializzazione, sostenere ricerca e innovazione, promuovere servizi avanzati e favorire l’insediamento di servizi sociali nelle aree produttive.
Gli enti locali partecipano ai procedimenti per l’individuazione di nuove aree industriali e per l’approvazione degli strumenti urbanistici pertinenti. Inoltre attuano le misure individuate dalla Regione per l’insediamento di servizi sociali nelle aree industriali, con concorso finanziario regionale sulla base delle intese previste. Per i titoli edilizi resta fermo il regime generale del testo unico edilizia.
Soggetti terzi e gestione del servizio idrico nelle aree industriali
La gestione delle reti e degli impianti idrici ubicati nelle aree industriali, funzionali all’uso civile della risorsa idrica, è demandata al gestore del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale della Basilicata. Il gestore è competente anche per progettazione, realizzazione e gestione delle reti e degli impianti destinati all’uso civile della risorsa idrica.
La Regione doveva adottare i provvedimenti necessari entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; la successiva interpretazione regionale ha precisato che il subentro del gestore doveva avvenire entro il 1° novembre 2017, con trasferimento della titolarità delle reti e subentro nei rapporti di lavoro del personale consortile addetto.
Entrate, tariffe e compensazioni
Ai Consorzi e al gestore idrico spettano tariffe e corrispettivi per i servizi di rispettiva competenza. Se la Regione prevede gratuità o tariffe inferiori al costo effettivo, deve garantire risorse finanziarie compensative nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.
Natura giuridica dei Consorzi e principi di funzionamento
I Consorzi sono qualificati come enti pubblici economici, dotati di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile, finanziaria e imprenditoriale. Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applicano la normativa comunitaria, statale e regionale pertinente, il codice civile e le disposizioni sulle persone giuridiche private, oltre a statuto e regolamenti consortili.
L’azione dei Consorzi deve comunque rispettare legalità, imparzialità, pubblicità, trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.
Compiti dei Consorzi
I Consorzi gestiscono e mantengono le opere infrastrutturali e gli impianti nelle aree industriali, realizzano ampliamenti e ammodernamenti, progettano e attuano nuovi interventi e possono operare anche su ulteriori aree industriali. Determinano e riscuotono corrispettivi e tariffe, redigono i piani urbanistici e vigilano sul loro rispetto, esercitano la facoltà espropriativa per attrezzare l’area o per rivendere o locare beni destinati a nuove attività produttive, e assegnano o cedono lotti, fabbricati e rustici a soggetti industriali, commerciali, artigianali o di servizi.
Possono inoltre promuovere e realizzare una rete di Aree produttive ecologicamente attrezzate, di concerto con Regione e Comuni. La legge consente loro anche di attuare i programmi regionali per i siti dismessi e di adottare ogni altra iniziativa utile allo sviluppo delle attività produttive insediate.
Interventi su aree produttive comunali e programmazione negoziata
La Giunta regionale può individuare i Consorzi come soggetti attuatori di interventi, finanziati o cofinanziati dalla Regione, per la realizzazione, completamento, ampliamento o ammodernamento infrastrutturale delle aree destinate ad insediamenti produttivi comunali e intercomunali. In alternativa, può affidar loro le funzioni di centrale di committenza per tali interventi.
Gli enti locali possono affidare ai Consorzi la manutenzione e gestione di tali aree, oppure individuarli come soggetti attuatori di interventi finanziati con fondi propri. La Regione riconosce e promuove i Consorzi come soggetti della programmazione negoziata quando questa riguarda aree industriali.
Organi dei Consorzi e durata degli incarichi
Gli organi dei Consorzi sono l’amministratore unico e il collegio dei revisori dei conti. L’amministratore unico, scelto per professionalità ed esperienza, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, dura in carica cinque anni e comunque non oltre la durata della legislatura regionale, ed è rinnovabile una sola volta.
Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, dura cinque anni e comunque non oltre la durata dell’amministratore unico. Gli organi scaduti restano in carica fino all’insediamento dei nuovi.
Poteri dell’amministratore unico
L’amministratore unico rappresenta il Consorzio ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, adottando la generalità dei provvedimenti salvo quelli meramente esecutivi attribuiti ai dirigenti dallo statuto. In particolare approva regolamenti, propone modifiche statutarie, approva documenti programmatici e bilancio consuntivo, autorizza spese urgenti e indifferibili non previste, si determina sui piani urbanistici, stipula contratti e convenzioni, sottoscrive atti verso l’esterno e può contrarre mutui per investimenti.
È espressamente vietato contrarre mutui per finanziare posizioni debitorie o spese correnti, salvo quelli finalizzati ai piani di risanamento previsti dalla legge. L’amministratore può nominare il direttore del Consorzio nei limiti e con i requisiti indicati dalla legge.
Collegio dei revisori: vigilanza e segnalazioni
Il collegio dei revisori esercita le funzioni previste dal codice civile e vigila anche sul rispetto degli indirizzi e delle direttive regionali. Se accerta gravi irregolarità o violazioni degli indirizzi, deve informare tempestivamente la Giunta regionale.
Compensi, incompatibilità e revoca degli organi
I compensi dell’amministratore unico sono stabiliti dalla Giunta regionale; i revisori percepiscono un compenso parametrato a quello previsto per i revisori degli enti locali, con maggiorazione del 10% per il presidente, oltre al rimborso delle spese di viaggio documentate. Compensi e rimborsi gravano sul bilancio del Consorzio.
Si applicano le cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa civilistica, dal decreto legislativo n. 39 del 2013 e dalla legge regionale richiamata. Il Presidente della Regione, su deliberazione della Giunta, può revocare gli incarichi in presenza di cause di decadenza o incompatibilità non rimosse.
Statuto e regolamenti interni
Lo statuto di ciascun Consorzio deve disciplinare organizzazione e funzionamento, individuare ulteriori cause di incompatibilità e decadenza, definire le competenze degli organi e del comitato di indirizzo, regolare l’approvazione dei regolamenti e dei documenti programmatici, precisare le competenze del direttore e dei dirigenti e stabilire le modalità di partecipazione a società o consorzi strumentali.
Lo statuto doveva essere predisposto entro sei mesi dall’approvazione della legge dal commissario e approvato dal Consiglio regionale entro novanta giorni dal ricevimento; oggi la norma conserva rilevanza solo come disciplina di principio. Le modifiche statutarie sono proposte dall’amministratore unico, sentiti revisori e comitato di indirizzo, e sono pubblicate sul BUR.
I regolamenti interni riguardano gestione amministrativa, contrattuale, contabile e finanziaria, organizzazione degli uffici, assegnazione di lotti e immobili, accesso ai servizi, tariffe e criteri per i piani urbanistici. Sono approvati previa analisi di impatto, parere dei revisori e del comitato di indirizzo, e trasmissione alla Giunta regionale, che può formulare osservazioni di legittimità entro sessanta giorni.
Reclutamento del personale
I Consorzi disciplinano con propri regolamenti i criteri e le modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi non soggetti al codice dei contratti pubblici. Il rapporto di lavoro resta regolato dalla contrattazione collettiva e dalla disciplina privatistica del lavoro.
Comitato di indirizzo
Presso ciascun Consorzio è istituito un comitato di indirizzo composto dai rappresentanti istituzionali territoriali e da sei a dieci rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, artigiane, commerciali e cooperative presenti nel CNEL. Il comitato si riunisce almeno due volte l’anno e ogni volta che sia convocato dall’amministratore unico o richiesto da almeno un terzo dei componenti.
Esprime pareri non vincolanti su statuto, regolamenti di organizzazione, documenti programmatici, piani urbanistici, variazione dei criteri tariffari e altre materie richieste dall’amministratore unico. Per i regolamenti su assegnazione lotti, accesso ai servizi e tariffe il parere è vincolante; in caso di dissenso, la questione passa alla Giunta regionale, che può approvare il regolamento con modifiche. I pareri si intendono favorevoli se non resi nei termini, che sono di quindici giorni per i documenti programmatici e di trenta giorni negli altri casi.
Programmazione, bilanci e rapporti con la Regione
Ogni anno, entro il 30 novembre, i Consorzi approvano un piano economico-finanziario-patrimoniale previsionale per l’anno successivo, comprensivo delle attività da svolgere, delle spese previste, delle risorse necessarie e delle misure organizzative, incluse quelle di razionalizzazione. La programmazione dei lavori pubblici deve essere coerente con la qualificazione dei Consorzi come amministrazioni aggiudicatrici.
I documenti programmatici e il bilancio consuntivo sono soggetti a parere dei revisori e del comitato di indirizzo, poi trasmessi alla Giunta regionale per la verifica di conformità alle direttive regionali. La mancata verifica comporta il mancato finanziamento degli interventi disallineati e può escludere, in tutto o in parte, misure di sostegno regionale. Dopo l’approvazione regionale, è prevista la trasmissione alla competente commissione consiliare per relazione al Consiglio.
L’esercizio dei Consorzi coincide con l’anno solare. Il bilancio consuntivo è approvato dall’amministratore unico e controllato dai revisori; la conformità è condizione anche per il riconoscimento di misure di sostegno regionale.
Vigilanza, controllo e gestione commissariale
I Consorzi sono sottoposti all’alta vigilanza della Regione, esercitata tramite il collegio dei revisori e le strutture regionali individuate. Il controllo gestionale è affidato al collegio dei revisori, mentre il controllo preventivo sui singoli atti è escluso, salvo specifiche previsioni di legge.
La Regione può richiedere informazioni, disporre ispezioni e, previa diffida, nominare commissari ad acta per compiere atti obbligatori omessi o ritardati. Il Presidente della Regione, su proposta della Giunta, può revocare gli organi e nominare un commissario straordinario in presenza di violazioni di legge, inadempienze, impossibilità di funzionamento, gravi irregolarità, inosservanza delle convenzioni o delle direttive regionali, mancata approvazione del bilancio o grave violazione del limite di spesa.
La gestione commissariale non può durare più di sei mesi e il commissario straordinario assume i poteri dell’amministratore unico.
Titolarità delle infrastrutture, riperimetrazione e risanamento
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale doveva individuare la titolarità delle infrastrutture e degli impianti gestiti dai Consorzi, eventualmente stabilendo termini per i trasferimenti e nominando commissari ad acta. Poteva inoltre procedere alla riperimetrazione delle aree industriali e individuare gli enti locali competenti per le funzioni già svolte dai Consorzi, quantificando gli oneri del trasferimento ai fini di un eventuale concorso finanziario regionale.
Sempre entro sei mesi, la Giunta doveva individuare gli strumenti per il risanamento economico-finanziario dei Consorzi e per garantirne l’equilibrio di gestione, anche prevedendo impegni nel bilancio pluriennale regionale. Era autorizzata a svolgere analisi patrimoniali e contabili approfondite, anche mediante commissari e consulenze specialistiche.
Valorizzazione del patrimonio regionale e strumenti di sviluppo
La Giunta regionale deve promuovere la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale ubicato nelle aree industriali, anche mediante finanza di progetto e, se opportuno, costituzione di società di trasformazione urbana. Le eventuali sopravvenienze economiche sono destinate prioritariamente a coprire gli impegni regionali connessi al risanamento dei Consorzi.
Criteri per corrispettivi, assegnazione dei lotti e legge di riforma successiva
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la Giunta doveva definire i criteri per la determinazione dei corrispettivi dovuti dagli operatori insediati, delle tariffe per l’uso di opere, impianti e servizi consortili, nonché i criteri per l’assegnazione e il valore di cessione dei lotti. Le eventuali variazioni devono seguire le stesse modalità.
Entro nove mesi, la Giunta doveva proporre un disegno di legge per completare la riforma, armonizzare le funzioni regionali e locali, prevedere mobilità del personale, disciplinare il concorso finanziario regionale, semplificare le procedure per gli impianti produttivi, rafforzare lo sportello unico, regolare il recupero dei lotti inutilizzati e definire le aree ecologicamente attrezzate.
Rapporti pendenti, regime transitorio e abrogazioni
Crediti, debiti e, salvo diversa disposizione, contratti già sottoscritti dai Consorzi prima dell’entrata in vigore della legge restano in capo agli stessi. Fino all’insediamento dei nuovi organi, i poteri dell’amministratore unico sono esercitati dai commissari nominati dalla Regione; restano in carica i precedenti revisori fino alla nuova nomina.
Fino all’approvazione di statuti e regolamenti nuovi, i Consorzi applicano gli atti previgenti compatibili con la nuova legge. La legge regionale n. 41 del 1998 è stata abrogata, salvo quanto mantenuto in via transitoria; nel tempo diverse disposizioni della legge 2010 sono state modificate o sostituite da interventi successivi.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Gli oneri iniziali della legge sono stati quantificati in 350.000 euro a valere su specifiche risorse del bilancio regionale 2010. La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
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