Cassazione Civile, Ordinanza n. 05899/2024 del 05/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un agente della riscossione aveva notificato a un contribuente un'intimazione di pagamento riferita a importi iscritti in precedenti cartelle. Il contribuente aveva impugnato l'atto davanti al giudice tributario; in appello la commissione regionale aveva confermato il rigetto, ritenendo, per quanto ancora rilevante in cassazione, che per le pretese tributarie residue operasse la prescrizione decennale, perché la mancata impugnazione delle cartelle avrebbe prodotto l'irretrattabilità del credito e una "conversione" della prescrizione breve in quella ordinaria ex art. 2953 c.c.; aveva inoltre applicato lo stesso termine decennale anche a sanzioni e interessi, richiamando il d.P.R. n. 602 del 1973 e il d.lgs. n. 112 del 1999. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto quattro violazioni di legge: 1) errata applicazione della prescrizione decennale ai crediti tributari portati da cartelle mai impugnate, senza conversione del termine breve; 2) errata estensione dell'art. 2953 c.c. a un titolo esecutivo di natura stragiudiziale; 3) improprio richiamo degli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 per ricavare un termine di prescrizione decennale a favore dell'ente creditore; 4) errata applicazione del termine decennale a interessi e sanzioni, che invece, in difetto di titolo giudiziale, sarebbero soggetti a prescrizioni più brevi, rispettivamente quinquennale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha osservato preliminarmente che il giudizio di legittimità riguardava solo le pretese tributarie ancora in contestazione, in particolare le tasse automobilistiche e i relativi interessi e sanzioni, restando escluse sia le contravvenzioni stradali, coperte dal difetto di giurisdizione, sia alcune riprese non censurate in appello. Nel merito ha ritenuto fondati i motivi riuniti, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la mancata impugnazione di un atto di riscossione produce solo l'irretrattabilità del credito, ma non la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., salvo titolo giudiziale definitivo. Ha inoltre chiarito che gli artt. 19 e 20 del d.lgs. n. 112 del 1999 non introducono un termine di prescrizione dell'azione di riscossione, ma disciplinano profili del rapporto tra ente impositore e concessionario. Quanto a sanzioni e interessi, ha ribadito che, se la cartella non è fondata su sentenza passata in giudicato, si applicano rispettivamente il termine quinquennale per le sanzioni e quello quinquennale ex art. 2948 c.c. per gli interessi. Poiché la commissione regionale aveva applicato in modo indistinto la prescrizione decennale anche alle tasse automobilistiche, la decisione è stata cassata nei punti accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione e falsa applicazione di legge
Costituisce il parametro del ricorso per cassazione per denunciare errori di diritto nella sentenza impugnata.
La prescrizione decennale di cui alla norma opera solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo; la mancata impugnazione di un atto di riscossione non determina, di per sé, la conversione della prescrizione breve in quella decennale.
art. 19, comma 4, d.lgs. n. 112 del 1999
Non disciplina un termine di prescrizione dell'azione di riscossione, ma aspetti del rapporto tra ente creditore e concessionario/agente della riscossione.
art. 20 d.lgs. n. 112 del 1999
Il termine decennale previsto va riferito al procedimento amministrativo di rimborso delle quote inesigibili, non all'azione per la riscossione del credito.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997
Per le sanzioni tributarie, in assenza di titolo giudiziale definitivo, si applica il termine prescrizionale quinquennale.
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
Per gli interessi, in difetto di titolo giudiziale, il termine di prescrizione è quinquennale.
art. 5, comma 51, d.l. n. 953 del 1982, conv. in l. n. 53 del 1983
Per le tasse automobilistiche è previsto un termine di prescrizione triennale.
d.P.R. n. 602 del 1973, art. 49
È richiamato dalla sentenza di merito, ma la Cassazione ne esclude l'idoneità a fondare la prescrizione decennale nei termini accolti dalla CTR.
d.lgs. n. 472 del 1997, art. 1
È richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla prescrizione delle sanzioni tributarie.
È richiamato dal ricorrente nel primo motivo di ricorso in tema di prescrizione delle sanzioni.
d.l. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51
È richiamato per sostenere la prescrizione triennale delle tasse automobilistiche.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento o di altro atto della riscossione rende il credito irretrattabile, ma non trasforma automaticamente la prescrizione breve eventualmente prevista per quel credito nella prescrizione ordinaria decennale; la conversione ex art. 2953 c.c. richiede un titolo giudiziale definitivo.
- Le norme che regolano il rapporto tra ente creditore e agente della riscossione non possono essere utilizzate per introdurre, in via surrettizia, un termine di prescrizione dell'azione esecutiva diverso da quello sostanziale previsto per il credito.
- Quando la pretesa tributaria non è assistita da un titolo giudiziale, sanzioni e interessi seguono i rispettivi termini prescrizionali propri e non quello del tributo principale in modo automatico e indiscriminato.
- In sede di legittimità è possibile censurare la decisione di merito che abbia applicato un unico termine prescrizionale a crediti diversi, senza verificare la disciplina sostanziale specifica di ciascuna voce del carico iscritto a ruolo.
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