Sentenza del 01/12/2017 n. 2500 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Iva - Rimborsi - Imposta versata in forza di norma poi dichiarata incompatibile con il diritto comunitario - Normativa interna di attuazione di cui al d.l. 15.09.2006, n. 258 - Diritto al rimborso - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il diritto al rimborso dell’IVA versata su acquisti e importazioni di beni e servizi per i quali la normativa interna è stata dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 settembre 2006, causa C-228/05. Il contribuente non aveva aderito alla procedura di rimborso forfetario prevista dal d.l. 15 settembre 2006, n. 258, oppure non aveva presentato la relativa istanza entro il 15 aprile 2007, e chiedeva quindi la restituzione dell’intera imposta.
La decisione
La Corte ha riconosciuto che il d.l. n. 258/2006, convertito dalla legge n. 278/2006, ha introdotto una procedura speciale e un nuovo diritto alla ripetizione per il rimborso forfetario, ma non ha escluso il diritto del contribuente di chiedere la restituzione integrale dell’IVA mediante ordinaria domanda di rimborso. Tale domanda è ammissibile se presentata entro il termine decadenziale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Pertanto, il diritto al rimborso integrale sussiste, purché sia rispettato detto termine.
Norme richiamate
Art. 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito dalla legge 10 novembre 2006, n. 278
La norma ha disciplinato il rimborso dell’IVA indebitamente pagata per determinati acquisti e importazioni, introducendo una procedura forfetaria e un relativo termine, senza tuttavia eliminare la possibilità di chiedere la restituzione integrale dell’imposta con la procedura ordinaria.
Art. 9-bis1, primo comma, lettere c) e d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Individua gli acquisti e le importazioni di beni e servizi cui si riferiva l’IVA oggetto della procedura di rimborso.
Art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Stabilisce il termine decadenziale entro il quale deve essere proposta la domanda di rimborso ordinaria dell’imposta indebitamente versata.
Sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 settembre 2006, causa C-228/05
Ha dichiarato l’incompatibilità della disciplina interna dell’IVA con il diritto comunitario, costituendo il presupposto per la richiesta di restituzione dell’imposta versata.
Sentenza della Corte di Cassazione 6 maggio 2015, n. 9034
Ha chiarito che la procedura forfetaria prevista dal d.l. n. 258/2006 non preclude al contribuente, che non vi abbia aderito o non abbia presentato l’istanza entro il termine previsto, di chiedere il rimborso integrale entro il termine decadenziale ordinario.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale nazionale viene dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea, il contribuente può conservare il diritto alla restituzione dell’imposta indebitamente versata, salvo limiti stabiliti dalla legge.
- L’introduzione di una procedura speciale o forfetaria di rimborso non esclude automaticamente la possibilità di utilizzare la procedura ordinaria per ottenere la restituzione integrale.
- Il mancato ricorso alla procedura speciale entro il termine previsto non comporta necessariamente la perdita del diritto sostanziale al rimborso, se la domanda ordinaria viene presentata entro il termine decadenziale applicabile.
- Per ottenere il rimborso è essenziale verificare sia il presupposto dell’indebito versamento sia il rispetto dei termini di decadenza previsti dalla normativa processuale tributaria.
- Le sentenze della Corte di Giustizia UE possono costituire il fondamento per richieste di rimborso relative a imposte riscosse in base a disposizioni nazionali incompatibili con il diritto europeo, ma l’esercizio concreto del diritto resta soggetto alle regole procedurali interne compatibili con i principi di equivalenza ed effettività.
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