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Legge

L.R. Basilicata 19/2010

Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale n. 3 del 19 gennaio 2010

Normativa regionaleL.R. Basilicata 19/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Basilicata n. 3/2010 sulla elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta, introducendo una regola per l’elezione del candidato Presidente non eletto con più voti, precisando il riparto dei seggi proporzionali tra Potenza e Matera e limitando l’applicazione alla sola decima legislatura regionale. Il comma sull’elezione del candidato Presidente è poi stato dichiarato incostituzionale.

Modifiche alla legge elettorale regionale della Basilicata per la decima legislatura

Modifiche alla disciplina elettorale regionale della Basilicata

La legge interviene sulla L.R. Basilicata 19 gennaio 2010, n. 3, modificandone alcuni aspetti relativi all’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale. La disciplina risultante ha carattere essenzialmente elettorale e opera esclusivamente per la Regione Basilicata.

Elezione del candidato Presidente non proclamato eletto

Viene introdotta una regola secondo cui è eletto consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che abbia conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

Per consentire tale attribuzione, l’Ufficio centrale regionale:

  • riserva l’ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale collegata al Presidente proclamato consigliere, nell’ipotesi richiamata dalla normativa statale elettorale;
  • in alternativa, assegna il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui;
  • qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano già stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, procede all’attribuzione di un seggio aggiuntivo, da considerare ai fini della determinazione della quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza nel Consiglio regionale.

Nota di legittimità costituzionale: il comma introdotto da questa disposizione è stato successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, con estensione della declaratoria al comma aggiunto.

Riparto dei seggi proporzionali

La legge chiarisce che, ai fini del riparto dei seggi afferenti alla quota proporzionale delle liste provinciali prevista dalla normativa statale richiamata, i seggi assegnabili restano:

  • 16 per la circoscrizione di Potenza;
  • 8 per la circoscrizione di Matera.

Ambito temporale di applicazione

La disciplina introdotta si applica esclusivamente per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale della Basilicata della decima legislatura regionale. Non è quindi prevista una portata generale e permanente per le consultazioni successive.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

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