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Legge

L.R. Liguria 7/2022

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2021, N. 22 (DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI STABILITÀ REGIONALE 2022 (DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024)) E ALTRE DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO

Normativa regionaleL.R. Liguria 7/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Liguria n. 7/2022 interviene su molteplici discipline: contabilità, cooperazione internazionale, ambiente, usi civici, trasporti, sanità, urbanistica, aree protette, fauna, organizzazione amministrativa e contrasto alla peste suina africana. Contiene anche norme finanziarie e di adeguamento, con efficacia dal giorno della pubblicazione.

Modifiche a varie leggi regionali liguri e misure settoriali urgenti

Modifiche normative eterogenee della Regione Liguria

La legge regionale interviene su numerose disposizioni regionali vigenti, aggiornandone contenuti applicativi, termini, competenze della Giunta e regimi transitori. La disciplina riguarda esclusivamente la Regione Liguria e opera, per la maggior parte delle previsioni, dalla data di entrata in vigore della legge.

Ambito finanziario, contabile e coperture

La legge aggiorna alcune previsioni di bilancio e di spesa già esistenti. In particolare:

  • sostituisce, nella disciplina regionale collegata alla stabilità 2022, il riferimento al “Fondo di rotazione” con quello al “Fondo per anticipazione di cassa”;
  • consente di destinare eventuali economie di bilancio sulle risorse per l’incentivazione dell’uso del trasporto pubblico a interventi di mobility management previsti nel Piano Spostamenti Casa Lavoro;
  • conferma la clausola di invarianza finanziaria per la maggior parte degli articoli della legge. Per la legge regionale sui tartufi, viene ridefinito l’articolo finanziario: per il 2022 non sono previsti nuovi o maggiori oneri; per gli anni 2023 e 2024 sono quantificati oneri complessivi di 20.000 euro annui, coperti mediante corrispondenti variazioni di bilancio.

Cooperazione internazionale e solidarietà

In materia di cooperazione allo sviluppo, la Regione precisa che la cessione gratuita o il sostegno all’acquisto di apparecchiature e materiali sanitari dismessi può avvenire in favore di strutture sanitarie di Paesi in via di sviluppo, in ritardo di sviluppo o in transizione. L’intervento deve passare attraverso enti senza scopo di lucro operanti nella cooperazione internazionale, appartenenti al Terzo Settore e iscritti negli appositi registri o anagrafi nazionali o regionali.

Assetto ambientale, pianificazione di bacino e usi civici

La legge interviene su due fronti.

Sul piano ambientale, la Regione è chiamata a disciplinare con regolamento l’attuazione dei Piani di Bacino Distrettuali, anche stralcio, per il settore urbanistico e per le aree a pericolosità idraulica e geomorfologica. Il regolamento deve essere adottato previa acquisizione del parere vincolante dell’Autorità di bacino distrettuale e nel quadro degli articoli 61, comma 1, lettera h), e 65 del d.lgs. 152/2006.

Sugli usi civici, viene riscritta la disciplina delle conciliazioni stragiudiziali per occupazioni pregresse senza titolo o senza valido titolo di beni del demanio civico. La quantificazione dell’importo può essere definita con conciliazione conclusa dall’amministrazione separata dei beni di uso civico, oppure dal comune se tale amministrazione non esiste, previa autorizzazione della Giunta regionale. La Giunta definisce le procedure di accertamento e conciliazione. Il calcolo dell’importo segue criteri dettagliati:

  • si parte da una perizia di stima fondata su parametri economici regionali;
  • il valore di riferimento del terreno è la media tra valore venale e valore agro-silvo-pastorale teorico, esclusi miglioramenti sopravvenuti;
  • si considerano eventuali prelievi o compromissioni di risorse naturali, somme già versate, spese sostenute e ricadute positive per la comunità;
  • all’importo si applica di regola un abbattimento dell’80%;
  • se il terreno è stato usato per attività lucrative, si presume un prelievo di risorse naturali pari al 6% dell’utile lordo riferibile al terreno;
  • l’abbattimento sale al 90% per occupazioni anteriori al 1950 e al 100% per quelle anteriori al 1924. Le somme incassate devono essere destinate a opere pubbliche di interesse della collettività dell’amministrazione separata, se esistente, oppure del comune. Il procedimento non produce effetti paesistico-ambientali e la destinazione d’uso resta determinata dalla pianificazione paesaggistica condivisa con lo Stato.

Trasporti pubblici e contributi al settore

La legge rafforza la disciplina dei contributi per il trasporto pubblico regionale e locale, prevedendo che gli atti di concessione specifichino anche modalità di attuazione, rendicontazione e monitoraggio. La Giunta regionale determina i tempi di realizzazione degli investimenti e può concedere proroghe solo per comprovata necessità non imputabile al beneficiario. Se il termine non viene rispettato, la Regione diffida il beneficiario a provvedere entro un congruo termine; in caso di ulteriore inerzia la Giunta dispone la revoca del finanziamento e il recupero delle somme erogate con interessi legali. Se manca la rendicontazione dell’avanzamento, si applica la disciplina richiamata dalla legge regionale. Tali contributi sono sottratti all’applicazione di una specifica norma regionale del 2008.

Turismo, mobilità e politiche per l’incentivazione del trasporto pubblico

Oltre alla possibilità di usare economie di bilancio per il mobility management, la legge estende l’applicazione di una disciplina regionale del 2019 agli anni 2022, 2023 e 2024, ferma restando la disponibilità di cassa della Regione. La norma ha quindi una portata temporale limitata e collegata agli esercizi finanziari indicati.

Sanità, accreditamento e requisiti delle strutture di chirurgia ambulatoriale

Le strutture di chirurgia ambulatoriale pubbliche e private già autorizzate alla data di entrata in vigore della legge devono adeguarsi ai requisiti autorizzativi approvati dalla Giunta regionale secondo un cronoprogramma differenziato:

  • 3 mesi per i requisiti organizzativi;
  • 6 mesi per i requisiti impiantistici e tecnologici;
  • 1 anno per i requisiti strutturali. In prima applicazione, tali termini sono differiti al 31 dicembre 2023.

Gestione della crisi idrica, riuso delle acque reflue e acqua piovana

La legge introduce misure di risparmio idrico e di contrasto alla crisi idrica. Per il riutilizzo delle acque reflue, la Giunta regionale deve stabilire criteri per il riuso di acque domestiche, urbane e industriali, in funzione delle destinazioni d’uso e dei requisiti di qualità, escludendo il riutilizzo nell’ambito delle stesse attività che le hanno generate. Tali criteri costituiscono misura del Piano di tutela delle acque. Il rispetto di questi criteri è presupposto per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo.

Inoltre, la Regione promuove la raccolta e il riutilizzo dell’acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici, sia per uso pubblico sia privato, e demanda alla Giunta la definizione dei criteri, anch’essi integrati nel Piano di tutela delle acque.

Misure straordinarie per il servizio idrico dell’ATO Ovest Imperia

La legge ricalibra la disciplina sugli interventi idrici legati alla grave crisi del Distretto dell’Appennino Settentrionale e dell’ATO Ovest Imperia. È autorizzata l’assegnazione di 5.800.000 euro a valere sul Fondo Strategico Regionale al soggetto gestore del servizio idrico integrato dell’ATO Ovest Imperia, per interventi strutturali e emergenziali volti a garantire l’uso idropotabile. La Regione può ridurre i finanziamenti previsti e viene eliminato il richiamo al Piano nazionale degli interventi del settore idrico nella parte soppressa.

Urbanistica, paesaggio e pianificazione comunale

La legge esclude l’applicazione di alcune disposizioni regionali a favore dei comuni tenuti alla formazione del Piano Strutturale Intercomunale (PSI) sulla base delle indicazioni del PTR. La deroga opera in relazione a più previsioni urbanistiche e paesaggistiche regionali, in modo da coordinare la disciplina con gli obblighi di pianificazione sovracomunale.

Aree protette e disciplina transitoria dei nuovi perimetri

Vengono aggiornati i confini di alcuni parchi naturali regionali, in particolare Alpi Liguri, Antola, Aveto e Beigua, richiamando le cartografie dell’Allegato A. Per le altre aree protette restano validi i confini dei provvedimenti istitutivi o quelli definiti nel Piano del Parco. Per i territori di nuovo inserimento nelle aree protette si applica una disciplina transitoria:

  • fino alla zonizzazione definitiva vale la zonizzazione provvisoria dell’Allegato B;
  • si applicano le disposizioni corrispondenti alla tipologia di zona prevista nei rispettivi piani;
  • entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle cartografie, gli Enti Parco devono adottare la zonizzazione definitiva aggiornando i piani.

Fauna e attività venatoria

In materia venatoria, viene integrata la disciplina sugli interventi di telenarcosi, prevedendo che gli operatori possano avvalersi del supporto farmacologico e della supervisione del servizio veterinario pubblico, che cura prescrizione, fornitura e dosaggio del narcotico, con obbligo di tempestività per la rimozione dei rischi per la pubblica incolumità.

Personale regionale con competenza territoriale ampliata

Per il personale di cui alla legge di stabilità regionale 2017, vengono estese, per quanto compatibili con la maggiore ampiezza territoriale e con la specificità delle funzioni, le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale per le polizie locali.

Organizzazione amministrativa regionale e Nucleo di valutazione

Il Nucleo di valutazione della Regione è ridisegnato come organo collegiale di tre membri esterni nominati dalla Giunta per tre anni, rinnovabili una sola volta. Sono richieste elevata professionalità ed esperienza in management, valutazione della performance e organizzazione del personale pubblico; sono previsti requisiti di incompatibilità con incarichi politici, sindacali e rapporti di collaborazione o consulenza recenti. Le funzioni comprendono, tra l’altro:

  • parere vincolante sul sistema di misurazione e valutazione della performance;
  • monitoraggio del sistema di performance, trasparenza e integrità;
  • valutazione della performance organizzativa;
  • validazione della relazione sulla performance;
  • garanzia della correttezza dei processi di valutazione e dell’uso dei premi;
  • proposta di valutazione annuale del Segretario generale, dei direttori generali e dei direttori. La competenza è estesa alle agenzie regionali. È fissato un compenso annuo complessivo di 18.000 euro, con maggiorazione del 20% per il presidente; è inoltre prevista la possibilità di un compenso aggiuntivo per le agenzie regionali entro un limite massimo collegato alla spesa 2021 ridotta del 30%.

Peste suina africana: misure urgenti e regole operative

La legge introduce una disciplina specifica per contenere la peste suina africana in Liguria. La Regione deve adottare politiche di sorveglianza epidemiologica sui cinghiali, misure di contrasto ed eradicazione del virus e regole per attività agro-silvo-pastorali, outdoor e venatorie nelle aree interessate. Sono previsti obblighi di comunicazione annuale al Commissario straordinario PSA:

  • entro il 1° ottobre: elenco delle zone di caccia al cinghiale in forma collettiva, squadre assegnate e nominativi dei componenti, oltre all’elenco delle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie;
  • dal 2023, entro il 1° giugno: dati dei carnieri e degli abbattimenti per classi ponderali riferiti alla stagione precedente. Gli AATTCC e i CCAA nelle zone infette devono individuare e comunicare il caposquadra abilitato e i suoi sostituti, nonché il luogo di raccolta dei cinghiali abbattuti; il sito non può essere collocato presso aziende suinicole. È vietato abbandonare parti di carcassa o visceri, e i rinvenimenti di cinghiali morti devono essere segnalati ai servizi veterinari, con campionamento, invio all’Istituto Zooprofilattico e smaltimento sotto responsabilità veterinaria. I capisquadra e i sostituti devono seguire un corso di formazione sulla biosicurezza. Nelle zone di restrizione II, le attività agro-silvo-pastorali, outdoor e venatorie restano consentite nel rispetto delle misure di biosicurezza e dei provvedimenti regionali vigenti o adottandi. È inoltre precisato che il numero massimo di cani impiegabili in battuta va inteso per conduttore.

Onorificenze e micro-modifiche normative

Viene eliminata, dall’onorificenza Croce di San Giorgio, la prescrizione sul peso e sul diametro del distintivo. La legge apporta inoltre un aggiornamento puntuale alla disciplina sul referendum e sulla toponomastica, estendendo un caso applicativo quando il nome del comune sia incerto o vi siano ragioni topografiche.

Decorrenza e regime finale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La maggior parte delle disposizioni ha carattere di aggiornamento puntuale di norme vigenti o di disciplina settoriale ancora utile; non emerge un carattere complessivamente obsoleto, pur essendo presenti alcuni effetti temporalmente limitati a specifici esercizi o termini transitori.

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