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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/833

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/833 della Commissione, dell’11 marzo 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1768/95 della Commissione per quanto riguarda la responsabilità per danni a norma dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio

Normativa europea32024R0833

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime sanzionatorio previsto per la violazione degli obblighi connessi all’esenzione agricola nel settore delle privative vegetali. A seguito della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-522/21, sopprime la precedente formulazione dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95 e la sostituisce con una norma più aderente all’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94. La nuova disposizione chiarisce che, in caso di violazione intenzionale o per negligenza, il risarcimento per ulteriori danni può comprendere i costi delle indagini svolte dal titolare per accertare e valutare la violazione.

Modifica la disciplina sul risarcimento dei danni ulteriori dovuti al titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali, sostituendo l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito della privativa comunitaria per ritrovati vegetali disciplinata dal regolamento (CE) n. 2100/94, con riferimento all’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, di tale regolamento e, in particolare, alla responsabilità per violazione dolosa o colposa dell’obbligo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino. Incide sui rapporti tra titolare della privativa e agricoltore quando la violazione riguarda una o più varietà dello stesso titolare. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regime di risarcimento per violazione dell’esenzione agricola nel settore delle privative vegetali

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/833 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 1768/95, che disciplina le norme di attuazione dell’esenzione agricola prevista dall’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2100/94 sulla privativa comunitaria per ritrovati vegetali. L’intervento è motivato dalla sentenza della Corte di giustizia del 16 marzo 2023 nella causa C-522/21, che ha dichiarato invalido l’articolo 18, paragrafo 2, della precedente disciplina nella misura in cui fissava in modo rigido l’ammontare del risarcimento, incidendo sul potere del giudice di valutare il danno effettivo ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di base.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda i casi in cui un soggetto violi, intenzionalmente o per negligenza, l’obbligo previsto dall’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94, con riferimento a una o più varietà appartenenti allo stesso titolare della privativa. Il nuovo testo opera nell’ambito del rapporto tra titolare del diritto e agricoltore, incidendo esclusivamente sulla quantificazione del risarcimento per gli ulteriori danni derivanti dalla violazione.

Nuovo contenuto dell’articolo 18, paragrafo 2

La disposizione sostituita stabilisce che il risarcimento dovuto al titolare, per ogni ulteriore danno ex articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di base, può comprendere i costi delle indagini sostenute dal titolare per determinare e valutare la portata della violazione. La formulazione è volutamente flessibile: non introduce importi fissi né presunzioni automatiche, ma lascia spazio alla valutazione del giudice in funzione delle circostanze concrete.

Superamento della precedente disciplina e allineamento alla giurisprudenza

Il considerando centrale chiarisce che la precedente formulazione dell’articolo 18, paragrafo 2, era incompatibile con il quadro del regolamento (CE) n. 2100/94, perché collegava il danno al canone di licenza in modo tale da costituire una presunzione assoluta dell’entità minima del danno. La nuova norma elimina tale rigidità e si limita a indicare i costi di indagine come possibile componente del danno ulteriore, in linea con la finalità di salvaguardare sia gli interessi del costitutore sia quelli dell’agricoltore.

Entrata in vigore e forza obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Sostituzione dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1768/95

La disposizione viene riscritta per prevedere che, qualora una persona violi intenzionalmente o per negligenza l’obbligo di cui all’articolo 14, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento (CE) n. 2100/94, con riferimento a una o più varietà dello stesso titolare, il risarcimento dovuto al titolare per ogni ulteriore danno ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento di base può includere i costi delle indagini svolte dal titolare per determinare e valutare la portata della violazione.

Ragioni della modifica normativa

La modifica recepisce l’indicazione della Corte di giustizia, che ha dichiarato invalido il precedente articolo 18, paragrafo 2, nella parte in cui fissava l’importo del risarcimento in relazione al canone di licenza, introducendo una presunzione assoluta sull’entità minima del danno e limitando il potere discrezionale del giudice in contrasto con l’articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2100/94.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieproprietà intellettualeprivative vegetaliresponsabilità civileagricoltura

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