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Legge

L.R. Liguria 1/2022

Modifica al regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 5 (Regolamento per la caccia al Cinghiale in forma collettiva ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

Normativa regionaleL.R. Liguria 1/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, per la sola stagione venatoria 2022/2023, deroghe alle regole regionali sulla caccia al cinghiale in forma collettiva, a causa dell’emergenza peste suina africana. Sono modificati termini, composizione delle squadre, giornate di caccia, modalità di braccata e possibilità di battute/inviti tra squadre e ATC/CA. Entrata in vigore: giorno successivo alla pubblicazione nel BUR.

Deroghe temporanee alla caccia al cinghiale in forma collettiva per la stagione venatoria 2022/2023 in Liguria

Deroghe straordinarie per la caccia al cinghiale nella stagione venatoria 2022/2023

Il regolamento regionale interviene sul regolamento ligure sulla caccia al cinghiale in forma collettiva per introdurre una disciplina speciale limitata alla stagione venatoria 2022/2023. Le misure sono motivate dall’emergenza connessa alla recente introduzione sul territorio regionale del virus della peste suina africana (PSA).

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina derogatoria riguarda esclusivamente gli articoli da 5 a 8 del regolamento regionale n. 5 del 2016 e vale solo per la stagione venatoria 2022/2023. Le deroghe incidono su organizzazione delle squadre, tempistiche procedurali, numero dei componenti, giornate di caccia e possibilità di svolgimento di battute tra squadre e tra ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini.

Termini procedurali per zonizzazione e formazione delle squadre

Per la stagione 2022/2023 sono anticipati o rimodulati alcuni adempimenti in capo ai Comitati di Gestione degli A.T.C./C.A. e alle squadre:

  • eventuali modifiche alla zonizzazione possono essere presentate alla Regione entro il 20 settembre;
  • le domande dei soggetti che intendono costituirsi in squadre sono ricevute dal Comitato di Gestione dell’A.T.C./C.A., che stabilisce modalità e tempi di presentazione, purché non oltre il 20 agosto;
  • i fascicoli di ciascuna squadra, comprensivi della cartografia in scala 1:25.000 della zona assegnata e delle eventuali rotazioni, sono trasmessi alla Regione entro il 20 settembre.

Deroghe organizzative sulle zone assegnate e sulle squadre

Gli A.T.C. possono apportare modifiche provvisorie all’assegnazione delle zone senza modificare il piano di zonizzazione. È inoltre prevista la facoltà di accettare divisioni di squadre o la formazione di nuove squadre. Il numero minimo dei componenti delle squadre negli A.T.C. è ridotto a 15.

Modalità di esercizio della caccia collettiva

Per la stagione 2022/2023, la caccia al cinghiale in forma collettiva è resa più flessibile:

  • oltre alle giornate di mercoledì e domenica, è consentita una terza giornata settimanale scelta dalle squadre, per un massimo di 10 giornate stagionali, con preventiva comunicazione alla Regione e all’A.T.C./C.A.;
  • la braccata può essere esercitata con un minimo di 12 cacciatori negli A.T.C. e di 9 cacciatori nei C.A., computando anche i cacciatori non iscritti alla squadra;
  • possono essere invitati, per ogni giornata, cacciatori non incorsi nelle cause ostative richiamate dal regolamento, senza limiti numerici;
  • è consentito lo svolgimento contemporaneo di più girate da parte della stessa squadra.

Inviti, battute fuori zona e battute congiunte

Il regolamento amplia la possibilità di collaborazione tra squadre e territori:

  • la braccata può svolgersi in una zona diversa da quella assegnata, anche non confinante, o in un diverso A.T.C./C.A., senza che i componenti debbano essere iscritti anche all’ente ospitante, su invito del caposquadra ospitante; la comunicazione all’A.T.C./C.A. competente deve avvenire entro le ore 7 del mattino dell’azione di caccia;
  • la squadra ospitante può consentire fino a due ulteriori squadre di effettuare l’azione di caccia in braccata o in girata nelle aree della zona assegnata, con comunicazione entro le ore 7;
  • se una squadra invitata in altro A.T.C. della Liguria lascia scoperta la zona assegnata nel proprio A.T.C., può invitare un’altra squadra a cacciare in tale zona, sempre con comunicazione entro le ore 7;
  • l’A.T.C., anche d’intesa con A.T.C. confinanti, può disporre battute congiunte tra squadre confinanti senza imporre l’iscrizione dei componenti anche nell’A.T.C. in cui si svolge la battuta.

Per le battute congiunte sono richiesti il rispetto del numero minimo di componenti e degli invitati giornalieri, la registrazione dei capi abbattuti da parte della squadra competente per zona e la conferma della battuta all’A.T.C. competente entro le ore 7 del giorno dell’azione, secondo le modalità stabilite dallo stesso A.T.C., che disciplinano anche l’eventuale annullamento.

Entrata in vigore

Il regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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