Regolamento (UE) 2024/1261
Regolamento delegato (UE) 2024/1261 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato specifica, in modo tecnico e dettagliato, come devono essere elaborati i principali elementi della gestione dei rischi per il riutilizzo dell’acqua ai fini irrigui in agricoltura, in attuazione del regolamento (UE) 2020/741. L’obiettivo è garantire piani di gestione dei rischi solidi, completi e basati su evidenze scientifiche, adattabili a sistemi di riutilizzo anche molto diversi tra loro. Il testo sviluppa soprattutto criteri per descrivere il sistema, individuare pericoli ed eventi pericolosi, valutare esposizione e rischio, e impostare misure preventive, monitoraggio, gestione delle emergenze e coordinamento tra i soggetti coinvolti.
Specifiche tecniche per i principali elementi della gestione dei rischi nei sistemi di riutilizzo dell’acqua ai fini dell’irrigazione agricola
Ambito di applicazione
Si applica ai sistemi di riutilizzo dell’acqua disciplinati dal regolamento (UE) 2020/741, in particolare alla produzione, stoccaggio, distribuzione e impiego di acque affinate per irrigazione in agricoltura. Riguarda gli operatori dell’impianto di trattamento delle acque reflue urbane e/o di affinamento, i gestori di stoccaggio e distribuzione, gli utilizzatori finali nei campi, nonché le autorità e gli altri soggetti coinvolti nella gestione del rischio. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non disciplina usi diversi dal riutilizzo agricolo né sostituisce le prescrizioni del regolamento (UE) 2020/741, che integra.
Specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi nel riutilizzo dell’acqua
Il regolamento delegato (UE) 2024/1261 integra il regolamento (UE) 2020/741, che fissa le prescrizioni minime per il riutilizzo sicuro dell’acqua a fini irrigui in agricoltura. La finalità è rendere più preciso e operativo il contenuto del piano di gestione dei rischi richiesto per la produzione e l’uso delle acque affinate, assicurando un approccio strutturato, documentato e scientificamente fondato.
Contesto e finalità
Secondo i considerando, la predisposizione del piano di gestione dei rischi è un’attività complessa e multidisciplinare. Per questo la Commissione ha ritenuto necessario definire specifiche tecniche dettagliate per i principali elementi della gestione dei rischi dell’allegato II del regolamento (UE) 2020/741, così da garantire piani solidi, di qualità e comparabili, pur mantenendo flessibilità per adattarsi alla varietà dei sistemi esistenti negli Stati membri.
Ambito di applicazione e rapporto con il regolamento (UE) 2020/741
Il regolamento riguarda i sistemi di riutilizzo dell’acqua per irrigazione agricola disciplinati dal regolamento base, inclusi i processi di trattamento, stoccaggio, distribuzione e impiego finale. Le specifiche si applicano ai diversi soggetti della filiera: gestori degli impianti di trattamento e affinamento, gestori delle infrastrutture di stoccaggio e distribuzione, utilizzatori finali, autorità competenti e altre autorità coinvolte.
Descrizione del sistema di riutilizzo dell’acqua
L’allegato richiede una descrizione completa del sistema, dal trattamento delle acque reflue urbane fino al riutilizzo nei campi. La descrizione deve includere tutti gli elementi tecnici rilevanti, i punti di consegna oltre il punto di conformità, l’eventuale stoccaggio, la distribuzione, le tecniche di irrigazione, l’uso previsto e le categorie di colture. Se un impianto serve molti utilizzatori o un unico piano riguarda più sistemi, è ammessa una descrizione generale, purché consenta comunque di individuare i rischi potenziali.
Produzione delle acque affinate e caratterizzazione della qualità
La parte relativa alla produzione richiede di indicare:
- le fonti delle acque reflue urbane, secondo le definizioni della direttiva 91/271/CEE;
- l’impianto di trattamento e, se diverso, l’impianto di affinamento;
- i processi e le tecnologie di trattamento utilizzati;
- le condizioni operative e i parametri di controllo pertinenti alla gestione del rischio;
- la caratterizzazione della qualità delle acque in ingresso e nei punti significativi del sistema.
La caratterizzazione della qualità deve considerare, tra l’altro, i parametri dell’allegato I, tabella 2, del regolamento (UE) 2020/741, i parametri monitorati negli effluenti ai sensi della direttiva 91/271/CEE, i parametri derivanti da altre prescrizioni giuridiche applicabili e, se del caso, i dati del registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e dei permessi di scarico industriale pertinenti.
Stoccaggio e distribuzione
Se le acque affinate sono stoccate, l’allegato richiede di descrivere la tipologia del sistema di stoccaggio, il suo funzionamento, i tempi medi di residenza e le misure per controllare la qualità fisica, chimica e biologica, inclusi i rischi di ricrescita batterica o algale. Per la distribuzione vanno indicati i sistemi di pompaggio, le condotte o i canali, le misure per evitare contaminazioni incrociate con acqua potabile, rete fognaria o altre fonti di inquinamento e le strategie di gestione durante l’erogazione.
Tecniche di irrigazione e usi previsti
Il regolamento distingue tre grandi categorie di irrigazione:
- sistemi superficiali o a gravità;
- sistemi a pioggia, per i quali è richiama attenzione specifica alla protezione dei lavoratori e delle persone vicine;
- sistemi di microirrigazione, inclusi goccia o erogazione localizzata.
Devono inoltre essere descritti gli usi previsti delle acque affinate, i punti di utilizzo, i periodi e la frequenza delle colture, la tecnica di allevamento prevalente e, se necessario, informazioni generali quando gli utilizzatori finali non sono ancora noti. L’allegato dettaglia anche le categorie di colture: alimentari da consumare crude o non trasformate, alimentari destinate alla trasformazione e colture non alimentari, compresi foraggi, colture industriali, ornamentali, energetiche e sementi.
Parti coinvolte, ruoli e responsabilità
Il piano deve individuare tutte le parti coinvolte, specificando azioni, luogo e momento di esecuzione. L’allegato attribuisce in particolare ai gestori degli impianti il compito di gestire e mantenere gli impianti, assicurare il rispetto dei requisiti di qualità al punto di conformità, contribuire alla predisposizione e all’aggiornamento del piano, adottare misure di gestione del rischio e gestire le emergenze.
Ai gestori di stoccaggio e distribuzione sono affidati compiti analoghi per le rispettive infrastrutture. Agli utilizzatori finali spetta l’uso delle acque affinate secondo la classe di qualità, la gestione dei sistemi di irrigazione e delle barriere, nonché il contributo al piano e alle misure di rischio. Le autorità diverse dall’autorità competente designata possono formulare pareri, contribuire al piano e condividere informazioni.
Identificazione di pericoli, eventi pericolosi, popolazioni esposte e vie di esposizione
Il regolamento richiede di individuare tutti i pericoli potenziali, compresi agenti patogeni, inquinanti e altre sostanze presenti nelle acque affinate. Tra gli esempi figurano:
- agenti patogeni di origine urbana;
- sostanze associate a scarichi industriali o acque di deflusso;
- contaminanti derivanti da esigenze normative specifiche o da condizioni locali;
- inquinanti che incidono su suolo e colture;
- microplastiche o altri contaminanti emergenti.
Devono essere considerati anche eventi pericolosi quali guasti ai trattamenti o alle barriere, scarichi accidentali o illeciti, errori umani, eventi meteorologici estremi, eventi sismici e atti vandalici o terroristici.
Le popolazioni esposte includono operatori, utilizzatori finali, residenti e lavoratori nelle vicinanze; i comparti ambientali rilevanti sono acque superficiali e sotterranee, acque potabili, suolo, colture, ecosistemi e aree protette, nonché aree sensibili ai nutrienti e zone vulnerabili ai nitrati. Le vie di esposizione considerate sono ingestione, contatto cutaneo/oculare, inalazione di aerosol e, per l’ambiente, infiltrazione e deflusso.
Valutazione del rischio per salute umana, animale e ambiente
La valutazione deve analizzare la probabilità che i pericoli raggiungano i recettori e la gravità delle conseguenze. Per l’ambiente deve considerare norme di qualità ambientale e limiti applicabili, stimare la concentrazione ammissibile del pericolo nelle acque affinate, valutare l’esposizione in funzione di tecniche di irrigazione, volume, frequenza e durata dell’irrigazione, e caratterizzare il rischio per ciascun pericolo o gruppo di pericoli e per ciascuna via di esposizione.
Per la salute umana e animale, oltre all’analisi delle vie di esposizione, sono previste ove pertinente valutazioni dose-risposta e una stima del grado di esposizione in relazione alle colture e alle tecniche irrigue. Il testo ammette metodi qualitativi, ma prevede l’uso di metodi quantitativi quando vi siano dati sufficienti o il rischio sia elevato. Sono richiamati, tra gli altri, la norma ISO 20426:2018, il manuale OMS sul safety planning e gli orientamenti della Commissione e del JRC.
Prescrizioni settoriali da integrare nella valutazione
L’allegato elenca una serie di prescrizioni e obblighi dell’ordinamento UE da considerare nella valutazione del rischio, tra cui:
- protezione delle acque dai nitrati;
- tutela delle aree protette per l’acqua destinata al consumo umano;
- obiettivi ambientali della direttiva quadro sulle acque;
- tutela delle acque sotterranee;
- standard di qualità ambientale per sostanze prioritarie;
- standard relativi alle acque di balneazione;
- tutela del suolo nell’uso dei fanghi;
- igiene dei prodotti alimentari e dei mangimi;
- criteri microbiologici per gli alimenti;
- tenori massimi di contaminanti negli alimenti;
- residui di antiparassitari;
- requisiti in materia di salute animale.
Prescrizioni supplementari, misure preventive e barriere
Se necessario per garantire un livello adeguato di protezione, devono essere definiti parametri supplementari o più rigorosi per la qualità delle acque affinate, con relative soglie, e parametri di monitoraggio aggiuntivi o più stringenti. Le misure preventive possono riguardare l’impianto, lo stoccaggio, la distribuzione e i campi irrigati, anche tramite tecniche irrigue alternative, zone cuscinetto, dispositivi di protezione individuale e protocolli igienici.
Il regolamento consente l’uso di barriere multiple, anche combinate, secondo un approccio multibarriera, con riferimento alle riduzioni logaritmiche necessarie in funzione della classe di qualità dell’acqua selezionata. Tutte le misure devono essere riesaminate e aggiornate periodicamente in base ai risultati operativi, al monitoraggio, ai nuovi pericoli e agli incidenti.
Controllo della qualità, monitoraggio ambientale e gestione delle emergenze
La gestione dei rischi deve comprendere sistemi e procedure di controllo della qualità, inclusi monitoraggio, manutenzione, formazione e individuazione dei punti critici di controllo. Sono richiesti anche sistemi di monitoraggio ambientale basati sulla valutazione del rischio, in grado di controllare parametri nelle acque affinate e nei recettori ambientali, con campionamenti e analisi conformi alla normativa vigente e alla direttiva 2009/90/CE.
Inoltre devono essere predisposti protocolli per incidenti ed emergenze, con procedure di segnalazione, notifica e consultazione, elenco delle misure correttive, gestione dei malfunzionamenti, dei superamenti dei limiti e delle manutenzioni, nonché strumenti di allarme in tempo reale. Infine, devono esistere meccanismi di coordinamento e comunicazione tra tutte le parti coinvolte, comprensivi di recapiti, flussi informativi e avvisi da trasmettere in caso di emergenza.
Disposizioni principali
Oggetto e rinvio all’allegato tecnico
L’articolo 1 dispone che le specifiche tecniche dei principali elementi della gestione dei rischi di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2020/741 sono contenute nell’allegato del regolamento delegato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Descrizione del sistema di riutilizzo dell’acqua
L’allegato richiede una descrizione completa del sistema, dai trattamenti iniziali delle acque reflue fino al riutilizzo finale in agricoltura, includendo infrastrutture, punti di consegna, punto di conformità, stoccaggio, distribuzione, tecniche di irrigazione, uso previsto e categorie di colture. Se un impianto serve molti utilizzatori o un piano copre più sistemi, sono ammesse descrizioni generali purché sufficientemente informative per individuare i rischi.
Produzione e caratterizzazione delle acque affinate
Devono essere indicati fonte delle acque reflue urbane, impianto di trattamento, eventuale impianto di affinamento, processi e tecnologie impiegati, condizioni di funzionamento e parametri di controllo rilevanti. La caratterizzazione qualitativa deve considerare i parametri dell’allegato I, tabella 2, del regolamento (UE) 2020/741, i parametri monitorati ai sensi della direttiva 91/271/CEE, quelli derivanti da prescrizioni legali applicabili e, se pertinenti, dati REE e permessi di scarico industriale.
Stoccaggio e distribuzione
Se presenti, i sistemi di stoccaggio devono essere descritti quanto a tipologia, funzionamento, tempi di residenza e strategie di controllo della qualità fisica, chimica e biologica. Per la distribuzione vanno indicate le soluzioni di pompaggio, le condotte o i canali, le strategie di controllo della qualità durante l’erogazione e le misure contro contaminazioni incrociate con rete potabile, sistema fognario o altre fonti di inquinamento.
Tecniche di irrigazione e usi previsti
Devono essere descritte le tecniche di irrigazione in uso o pianificate, distinte in irrigazione superficiale, a pioggia e microirrigazione, con le relative cautele di esposizione. Occorre inoltre indicare gli usi previsti delle acque affinate, i punti di utilizzo, i periodi e la frequenza di impianto/raccolta, le categorie di colture e, se del caso, ulteriori trattamenti, barriere o miscelazioni con altre acque.
Individuazione delle parti coinvolte e responsabilità
Devono essere identificati i soggetti coinvolti nel sistema e i rispettivi ruoli, azioni, luoghi e tempi di intervento. L’allegato attribuisce compiti specifici ai gestori degli impianti, ai gestori di stoccaggio e distribuzione, agli utilizzatori finali e alle autorità competenti o ad altre autorità coinvolte, includendo manutenzione, gestione dei rischi, emergenze, comunicazione e contributo alla redazione e revisione del piano.
Individuazione di pericoli ed eventi pericolosi
La valutazione deve individuare tutti i pericoli potenziali presenti nelle acque affinate, inclusi agenti patogeni, inquinanti e altre sostanze, tenendo conto di fonti urbane e industriali, condizioni del sito e normativa applicabile. Sono considerati anche eventi pericolosi quali guasti delle misure preventive, scarichi accidentali o illeciti, errori umani, eventi climatici estremi, eventi sismici e atti vandalici o terroristici, compresi gli attacchi informatici.
Individuazione di popolazioni, ambienti e vie di esposizione
Devono essere identificati i soggetti esposti (operatori, utilizzatori finali, residenti e lavoratori nelle vicinanze) e i comparti ambientali potenzialmente interessati (acque superficiali e sotterranee, acque potabili, suolo, colture, ecosistemi, aree protette, zone vulnerabili ai nitrati e aree sensibili ai nutrienti). Le vie di esposizione includono ingestione, contatto cutaneo/oculare, inalazione di aerosol e, per l’ambiente, infiltrazione e deflusso.
Valutazione dei rischi per ambiente, salute umana e animale
La valutazione deve analizzare vie di esposizione e pericoli, considerare norme di qualità ambientale e limiti applicabili, stimare esposizione e probabilità, e caratterizzare i rischi mediante matrici o altri metodi riconosciuti. Per la salute umana e animale si considerano anche relazioni dose-risposta e l’impatto su lavoratori, agricoltori e popolazioni esposte.
Metodi di valutazione e criteri di scelta
Sono ammessi metodi qualitativi, semiquantitativi e quantitativi. Quando vi siano dati sufficienti o il progetto presenti un rischio elevato, si devono utilizzare metodi quantitativi. Sono richiamati, tra gli altri, la norma ISO 20426:2018, il manuale OMS di sanificazione sicura e gli orientamenti della Commissione e del JRC.
Prescrizioni settoriali da integrare nella valutazione del rischio
La valutazione deve tener conto di obblighi e standard derivanti da direttive e regolamenti UE in materia di nitrati, acqua potabile, acque, acque sotterranee, qualità delle acque di balneazione, fanghi di depurazione, igiene alimentare e dei mangimi, criteri microbiologici, contaminanti negli alimenti, residui di antiparassitari e salute animale.
Prescrizioni supplementari su qualità e monitoraggio
Se necessario per garantire un livello adeguato di protezione, devono essere stabiliti parametri o indicatori aggiuntivi o più rigorosi per la qualità delle acque affinate e corrispondenti soglie, nonché parametri di monitoraggio aggiuntivi o più rigorosi e punti di campionamento critici nel sistema.
Misure preventive e barriere
Possono essere previste misure preventive sull’impianto di affinamento, sui sistemi di stoccaggio e distribuzione, e nei campi o nelle aree circostanti, inclusi trattamenti aggiuntivi, tecniche di irrigazione alternative, zone cuscinetto, DPI e protocolli igienici. Le barriere possono essere combinate secondo un approccio multibarriera e devono essere riesaminate periodicamente.
Sistemi e procedure di controllo della qualità
La gestione dei rischi deve comprendere procedure operative standard, calendari di manutenzione, misure di controllo, individuazione dei responsabili, elenco dei punti critici, procedure di campionamento e analisi, monitoraggio dei parametri, manutenzione delle apparecchiature e formazione degli operatori.
Sistemi di monitoraggio ambientale
Devono essere predisposte procedure di monitoraggio nei recettori ambientali, basate sulla valutazione del rischio e conformi alle prescrizioni minime del regolamento (UE) 2020/741 e alla direttiva 2009/90/CE. I risultati servono a riesaminare i rischi e a verificare l’efficacia di misure preventive, barriere ed emergenze.
Gestione di incidenti e situazioni di emergenza
Devono esistere protocolli di comunicazione, formazione, segnalazione, notifica e consultazione per incidenti ed emergenze. L’allegato richiede elenchi di misure correttive, procedure per guasti, superamenti di limiti, manutenzioni, by-pass o tracimazioni, e strumenti di allarme in tempo reale.
Meccanismi di coordinamento
Devono essere istituiti meccanismi di coordinamento e comunicazione tra tutte le parti coinvolte, con recapiti aggiornati, procedure per la segnalazione alle autorità competenti e agli utilizzatori finali e modalità di trasmissione degli avvisi e delle informazioni in caso di emergenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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