Ordinanza n. 1011/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n.204/2025 emessa dal Tribunale di Avellino nel ricorso r.g.n. 2557/2022 patrocinato dall’odierno ricorrente e nel quale il Ministero era stato condannato al pagamento delle spese di giudizio da distrarsi in suo favore quale procuratore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato pagamento delle spese di giudizio liquidate in favore del procuratore antistatario dalla sentenza civile passata in giudicato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 204/2025 del Tribunale civile di Avellino, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 690 euro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il ricorso era stato inizialmente proposto davanti al TAR Campania - Napoli, che aveva dichiarato la propria incompetenza funzionale e indicato la competenza della Sezione staccata di Salerno. Nel giudizio riassunto, il ricorso era stato notificato al Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, anziché presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, competente in relazione alla sede del giudice adito. Il giudice ha quindi rilevato la nullità della notificazione ai sensi dell'art. 11 del r.d. n. 1611/1933 e dell'art. 41, comma 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la notificazione del ricorso di riassunzione al Ministero era nulla, poiché effettuata presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli invece che presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, individuata dalla sede della Sezione competente. La nullità non poteva essere sanata mediante il principio del raggiungimento dello scopo, non essendosi costituita l'Amministrazione intimata. Tuttavia, alla luce dell'art. 44, comma 3, c.p.a., come interpretato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il giudice ha disposto la rinnovazione della notificazione senza necessità di valutare la scusabilità dell'errore. È stato assegnato al ricorrente un termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per rinnovare la notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno e un ulteriore termine perentorio di 15 giorni, decorrente dalla scadenza del primo, per depositare telematicamente la prova dell'adempimento mediante le ricevute digitali di accettazione e consegna. Ogni ulteriore questione processuale, di merito e sulle spese è stata rinviata. L'udienza camerale per la verifica della rinotifica e il prosieguo è stata fissata al 17 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 11 r.d. n. 1611/1933
Tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente; le notificazioni devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio
Gli atti introduttivi dei giudizi amministrativi contro lo Stato devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato del distretto in cui ha sede il giudice adito; la violazione comporta nullità rilevabile d'ufficio.
art. 41, comma 3, c.p.a.
La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse
La notificazione del ricorso contro un'amministrazione statale deve rispettare le regole speciali previste per la rappresentanza e difesa dello Stato.
art. 44, comma 3, c.p.a.
In caso di nullità della notificazione, il giudice deve ordinare la rinnovazione assegnando un termine perentorio; l'adempimento nel termine consente la sanatoria retroattiva del vizio processuale.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La disciplina della nullità della notificazione deve essere applicata alla luce della parziale declaratoria di illegittimità costituzionale intervenuta con la sentenza n. 148/2021.
art. 24 Cost.
Il principio del raggiungimento dello scopo non può essere applicato in modo da rendere indiscriminatamente surrogabili le forme di notificazione e compromettere la certezza della conoscenza legale degli atti.
Massime di principio
- Nei giudizi amministrativi instaurati contro un'amministrazione dello Stato, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede il giudice adito, anche quando il giudizio sia stato riassunto davanti a un diverso giudice individuato come competente.
- La nullità della notificazione effettuata presso un'Avvocatura distrettuale diversa da quella competente non è sanata dal principio del raggiungimento dello scopo se l'amministrazione intimata non si costituisce in giudizio.
- Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, rilevata la nullità della notificazione, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notifica e assegnare un termine perentorio, senza che sia necessario valutare previamente la scusabilità dell'errore; la rinnovazione tempestiva produce la sanatoria retroattiva del vizio.
- La prova della rinnovazione della notificazione deve essere depositata secondo le modalità e nel termine stabiliti dal giudice, mediante produzione delle ricevute digitali di accettazione e di avvenuta consegna quando la notifica è eseguita tramite PEC.
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