R.R. Liguria 1/2022
Modifica al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce, in Liguria, deroghe temporanee al regolamento sulla caccia al cinghiale in forma collettiva per la sola stagione venatoria 2022/2023, a causa dell’emergenza PSA. Modifica scadenze, numero minimo di cacciatori, terza giornata settimanale, inviti tra squadre e battute congiunte. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione (20 luglio 2022).
Deroghe alla caccia al cinghiale in forma collettiva per la stagione venatoria 2022/2023
Deroghe alla caccia al cinghiale in forma collettiva per la stagione 2022/2023
Il regolamento regionale interviene sul regolamento Liguria n. 5 del 2016 sulla caccia al cinghiale in forma collettiva, introducendo una disciplina speciale limitata alla stagione venatoria 2022/2023. Le deroghe sono motivate dall’emergenza connessa alla recente introduzione sul territorio regionale del virus della peste suina africana (PSA).
Ambito temporale e finalità
La disciplina aggiuntiva opera esclusivamente per la stagione venatoria 2022/2023. Non si tratta di una modifica generale e permanente della disciplina della caccia al cinghiale, ma di una serie di eccezioni temporanee alle regole ordinarie contenute negli articoli da 5 a 8 del regolamento del 2016.
Adempimenti e scadenze per A.T.C. e C.A.
Per la stagione 2022/2023 sono anticipate o rimodulate alcune attività amministrative e organizzative dei Comitati di gestione degli A.T.C./C.A. In particolare:
- le eventuali modifiche alla zonizzazione possono essere presentate alla Regione entro il 20 settembre;
- le domande dei soggetti che intendono costituirsi in squadre sono ricevute dal Comitato di gestione dell’A.T.C./C.A., che stabilisce modalità e tempi di presentazione, comunque non oltre il 20 agosto;
- i fascicoli di ogni singola squadra, comprensivi della cartografia in scala 1:25.000 della zona assegnata e delle eventuali rotazioni, sono trasmessi alla Regione entro il 20 settembre.
Organizzazione delle zone e delle squadre
In via derogatoria, gli A.T.C. possono modificare provvisoriamente l’assegnazione delle zone senza modificare il piano di zonizzazione. È inoltre prevista la possibilità di accettare divisioni o la formazione di nuove squadre. Il numero minimo di componenti delle squadre negli A.T.C. è ridotto a 15, in deroga alla disciplina ordinaria.
Modalità di esercizio della caccia
Per la stagione 2022/2023 l’azione di caccia può svolgersi con maggiore flessibilità organizzativa:
- oltre alle giornate ordinarie di mercoledì e domenica, è consentita una terza giornata settimanale a scelta delle squadre, per un massimo di 10 giornate stagionali, previa comunicazione alla Regione e all’A.T.C./C.A.;
- la braccata può essere esercitata con un minimo di 12 cacciatori negli A.T.C. e di 9 cacciatori nei C.A., includendo anche cacciatori non iscritti alla squadra;
- possono essere invitati, per ogni giornata e senza limiti numerici, cacciatori non incorsi nelle cause ostative previste dal regolamento;
- è consentito lo svolgimento contemporaneo di più girate da parte della stessa squadra.
Inviti tra squadre, caccia in ambiti diversi e battute congiunte
La norma amplia in modo significativo le possibilità di collaborazione tra squadre e tra ambiti territoriali:
- la braccata può essere svolta in una zona diversa da quella assegnata, anche non confinante, oppure in un diverso A.T.C./C.A., senza che i componenti siano iscritti anche in quell’ambito, su invito del caposquadra ospitante, con comunicazione all’A.T.C./C.A. entro le ore 7 del giorno dell’azione di caccia;
- la squadra ospitante può consentire ad altre due squadre al massimo di svolgere la caccia in braccata o in girata nelle aree della zona assegnata, con comunicazione entro le ore 7;
- se una squadra, invitata in altri A.T.C. della Liguria, lascia scoperta la propria zona assegnata, può invitare un’altra squadra a cacciare in tale zona, con comunicazione entro le ore 7;
- l’A.T.C., anche d’intesa con A.T.C. confinanti, può disporre battute congiunte tra squadre confinanti, senza obbligo di iscrizione dei componenti nell’A.T.C. in cui si svolge la battuta.
Regole per le battute congiunte e per la registrazione dei capi
Nelle battute congiunte le squadre devono comunque rispettare il numero minimo di componenti e il numero di invitati giornalieri previsto dalla disciplina derogatoria. I capi abbattuti devono essere registrati dalla squadra competente per zona. Le squadre devono confermare la battuta all’A.T.C. competente entro le ore 7 del mattino dell’azione di caccia congiunta, secondo modalità stabilite dall’A.T.C., che disciplinano anche l’eventuale annullamento della battuta.
Entrata in vigore
Il regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, avvenuta il 20 luglio 2022. Di conseguenza, la sua efficacia decorre dal 21 luglio 2022.
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