Ordinanza del 06/07/2016 n. 952 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e sospensione dell'esecuzione dell'atto - Distinzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che il nuovo art. 52 del d.lgs. 546/1992 distingue due diverse misure cautelari: la sospensione dell’esecutività della sentenza, applicabile alle sentenze contenenti capi di condanna al pagamento di somme di denaro, e la sospensione dell’esecuzione dell’atto, prevista per i contribuenti che denuncino un danno irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto.
Distinzione tra sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e sospensione dell’esecuzione dell’atto ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 546/1992
Distinzione tra le misure cautelari nel processo tributario
Il documento esamina la distinzione prevista dal nuovo testo dell’art. 52 del d.lgs. 546/1992 tra la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell’esecuzione dell’atto. Le due misure hanno presupposti e oggetti differenti e non devono essere considerate equivalenti.
Sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata
La sospensione dell’esecutività può riguardare esclusivamente sentenze che contengano capi di condanna al pagamento di somme di denaro. Per i contribuenti, l’ipotesi tipica indicata dal documento è costituita dalla condanna al pagamento delle spese di lite.
La misura opera quindi rispetto agli effetti esecutivi derivanti dalla sentenza impugnata e presuppone che quest’ultima contenga una statuizione di condanna pecuniaria.
Sospensione dell’esecuzione dell’atto
La sospensione dell’esecuzione dell’atto è invece una misura riservata ai contribuenti che lamentino il rischio di subire un danno irreparabile in conseguenza dell’esecuzione dell’atto stesso.
Il presupposto evidenziato è dunque rappresentato dalla natura irreparabile del danno prospettato, collegato all’esecuzione dell’atto e non all’esecutività della sentenza impugnata.
Rilevanza della distinzione
La disciplina impone di individuare preliminarmente l’oggetto della richiesta cautelare. Se la richiesta riguarda gli effetti di una sentenza contenente una condanna al pagamento di somme di denaro, trova applicazione la sospensione dell’esecutività della sentenza. Se, invece, il contribuente deduce un danno irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto, la misura pertinente è la sospensione dell’esecuzione dell’atto.
La distinzione consente pertanto di separare il rimedio diretto contro l’efficacia esecutiva della pronuncia giudiziale da quello volto a impedire temporaneamente l’esecuzione dell’atto amministrativo lesivo.
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