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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05899/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un agente della riscossione aveva notificato a un contribuente un'intimazione di pagamento riferita a importi iscritti in precedenti cartelle. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario; in appello la commissione regionale aveva confermato il rigetto, ritenendo, per quanto ancora rilevante in cassazione, che per le pretese tributarie residue operasse la prescrizione decennale, perché la mancata impugnazione delle cartelle avrebbe prodotto l'irretrattabilità del credito e una "conversione" della prescrizione breve in quella ordinaria ex art. 2953 c.c.; aveva inoltre applicato lo stesso termine decennale anche a sanzioni e interessi, richiamando il d.P.R. n. 602 del 1973 e il d.lgs. n. 112 del 1999. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto quattro violazioni di legge: 1) errata applicazione della prescrizione decennale ai crediti tributari portati da cartelle mai impugnate, senza conversione del termine breve; 2) errata estensione dell'art. 2953 c.c. a un titolo esecutivo di natura stragiudiziale; 3) improprio richiamo degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 per ricavare un termine di prescrizione decennale a favore dell'ente creditore; 4) errata applicazione del termine decennale a interessi e sanzioni, che invece, in difetto di titolo giudiziale, sarebbero soggetti a prescrizioni più brevi, rispettivamente quinquennale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha osservato preliminarmente che il giudizio di legittimità riguardava solo le pretese tributarie ancora in contestazione, in particolare le tasse automobilistiche e i relativi interessi e sanzioni, restando escluse sia le contravvenzioni stradali, coperte dal difetto di giurisdizione, sia alcune riprese non censurate in appello. Nel merito ha ritenuto fondati i motivi riuniti, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la mancata impugnazione di un atto di riscossione produce solo l'irretrattabilità del credito, ma non la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., salvo titolo giudiziale definitivo. Ha inoltre chiarito che gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 non introducono un termine di prescrizione dell'azione di riscossione, ma disciplinano profili del rapporto tra ente impositore e concessionario. Quanto a sanzioni e interessi, ha ribadito che, se la cartella non è fondata su sentenza passata in giudicato, si applicano rispettivamente il termine quinquennale per le sanzioni e quello quinquennale ex art. 2948 c.c. per gli interessi. Poiché la commissione regionale aveva applicato in modo indistinto la prescrizione decennale anche alle tasse automobilistiche, la decisione è stata cassata nei punti accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La mancata impugnazione di una cartella di pagamento o di altro atto della riscossione rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve eventualmente prevista per quel credito nella prescrizione ordinaria decennale; la conversione ex art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale definitivo.
  • Le norme che regolano il rapporto tra ente creditore e agente della riscossione non possono essere utilizzate per introdurre, in via surrettizia, un termine di prescrizione dell'azione esecutiva diverso da quello sostanziale previsto per il credito.
  • Quando la pretesa tributaria non è assistita da un titolo giudiziale, sanzioni e interessi seguono i rispettivi termini prescrizionali propri e non quello del tributo principale in modo automatico e indiscriminato.
  • In sede di legittimità è possibile censurare la decisione di merito che abbia applicato un unico termine prescrizionale a crediti diversi, senza verificare la disciplina sostanziale specifica di ciascuna voce del carico iscritto a ruolo.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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