Regolamento (UE) 2024/842
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/842 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che reistituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà esecuzione alla sentenza del Tribunale nella causa T-246/19 e reistituisce le misure di salvaguardia già disposte nel 2019 sulle importazioni di riso Indica dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania. La Commissione, dopo la riapertura dell’inchiesta, conclude che tali importazioni hanno causato gravi difficoltà all’industria dell’Unione e che il ripristino dei dazi della tariffa doganale comune è giustificato. I dazi sono applicati retroattivamente al periodo 18 gennaio 2019-18 gennaio 2022, con importi decrescenti per ciascun anno. È inoltre escluso il rimborso o lo sgravio dei dazi riscossi ai sensi del precedente regolamento 2019/67.
Reistituzione di misure di salvaguardia, sotto forma di dazi doganali progressivi, sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, classificato ai codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98. Le misure riguardano esclusivamente il periodo compreso tra il 18 gennaio 2019 e il 18 gennaio 2022. Restano escluse le altre origini e, in quanto misura di esecuzione della sentenza T-246/19, il regolamento disciplina anche il trattamento delle domande di rimborso/sgravio dei dazi già riscossi nel quadro del regolamento di esecuzione (UE) 2019/67.
Reistituzione di misure di salvaguardia sulle importazioni di riso Indica dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/842 della Commissione dà esecuzione alla sentenza del Tribunale dell’Unione europea nella causa T-246/19, che aveva annullato il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/67. A seguito della riapertura dell’inchiesta di salvaguardia, la Commissione conclude che le importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania hanno causato gravi difficoltà all’industria dell’Unione e giustificano la reisituzione dei dazi della tariffa doganale comune. Il regolamento opera nel quadro del sistema di preferenze tariffarie generalizzate (regolamento (UE) n. 978/2012) e richiama la necessità di conformarsi all’articolo 266 TFUE in materia di esecuzione delle sentenze di annullamento.
Contesto procedurale e sentenza del Tribunale
La Commissione aveva inizialmente istituito misure di salvaguardia con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67, ripristinando per tre anni i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di riso Indica dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania. Il Tribunale, con sentenza del 9 novembre 2022, ha annullato tale regolamento rilevando, in sintesi, tre vizi: una definizione arbitrariamente limitata dell’industria dell’Unione, carenze probatorie nell’analisi dell’applicazione di prezzi inferiori e violazione dei diritti di difesa per mancata divulgazione di informazioni essenziali. In risposta, la Commissione ha riaperto l’inchiesta il 19 gennaio 2023, riprendendola dal punto in cui si era verificata l’irregolarità, e ha anche disposto, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/132, che le autorità doganali attendessero l’esito del riesame sulle richieste di rimborso dei dazi annullati.
Prodotto interessato e industria dell’Unione
La Commissione, in conformità alla sentenza, considera il riso Indica lavorato o semilavorato prodotto nell’Unione simile o direttamente concorrente rispetto al riso Indica lavorato o semilavorato originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, indipendentemente dall’origine del risone impiegato. Di conseguenza, l’industria dell’Unione è stata ridefinita in modo ampio, includendo tutte le industrie produttrici di riso Indica dell’Unione che effettuano la lavorazione o trasformazione del riso Indica allo stadio del risone o del riso semigreggio. La Commissione ha ritenuto necessario un nuovo campionamento dei produttori dell’Unione per acquisire dati aggiornati e comparabili; il campione è stato confermato sulle società Herba Riceamills, S.L. Ebro Foods, Riso Scotti SpA, Riso Viazzo e Riso Ticino, considerate rappresentative del settore.
Esistenza di gravi difficoltà dell’industria dell’Unione
La valutazione della Commissione mostra un deterioramento economico e finanziario dell’industria unionale nel periodo dell’inchiesta. Il consumo dell’Unione è aumentato complessivamente del 4%, ma la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 71,4% al 59,6%. Nello stesso periodo le importazioni dalla Cambogia sono cresciute da circa 164.000 tonnellate a circa 254.000 tonnellate e quelle dal Myanmar/Birmania da circa 2.000 tonnellate a circa 63.000 tonnellate. La quota di mercato congiunta dei due paesi è passata dall’11,0% al 20,2% del consumo dell’Unione. I prezzi all’importazione sono risultati sistematicamente inferiori ai prezzi di vendita e anche al costo di produzione dell’industria unionale, esercitando una pressione sui prezzi interni.
Deterioramento degli indicatori economici dell’industria dell’Unione
La Commissione rileva una riduzione della produzione stimata dell’Unione del 15%, una diminuzione del volume delle vendite del 13%, un calo dell’utilizzo degli impianti dal 60,3% al 54,3%, un aumento delle scorte finali del 62% e una contrazione dell’occupazione del 30%. Anche la redditività peggiora nettamente: dopo aver toccato un massimo del 5,6% nel 2014, l’industria chiude il periodo con una redditività negativa pari a -1,2% nel 2016. Il costo di produzione cresce più rapidamente dei prezzi di vendita, e l’industria arriva a vendere in perdita per reggere la concorrenza delle importazioni a basso prezzo.
Nesso causale tra importazioni e gravi difficoltà
La Commissione conclude che sussiste un nesso causale tra le importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania, da un lato, e le gravi difficoltà dell’industria dell’Unione, dall’altro. Le importazioni cambogiane crescono in volumi e quota di mercato ben oltre l’aumento del consumo dell’Unione; le importazioni dal Myanmar/Birmania, pur di volume inferiore, aumentano in modo esponenziale e con prezzi ancora più bassi. La Commissione considera anche altri fattori, comprese le importazioni da paesi terzi come Thailandia, India e Pakistan, ma ritiene che tali elementi possano aver inciso solo in misura limitata e non interrompano il nesso causale principale con Cambogia e Myanmar/Birmania.
Difesa procedurale e divulgazione delle informazioni
Nel riesame la Commissione affronta le contestazioni della Cambodia Rice Federation (CRF) sulla completezza della divulgazione e sulla metodologia seguita. Viene affermato che tutti i fatti e le considerazioni principali sono stati resi disponibili alle parti interessate, insieme ai dati e alla metodologia relativi al consumo e agli indicatori di pregiudizio; a seguito di osservazioni, la Commissione ha anche fornito chiarimenti supplementari e prorogato il termine per presentare osservazioni. La Commissione respinge inoltre la pretesa necessità di un’analisi dell’undercutting, osservando che l’articolo 22 del regolamento SPG non impone tale verifica e che il Tribunale ha riconosciuto un margine di discrezionalità nella scelta della metodologia di analisi.
Misura finale e effetti sui rimborsi
Alla luce delle conclusioni dell’inchiesta riaperta, la Commissione dispone la conferma e reisituzione dei dazi di salvaguardia per il periodo 18 gennaio 2019-18 gennaio 2022: 175 EUR/tonnellata nel primo anno, 150 EUR/tonnellata nel secondo, 125 EUR/tonnellata nel terzo. Il regolamento stabilisce espressamente che non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi riscossi a norma del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/67. Per gli operatori importatori ciò implica la definitiva conferma dell’onere doganale per il periodo coperto dalla misura, con esclusione di restituzioni sui dazi già riscossi secondo il regime precedente.
Disposizioni principali
Reistituzione delle misure di salvaguardia
Sono ripristinati i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania, per le importazioni effettuate dal 18 gennaio 2019 al 18 gennaio 2022. La misura è adottata in applicazione dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 978/2012 (SPG) e tiene conto dell’esecuzione della sentenza del Tribunale nella causa T-246/19.
Aliquota del dazio per ciascun anno
Il dazio è fissato in 175 EUR/tonnellata per il primo anno (18 gennaio 2019-18 gennaio 2020), 150 EUR/tonnellata per il secondo anno (18 gennaio 2020-18 gennaio 2021) e 125 EUR/tonnellata per il terzo anno (18 gennaio 2021-18 gennaio 2022).
No rimborso o sgravio
Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi riscossi a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/67.
Esito del riesame e motivazione sostanziale
La Commissione conclude che le importazioni di riso Indica dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania sono avvenute in volumi e a prezzi tali da causare gravi difficoltà all’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 23 del regolamento SPG, e che sussiste un nesso causale tra tali importazioni e il deterioramento economico-finanziario dell’industria unionale.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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