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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1704

Regolamento delegato (UE) 2024/1704 della Commissione, dell’11 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/360 per quanto riguarda l’armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Normativa europea32024R1704

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato (UE) 2024/1704 interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/360 per semplificare e armonizzare alcuni aspetti delle commissioni richieste dall’ESMA ai repertori di dati sulle negoziazioni. La riforma riguarda soprattutto il metodo di calcolo del fatturato applicabile, la tempistica di trasmissione dei bilanci certificati, le regole di fatturazione e i termini di pagamento. Viene inoltre chiarito il regime degli interessi di mora e viene introdotta una disciplina più precisa della commissione annuale di vigilanza, inclusa una soglia minima e una commissione iniziale proporzionata nel primo anno di registrazione. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2025 per garantire continuità e certezza nella riscossione.

Modifica la disciplina delle commissioni dovute ai repertori di dati sulle negoziazioni all’ESMA, armonizzandone calcolo, fatturazione, pagamento e interessi di mora.

Ambito di applicazione

Si applica ai repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365, nonché, per i profili di rimborso, alle autorità competenti che svolgono compiti delegati o altre funzioni previste da tale regolamento. Incide sulle commissioni di registrazione, di riconoscimento e annuali di vigilanza dovute all’ESMA, con efficacia dal 1° gennaio 2025. Sono previste esclusioni/attenuazioni specifiche, tra cui l’esenzione dalla commissione annuale di vigilanza per i repertori registrati nel mese di dicembre nell’anno di registrazione.

Regolamento delegato (UE) 2024/1704: modifica del regime delle commissioni ESMA per i repertori di dati sulle negoziazioni

Il regolamento interviene sul regolamento delegato (UE) 2019/360 con l’obiettivo di semplificare e armonizzare gli aspetti tecnici e finanziari delle commissioni imposte dall’ESMA ai repertori di dati sulle negoziazioni. La modifica si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e mira a rendere più coerente il sistema di finanziamento dell’Autorità, riducendo i rischi di errori di calcolo e migliorando la prevedibilità dei pagamenti.

Finalità e contesto

Dai considerando emerge che il sistema di finanziamento basato su commissioni era stato giudicato complesso dagli audit interni e dalla Corte dei conti europea. Per questo motivo la Commissione ha ritenuto opportuno armonizzare, per quanto possibile, gli aspetti tecnici dei diversi atti delegati sulle commissioni dovute all’ESMA, assicurando al tempo stesso la copertura integrale dei costi di vigilanza e prevenendo sia disavanzi sia avanzi rilevanti e ricorrenti.

Ambito soggettivo e oggettivo

La disciplina riguarda i repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365. Incide sulle commissioni di registrazione, di riconoscimento, sulle commissioni annuali di vigilanza e sulle eventuali estensioni di registrazione o riconoscimento. Restano inoltre rilevanti i rapporti con le autorità competenti che svolgono compiti delegati o attività oggetto di rimborso.

Recupero dei costi di vigilanza

Il nuovo articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2019/360 chiarisce che le commissioni devono coprire tutti i costi diretti e indiretti connessi:

  • alla registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni;
  • alla vigilanza svolta dall’ESMA;
  • al riconoscimento dei repertori;
  • all’estensione della registrazione o del riconoscimento per i repertori già registrati o riconosciuti;
  • al rimborso dei costi sostenuti dalle autorità competenti che abbiano svolto compiti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 o su delega.

Calcolo del fatturato applicabile

L’articolo 2 è riscritto per rendere più preciso il calcolo del fatturato applicabile, base di riferimento per la ripartizione delle commissioni. Il dato si fonda sui conti sottoposti a revisione contabile dell’anno (n-2), sia per i proventi del singolo repertorio sia per quelli complessivi di tutti i repertori registrati.

Sono previste regole specifiche per casi particolari:

  • se il repertorio non ha operato per tutto l’anno (n-2), l’ESMA extrapola il valore su base annua;
  • se i conti dell’anno (n-2) non sono disponibili, si utilizzano quelli dell’anno (n-1);
  • se i proventi sono espressi in valuta diversa dall’euro, l’ESMA applica il tasso medio di cambio del periodo, usando il tasso di riferimento BCE.

Inoltre, i repertori devono trasmettere annualmente all’ESMA i conti sottoposti a revisione contabile entro il 30 settembre dell’anno (n-1), per via elettronica.

Commissione annuale di vigilanza

L’articolo 6 viene modificato per chiarire che la commissione annuale di vigilanza totale corrisponde alla stima delle spese relative alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni, inserita nel bilancio dell’ESMA per il medesimo anno. È introdotto un minimo di 30 000 EUR per la commissione annuale di vigilanza dovuta dai repertori registrati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365.

Per il primo anno, il repertorio registrato paga una commissione di vigilanza iniziale proporzionata al periodo di registrazione. Tuttavia, se la registrazione avviene nel mese di dicembre, il repertorio è esentato dal pagamento della commissione annuale di vigilanza per quell’anno.

Commissioni di registrazione e di riconoscimento

La commissione di registrazione è dovuta al momento della presentazione della domanda di registrazione e deve essere pagata integralmente entro 30 giorni di calendario dalla fattura emessa dall’ESMA. La stessa regola temporale si applica alla commissione di riconoscimento, dovuta alla presentazione della relativa domanda.

Entrambe le commissioni sono espressamente non rimborsabili.

Termini di pagamento e fatturazione

Per la commissione annuale di vigilanza, il nuovo testo prevede il pagamento in un’unica soluzione entro la fine di marzo dell’anno di riferimento. L’ESMA deve inviare la fattura almeno 30 giorni di calendario prima della data di pagamento, così da consentire ai soggetti interessati i necessari processi interni di approvazione.

Per i repertori riconosciuti, la commissione annuale di vigilanza deve essere versata entro la fine del terzo mese dell’anno civile cui si riferisce.

Ritardi di pagamento e interessi di mora

L’articolo 8 viene adeguato al regolamento finanziario dell’Unione: in caso di ritardo, si applicano gli interessi di mora previsti dall’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La modifica mira ad allineare la disciplina delle commissioni ai criteri finanziari generali applicabili al bilancio dell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2025. Tale scelta è giustificata dall’esigenza di evitare incertezza giuridica nei processi di riscossione in corso.

Effetti pratici per gli operatori

Per i repertori di dati sulle negoziazioni, la novità principale è la maggiore prevedibilità dei flussi finanziari e la definizione puntuale dei termini di trasmissione documentale e di pagamento. Per i professionisti che assistono operatori del settore, il regolamento impone particolare attenzione a:

  • produzione e invio tempestivo dei bilanci certificati entro il 30 settembre;
  • corretta individuazione dell’anno di riferimento (n-2);
  • verifica della soglia minima di 30 000 EUR;
  • gestione delle fatture ESMA e del pagamento entro i termini previsti;
  • eventuali interessi di mora in caso di ritardo.

Disposizioni principali

Recupero integrale dei costi di vigilanza

Sostituisce l’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2019/360 precisando che le commissioni coprono tutti i costi diretti e indiretti connessi alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni da parte dell’ESMA, inclusi i costi del riconoscimento e delle estensioni di registrazione o riconoscimento. Coprono inoltre i costi di rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto compiti ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 o su delega ai sensi dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012 e dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2015/2365.

Calcolo del fatturato applicabile e trasmissione dei conti

Riformula l’articolo 2: il fatturato applicabile è calcolato sulla base dei conti sottoposti a revisione contabile dell’anno (n-2), con divisione tra proventi del repertorio e proventi complessivi di tutti i repertori registrati. I repertori devono trasmettere annualmente all’ESMA i conti certificati entro il 30 settembre dell’anno (n-1) per via elettronica. Se il repertorio non ha operato per l’intero anno (n-2), l’ESMA stima il fatturato extrapolando i mesi di attività; se i conti dell’anno (n-2) non sono disponibili, utilizza quelli dell’anno (n-1). È inoltre prevista la conversione in euro dei proventi espressi in altra valuta al tasso medio del periodo, usando il tasso di riferimento BCE.

Soppressione dell’articolo 3

L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/360 è soppresso, con conseguente eliminazione della relativa disciplina previgente sulle commissioni.

Commissione annuale di vigilanza e commissione iniziale

Modifica l’articolo 6 stabilendo che la commissione annuale di vigilanza totale corrisponde alla stima delle spese per la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni inserita nel bilancio dell’ESMA per l’anno considerato. È fissato un minimo inderogabile di 30 000 EUR per la commissione annuale di vigilanza dei repertori registrati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365. Per l’anno di registrazione, il repertorio paga una commissione di vigilanza iniziale proporzionata; i repertori registrati nel mese di dicembre non devono pagare la commissione annuale di vigilanza per l’anno di registrazione.

Interessi di mora sui pagamenti tardivi

L’articolo 8, paragrafo 2, è sostituito prevedendo che i ritardi di pagamento siano maggiorati degli interessi di mora calcolati ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

Commissione di registrazione

L’articolo 9, paragrafo 1, è riformulato: la commissione di registrazione è dovuta al momento della presentazione della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2015/2365 e deve essere pagata integralmente entro 30 giorni di calendario dalla data di emissione della fattura dell’ESMA.

Pagamento della commissione annuale di vigilanza

L’articolo 10 stabilisce che la commissione annuale di vigilanza è pagata in un’unica rata entro la fine di marzo dell’anno di riferimento e non è rimborsata. L’ESMA deve inviare la fattura almeno 30 giorni di calendario prima della scadenza del pagamento.

Commissione di riconoscimento e relativo pagamento

L’articolo 11 disciplina la commissione di riconoscimento: è dovuta al momento della presentazione della domanda di riconoscimento ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/2365, va pagata per intero entro 30 giorni di calendario dalla fattura dell’ESMA ed è non rimborsabile. I repertori riconosciuti pagano la commissione annuale di vigilanza entro la fine del terzo mese dell’anno civile di riferimento, sulla base di fattura inviata almeno 30 giorni prima della scadenza. È soppresso il paragrafo 3 dell’articolo 11.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarivigilanza dei mercaticommissioni e finanziamento agenzie uetrasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

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