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Sentenza

Sentenza del 01/12/2017 n. 2500 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Iva - Rimborsi - Imposta versata in forza di norma poi dichiarata incompatibile con il diritto comunitario - Normativa interna di attuazione di cui al d.l. 15.09.2006, n. 258 - Diritto al rimborso - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il diritto al rimborso dell’IVA versata su acquisti e importazioni di beni e servizi per i quali la normativa interna è stata dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 settembre 2006, causa C-228/05. Il contribuente non aveva aderito alla procedura di rimborso forfetario prevista dal d.l. 15 settembre 2006, n. 258, oppure non aveva presentato la relativa istanza entro il 15 aprile 2007, e chiedeva quindi la restituzione dell’intera imposta.

La decisione

La Corte ha riconosciuto che il d.l. n. 258/2006, convertito dalla legge n. 278/2006, ha introdotto una procedura speciale e un nuovo diritto alla ripetizione per il rimborso forfetario, ma non ha escluso il diritto del contribuente di chiedere la restituzione integrale dell’IVA mediante ordinaria domanda di rimborso. Tale domanda è ammissibile se presentata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Pertanto, il diritto al rimborso integrale sussiste, purché sia rispettato detto termine.

Norme richiamate

  • Art. 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito dalla legge 10 novembre 2006, n. 278

    La norma ha disciplinato il rimborso dell’IVA indebitamente pagata per determinati acquisti e importazioni, introducendo una procedura forfetaria e un relativo termine, senza tuttavia eliminare la possibilità di chiedere la restituzione integrale dell’imposta con la procedura ordinaria.

  • Art. 9-bis1, primo comma, lettere c) e d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Individua gli acquisti e le importazioni di beni e servizi cui si riferiva l’IVA oggetto della procedura di rimborso.

  • Art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Stabilisce il termine decadenziale entro il quale deve essere proposta la domanda di rimborso ordinaria dell’imposta indebitamente versata.

  • Sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 settembre 2006, causa C-228/05

    Ha dichiarato l’incompatibilità della disciplina interna dell’IVA con il diritto comunitario, costituendo il presupposto per la richiesta di restituzione dell’imposta versata.

  • Sentenza della Corte di Cassazione 6 maggio 2015, n. 9034

    Ha chiarito che la procedura forfetaria prevista dal d.l. n. 258/2006 non preclude al contribuente, che non vi abbia aderito o non abbia presentato l’istanza entro il termine previsto, di chiedere il rimborso integrale entro il termine decadenziale ordinario.

Massime di principio

  • Quando una norma fiscale nazionale viene dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea, il contribuente può conservare il diritto alla restituzione dell’imposta indebitamente versata, salvo limiti stabiliti dalla legge.
  • L’introduzione di una procedura speciale o forfetaria di rimborso non esclude automaticamente la possibilità di utilizzare la procedura ordinaria per ottenere la restituzione integrale.
  • Il mancato ricorso alla procedura speciale entro il termine previsto non comporta necessariamente la perdita del diritto sostanziale al rimborso, se la domanda ordinaria viene presentata entro il termine decadenziale applicabile.
  • Per ottenere il rimborso è essenziale verificare sia il presupposto dell’indebito versamento sia il rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa processuale tributaria.
  • Le sentenze della Corte di Giustizia UE possono costituire il fondamento per richieste di rimborso relative a imposte riscosse in base a disposizioni nazionali incompatibili con il diritto europeo, ma l’esercizio concreto del diritto resta soggetto alle regole procedurali interne compatibili con i principi di equivalenza ed effettività.

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