Deliberazione n. 545 del 25/09/2025
Provvedimento del 25 settembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, in relazione a una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy su possibile diffusione tramite Instagram di materiale sessualmente esplicito. L’intervento mira a impedire la pubblicazione/diffusione del contenuto segnalato e, se acquisito in chiaro dalla piattaforma, a imporne la conservazione per soli fini probatori per 12 mesi. Non si tratta di un provvedimento sanzionatorio, ma di una misura urgente di contenimento e preservazione probatoria, poi ratificata dal Collegio.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione su Instagram di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn
Ratifica di provvedimento d’urgenza su segnalazione di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica un provvedimento urgente adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, relativo a una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy concernente il rischio di diffusione tramite Instagram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. L’intervento è finalizzato a bloccare l’eventuale circolazione del contenuto e a preservare, per fini probatori, l’eventuale materiale già acquisito in chiaro dalla piattaforma.
Presupposti normativi e procedimento
La decisione richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti attraverso piattaforme digitali e a decidere entro 48 ore. È altresì richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare un provvedimento urgente, poi soggetto a successiva ratifica collegiale.
La persona interessata aveva segnalato al Garante la propria situazione, chiedendo un intervento sulla piattaforma Instagram. Verificata la riconducibilità della fattispecie al perimetro dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato la determinazione n. 319 dell’11 settembre 2025.
Misure urgenti impartite ai gestori della piattaforma
Con il provvedimento d’urgenza sono state impartite due prescrizioni a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che dovesse essere acquisito in chiaro dalla piattaforma, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del provvedimento dirigenziale
Esaminate le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Collegio ratifica il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria, ma conferma le misure urgenti adottate per prevenire la diffusione del materiale segnalato e per assicurarne l’eventuale conservazione probatoria limitata nel tempo.
Punti principali
Base normativa e competenza del Garante
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e potenzialmente diffusi senza consenso attraverso piattaforme digitali. La norma impone una decisione entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione e intervento d’urgenza
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione del materiale tramite Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 319 dell’11 settembre 2025.
Misure imposte alle piattaforme
Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited sono state destinatarie di due prescrizioni urgenti: impedire l’eventuale diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash; conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente all’Autorità.
Ratifica collegiale
Il Garante, preso atto delle osservazioni formulate e della documentazione in atti, ratifica il provvedimento dirigenziale d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento ha quindi natura confermativa dell’azione urgente già adottata, finalizzata a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
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