Regolamento (UE) 2024/1701
Regolamento delegato (UE) 2024/1701 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 per quanto riguarda l’esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali per uso umano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il sistema UE di gestione delle variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, con l'obiettivo di renderlo più semplice, flessibile ed efficiente, senza ridurre il livello di tutela della salute pubblica. Introduce nuove modalità di classificazione e di notifica, rafforza il ruolo dell'Agenzia europea per i medicinali nella formulazione di raccomandazioni e consente il "superraggruppamento" di variazioni su più autorizzazioni dello stesso titolare. Prevede inoltre regole speciali per vaccini antinfluenzali, vaccini contro il coronavirus, emergenze di sanità pubblica e strumenti normativi avanzati per talune modifiche chimiche, farmaceutiche e biologiche.
Modifica il regolamento (CE) n. 1234/2008 semplificando e aggiornando le regole UE sull'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano.
Ambito di applicazione
Si applica alle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 o della direttiva 2001/83/CE. Il capo II riguarda soltanto le autorizzazioni rilasciate conformemente al capo 4 della direttiva 2001/83/CE. Restano fuori i medicinali veterinari, esplicitamente esclusi dal quadro modificato. Il regolamento si applica dal 1° gennaio 2025 in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; introduce inoltre regole specifiche per vaccini antinfluenzali, vaccini contro il coronavirus, altri vaccini in emergenza di sanità pubblica, medicinali biologici e alcune modifiche relative a dispositivi medici integrati nel medicinale.
Regolamento delegato (UE) 2024/1701: variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1234/2008 per rivedere il sistema UE di esame delle variazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano. La Commissione motiva l'intervento con l'esigenza di un quadro più semplice, chiaro, flessibile e meno oneroso, mantenendo invariato il livello di tutela della salute pubblica e adeguando la disciplina all'esperienza applicativa, al progresso scientifico e alle esigenze emerse, in particolare, durante la pandemia di COVID-19.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda le variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 o della direttiva 2001/83/CE. Il capo II si applica solo alle autorizzazioni nazionali rilasciate in conformità del capo 4 della direttiva 2001/83/CE. Restano esclusi i medicinali veterinari, che non rientrano più nell'ambito del regolamento 1234/2008 dopo gli interventi normativi richiamati nei considerando.
Definizioni e autorità competenti
Ai fini del regolamento continuano a valere le definizioni della direttiva 2001/83/CE, ma viene introdotta la figura dell'"autorità di riferimento". Se almeno una delle autorizzazioni coinvolte è centralizzata, tale ruolo spetta all'Agenzia europea per i medicinali; negli altri casi, il ruolo è svolto dall'autorità competente dello Stato membro scelta dal titolare e accettata come autorità di riferimento, oppure designata dal gruppo di coordinamento se nessuna autorità nazionale accetta.
Classificazione delle variazioni e aggiornamento degli orientamenti
Il sistema viene reso più dinamico: l'Agenzia, insieme alle autorità nazionali, deve presentare ogni anno alla Commissione raccomandazioni sulle variazioni non previste e sugli aggiornamenti necessari degli orientamenti. La Commissione deve esaminare tali informazioni senza ritardo e può pubblicare una versione elettronica aggiornata degli orientamenti sul proprio sito web. Inoltre, prima di presentare una variazione non prevista, il titolare può chiedere una raccomandazione sulla classificazione all'Agenzia o all'autorità competente, a seconda del tipo di autorizzazione coinvolta; la raccomandazione va resa entro 60 giorni.
Strumenti normativi ulteriori e semplificazione tecnica
Il nuovo articolo 6 bis consente, per talune modifiche di dati chimici, farmaceutici e biologici, l'uso di parametri di processo, attributi di qualità, protocolli o documenti di sintesi, previo accordo dell'autorità pertinente e nel rispetto degli allegati e degli orientamenti. La riforma va quindi nella direzione di una maggiore flessibilità regolatoria e di un migliore allineamento agli sviluppi scientifici e agli standard internazionali.
Raggruppamenti e superraggruppamenti
Il regolamento amplia la possibilità di trattare congiuntamente più variazioni. Oltre al raggruppamento ordinario, viene introdotto il "superraggruppamento", che consente un'unica notifica per variazioni relative a più autorizzazioni dello stesso titolare, purché si tratti di casi previsti dagli orientamenti e le variazioni siano notificate contemporaneamente. La notifica va trasmessa simultaneamente all'autorità di riferimento e a tutte le autorità interessate.
Notifiche di variazioni minori di tipo IA
Per le variazioni minori di tipo IA, la notifica deve contenere gli elementi dell'allegato IV e, in linea generale, va presentata entro 12 mesi dall'attuazione come aggiornamento annuale. Se la variazione richiede un controllo continuo del medicinale, la notifica deve essere immediata dopo l'attuazione; in casi giustificati, l'autorità competente o l'Agenzia può accettare la presentazione immediata anche per altre ipotesi.
Tempi di valutazione e gestione delle controversie
Il regolamento consente di ridurre i termini di valutazione per ragioni di urgenza o di estenderli fino a 90 giorni per le variazioni dell'allegato V e per specifici raggruppamenti. In caso di mancato riconoscimento di una decisione o di un parere per un potenziale grave rischio per la salute pubblica, la questione deve essere deferita immediatamente al gruppo di coordinamento; la parte dissenziente deve motivare dettagliatamente la propria posizione agli Stati membri interessati e al titolare.
Procedure con l'Agenzia e decisioni della Commissione
Quando il procedimento coinvolge l'Agenzia e il parere è favorevole, l'Agenzia trasmette anche alla Commissione il parere, le motivazioni e i documenti riveduti. La Commissione, tenendo conto del parere, modifica se necessario la decisione di rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti e il registro dell'Unione dei medicinali viene aggiornato. Regole analoghe sono previste per le procedure di condivisione del lavoro.
Vaccini antinfluenzali e vaccini contro il coronavirus
Il regolamento dedica una disciplina speciale all'aggiornamento annuale dei vaccini antinfluenzali e dei vaccini contro il coronavirus per uso umano. Per i vaccini contro il coronavirus, la procedura si applica solo dopo un annuncio pubblico dell'Agenzia con calendario di applicazione. Il parere dell'Agenzia deve essere adottato entro 55 giorni. Se il parere è favorevole, la Commissione modifica la decisione di autorizzazione se necessario.
Emergenze di sanità pubblica
In caso di emergenza di sanità pubblica riconosciuta a livello UE ai sensi del regolamento (UE) 2022/2371, le autorità competenti o, per le autorizzazioni centralizzate, la Commissione possono accettare in via eccezionale e provvisoria variazioni di autorizzazioni relative a vaccini contro l'agente patogeno responsabile dell'emergenza anche in assenza di alcuni dati farmaceutici, non clinici o clinici. La misura è subordinata a un rapporto rischio/beneficio favorevole e all'obbligo del titolare di integrare successivamente i dati mancanti entro il termine fissato.
Provvedimenti urgenti per sicurezza
Il titolare che adotti di propria iniziativa misure restrittive urgenti per motivi di sicurezza deve informare tempestivamente tutte le autorità pertinenti e, in caso di autorizzazione centralizzata, l'Agenzia. Le autorità competenti o la Commissione possono imporre tali misure in presenza di un rischio per la salute pubblica.
Allegati e nuove categorie di variazioni
La revisione degli allegati ridefinisce numerose categorie di variazione. Tra le novità più rilevanti figurano: l'aggiornamento della classificazione delle modifiche dei medicinali biologici; l'attenzione a nuove vie di somministrazione; la disciplina dell'inasprimento dei limiti delle specifiche; l'introduzione di nuovi parametri di processo e protocolli di gestione delle modifiche approvati a posteriori; la classificazione di modifiche a dispositivi medici integrati nel medicinale; nonché nuove categorie dedicate alla sostituzione o aggiunta di sierotipi, ceppi, antigeni o sequenze codificanti in vaccini contro il coronavirus e in altri vaccini con potenziale per emergenze di sanità pubblica.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1° gennaio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Riformulazione dell'oggetto e dell'ambito del regolamento 1234/2008
Viene ridefinito il titolo del regolamento (CE) n. 1234/2008 e il suo articolo 1, precisando che disciplina l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 o della direttiva 2001/83/CE. Il capo II si applica solo alle autorizzazioni nazionali rilasciate in conformità del capo 4 della direttiva 2001/83/CE.
Definizioni e autorità di riferimento
L'articolo 2 rinvia alle definizioni della direttiva 2001/83/CE e introduce la nozione di "autorità di riferimento": l'Agenzia quando almeno una delle autorizzazioni coinvolte è centralizzata; altrimenti l'autorità competente di uno Stato membro scelta dal titolare e accettata come riferimento, oppure designata dal gruppo di coordinamento se nessuna autorità accetta.
Classificazione delle variazioni e ruolo delle autorità
L'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), rafforza il potere di valutazione dell'autorità di riferimento, dell'Agenzia o dell'autorità competente nel verificare se una variazione possa incidere in modo significativo su qualità, sicurezza o efficacia, anche in base alla validità della notifica presentata.
Orientamenti, aggiornamenti annuali e pubblicazione elettronica
L'articolo 4 prevede che l'Agenzia, in cooperazione con le autorità nazionali, presenti annualmente alla Commissione raccomandazioni sulle variazioni non previste e sugli aggiornamenti necessari degli orientamenti. La Commissione esamina tali informazioni senza indebito ritardo e può pubblicare una versione elettronica aggiornata degli orientamenti sul proprio sito web.
Raccomandazioni preventive sulla classificazione
L'articolo 5 disciplina la possibilità per il titolare di chiedere, prima della presentazione, una raccomandazione sulla classificazione di una variazione non prevista: all'Agenzia per autorizzazioni centralizzate, all'autorità dello Stato membro interessato per autorizzazioni nazionali, o all'autorità dello Stato membro di riferimento negli altri casi. Le raccomandazioni devono essere coerenti con gli orientamenti, sono rese entro 60 giorni e trasmesse alle autorità e al titolare.
Ulteriori strumenti normativi
Il nuovo articolo 6 bis consente, per talune modifiche delle informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche, di basarsi su parametri di processo, attributi di qualità, protocolli o documenti di sintesi, previo accordo dell'autorità competente e nel rispetto degli allegati e degli orientamenti.
Raggruppamento di variazioni e superraggruppamento
Viene ampliata la possibilità di notificare insieme più variazioni minori di tipo IA. Il nuovo articolo 7 bis consente, in deroga alle regole ordinarie, un'unica notifica per variazioni relative a più autorizzazioni dello stesso titolare, se rientranti nei casi previsti dagli orientamenti. La notifica va presentata simultaneamente all'autorità di riferimento e a tutte le autorità interessate.
Regole di notifica per variazioni minori di tipo IA
Per le variazioni minori di tipo IA, gli articoli 8, 13 bis e 14 stabiliscono che la notifica contenga gli elementi dell'allegato IV e sia presentata entro 12 mesi dall'attuazione come aggiornamento annuale, oppure immediatamente per le variazioni che richiedono controllo continuo. In casi giustificati, l'autorità competente o l'Agenzia può accettare la presentazione immediata dopo l'attuazione.
Tempi di valutazione e proroghe
Gli articoli 10, 13 quater, 16 e 20 consentono all'autorità competente o all'autorità di riferimento di ridurre il termine di valutazione in caso di urgenza o di estenderlo fino a 90 giorni per le variazioni dell'allegato V o per specifici raggruppamenti di variazioni. Per le procedure con l'Agenzia, i termini e gli effetti del parere seguono anche l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 726/2004.
Gestione dei dissensi e deferimento al gruppo di coordinamento
L'articolo 13 disciplina il caso in cui il riconoscimento di una decisione o l'approvazione di un parere non siano possibili per un potenziale grave rischio per la salute pubblica. In tal caso la questione è immediatamente deferita al gruppo di coordinamento; la parte dissenziente deve trasmettere una dichiarazione dettagliata agli Stati membri interessati e al titolare.
Pareri dell'Agenzia e decisioni della Commissione
Negli articoli 16, 17, 18 e 20 è precisato il flusso procedurale: quando il parere dell'Agenzia è favorevole e la variazione incide sui termini della decisione di rilascio dell'autorizzazione, l'Agenzia trasmette il parere e i documenti rivisti alla Commissione; la Commissione modifica se necessario la decisione entro i termini previsti all'articolo 23, paragrafo 1 bis, e aggiorna il registro dell'Unione dei medicinali.
Vaccini antinfluenzali e contro il coronavirus
L'articolo 18 introduce una procedura speciale, in deroga all'articolo 16, per l'esame delle variazioni riguardanti le modifiche del principio attivo ai fini dell'aggiornamento annuale dei vaccini antinfluenzali e dei vaccini contro il coronavirus per uso umano. Per i vaccini contro il coronavirus la procedura si applica solo dopo annuncio pubblico dell'Agenzia con relativo calendario. Il parere dell'Agenzia deve intervenire entro 55 giorni.
Procedure di condivisione del lavoro
L'articolo 20 disciplina la procedura di condivisione del lavoro in deroga a varie disposizioni, per variazioni che coinvolgono più autorizzazioni. Il parere dell'autorità di riferimento deve essere reso entro il periodo di valutazione del tipo di variazione più elevato incluso nella domanda; i termini possono essere ridotti o prorogati fino a 90 giorni in taluni casi. È anche prevista la possibilità, in casi giustificati, di usare questa procedura per variazioni che riguardano autorizzazioni di titolari diversi in più Stati membri, previo accordo delle autorità competenti e dell'Agenzia.
Emergenze di sanità pubblica
Il nuovo articolo 21 consente, in deroga ai capi I, II, II bis e III, di accettare eccezionalmente e provvisoriamente variazioni di autorizzazioni per vaccini contro l'agente patogeno all'origine di un'emergenza di sanità pubblica riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) 2022/2371, anche in assenza di alcuni dati farmaceutici, non clinici o clinici. La variazione è approvabile solo se il rapporto rischio/beneficio è favorevole e i dati mancanti devono essere integrati entro il termine stabilito.
Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza
L'articolo 22 aggiorna le regole sui provvedimenti restrittivi urgenti: il titolare che adotti misure di propria iniziativa deve informarne al più presto le autorità pertinenti e, per le autorizzazioni centralizzate, l'Agenzia. Le autorità competenti o la Commissione possono imporre tali provvedimenti per motivi di sicurezza in caso di rischio per la salute pubblica.
Elenco delle variazioni soggette a termini specifici
L'articolo 23, paragrafo 1 bis, lettera a), viene aggiornato sopprimendo alcune ipotesi e includendo tra le variazioni di tipo II quelle dovute a significativa preoccupazione per la salute pubblica e le variazioni relative alla sostituzione o aggiunta di sierotipi, ceppi, antigeni o sequenze codificanti di vaccini contro patogeni con potenziale di emergenza di sanità pubblica.
Obblighi di attuazione e coordinamento
L'articolo 24, paragrafo 5, precisa che i provvedimenti urgenti per sicurezza e le variazioni connesse a questioni di sicurezza per autorizzazioni nazionali vanno attuati entro un termine concordato dal titolare e dall'autorità competente dello Stato membro di riferimento, in consultazione con le altre autorità pertinenti.
Modifiche agli allegati
Gli allegati I, II e III sono riformulati per adeguare la classificazione delle variazioni. Tra le principali novità: aggiornamenti sulle modifiche dei medicinali biologici, nuove vie di somministrazione, inasprimento dei limiti delle specifiche, parametri di processo, protocolli di gestione delle modifiche approvati a posteriori, variazioni su dispositivi medici integrati nel medicinale, e nuove categorie per vaccini contro il coronavirus e per altri vaccini in grado di far fronte a emergenze di sanità pubblica. L'allegato V è sostituito e riguarda le variazioni delle indicazioni terapeutiche.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2025.
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