Ordinanza del 05/07/2016 n. 945 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
MISURE CAUTELARI - Fumus boni iuris - Non necessario - Periculum in mora - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata per cassazione deve essere respinta. Ai sensi dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992 non è richiesto il fumus boni iuris, mentre non sussiste un danno grave e irreparabile quando la società, già in situazione di illiquidità apparentemente irreversibile e con perdita dell’intero capitale sociale, rischia lo scioglimento. Occorre infatti tutelare anche gli interessi erariali alla conservazione delle garanzie patrimoniali e alla riscossione del credito.
Rigetto della sospensione cautelare della sentenza impugnata per cassazione per insussistenza del periculum in mora
Rigetto dell’istanza di sospensione dell’esecutività
Il documento riguarda la richiesta di sospendere l’esecutività di una sentenza impugnata per cassazione. L’istanza viene respinta perché non risultano integrati i presupposti cautelari necessari.
Fumus boni iuris
Nel procedimento considerato, il fumus boni iuris non costituisce un requisito richiesto dall’attuale formulazione dell’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992. Di conseguenza, la valutazione della possibile fondatezza dei motivi di ricorso non è necessaria ai fini della decisione sulla sospensione.
Insussistenza del periculum in mora
Il presupposto decisivo è l’assenza di un pericolo di danno grave e irreparabile. Tale pericolo non è riconosciuto nella situazione descritta, nella quale la società si trova in condizioni di illiquidità apparentemente irreversibile e ha perso l’intero capitale sociale.
Il possibile scioglimento della società, derivante da tale situazione patrimoniale e finanziaria, non è considerato sufficiente a giustificare la sospensione dell’esecutività della sentenza. La crisi societaria non può infatti essere valutata isolatamente, senza considerare gli interessi contrapposti dell’amministrazione finanziaria.
Bilanciamento con gli interessi erariali
La decisione attribuisce rilievo all’interesse erariale alla conservazione delle garanzie patrimoniali del debitore e alla concreta possibilità di riscuotere il credito. La sospensione non può essere concessa quando rischierebbe di pregiudicare tali garanzie, soprattutto in presenza di una situazione societaria già caratterizzata dalla perdita del capitale e da una rilevante illiquidità.
Principio conclusivo
L’istanza cautelare deve pertanto essere respinta perché:
- il fumus boni iuris non è richiesto dall’art. 62-bis del d.lgs. 546/1992;
- non è provato un danno grave e irreparabile idoneo a fondare il periculum in mora;
- il rischio di scioglimento della società non prevale sugli interessi erariali alla conservazione delle garanzie patrimoniali e alla riscossione del credito.
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