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Sentenza

Sentenza n. 9074/2026 - Roma, Sezione 5T

per l’annullamento della determinazione dirigenziale di Roma Capitale n. prot. QC -OMISSIS- dell’1.4.2025.

Giustizia amministrativa202507391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (occupante ERP)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, che aveva occupato nel 2012 un alloggio di proprietà dell’Ater del Comune di Roma e presentato nel 2020 domanda di assegnazione in regolarizzazione ai sensi dell’art. 22, commi 140 e seguenti, della l.r. Lazio n. 1/2020, ha impugnato il diniego fondato sull’asserita carenza del requisito previsto dall’art. 22, comma 141, lettera b), della medesima legge regionale. L’amministrazione aveva ritenuto ostativa la precedente comproprietà, con l’ex coniuge, di un immobile dell’Inpdai, acquistato nel 2007 e successivamente rivenduto. La ricorrente ha dedotto che tale precedente acquisto non integrava né la proprietà di un alloggio realizzato con contributi pubblici né la fruizione di un finanziamento pubblico agevolato, poiché l’immobile era stato acquistato dalla società venditrice nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, mediante mutuo. Ha inoltre dedotto il difetto di motivazione e di istruttoria, sostenendo che Roma Capitale non avesse dimostrato l’esistenza di un precedente beneficio pubblico, né indicato specifici contributi o finanziamenti agevolati dei quali ella avesse beneficiato.

La decisione

Il ricorso è stato accolto e il diniego è stato annullato. Il TAR ha interpretato l’art. 22, comma 141, lettera b), della l.r. Lazio n. 1/2020 in combinato disposto con l’art. 11, comma 1, lettera d), della l.r. Lazio n. 12/1999, rilevando che il requisito richiede congiuntamente l’assenza sia di una precedente assegnazione in locazione o proprietà di un alloggio realizzato con contributi pubblici sia di un finanziamento agevolato concesso dallo Stato o da enti pubblici. La ratio è evitare la duplicazione di benefici pubblici destinati a soddisfare l’esigenza abitativa. Pertanto, assume rilievo il modo in cui l’interessato ha acquistato l’alloggio, non la mera circostanza che l’immobile fosse stato originariamente realizzato per un ente pubblico mediante contributi pubblici. Nel caso concreto, l’acquisto era avvenuto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione ai sensi del d.l. n. 351/2001, al prezzo determinato dalla normativa, e l’amministrazione non aveva dimostrato che la compravendita fosse stata agevolata da specifici contributi o finanziamenti pubblici. La precedente comproprietà non era quindi sufficiente a escludere il requisito. Le spese di lite sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 22, commi 140 e 141, l.r. Lazio n. 1/2020

    “[l]'assegnazione in regolarizzazione di cui al comma 140 è subordinata: […] al possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, della L.R. 12/1999, lettere a), b), c) e d), nonché lettera f) limitatamente alla previsione di non aver ceduto un alloggio già assegnato”.

    L’assegnazione in regolarizzazione richiede il possesso dei requisiti richiamati dall’art. 11, comma 1, della l.r. Lazio n. 12/1999, tra cui quello relativo alla pregressa fruizione di benefici pubblici abitativi.

  • art. 11, comma 1, lettera d), l.r. Lazio n. 12/1999

    “assenza di precedente assegnazione in locazione avvero in proprietà originaria, immediata e futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da Enti pubblici sempre che l'alloggio non sia utilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità”.

    La disposizione prevede due condizioni congiunte: assenza di precedente assegnazione o proprietà di un alloggio realizzato con contributi pubblici e assenza di finanziamento agevolato pubblico. La ratio è impedire una duplicazione di benefici abitativi; di conseguenza, per valutare la pregressa fruizione del beneficio rilevano le condizioni concrete dell’acquisto, non la mera origine pubblica dell’immobile.

  • d.l. n. 351/2001

    L’acquisto dell’immobile era avvenuto nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, al prezzo determinato dalla normativa; in assenza di prova di specifiche agevolazioni, tale acquisto non dimostra la fruizione di un contributo o finanziamento pubblico abitativo.

  • art. 3 d.l. n. 351/2001

    Il prezzo della compravendita nell’operazione di cartolarizzazione è stato determinato secondo la disciplina normativa, generalmente parametrata al valore di mercato, con possibili abbattimenti in presenza di specifiche condizioni.

Massime di principio

  • Ai fini dell’assegnazione in regolarizzazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, il requisito che esclude chi abbia già beneficiato di sostegno pubblico abitativo richiede la verifica delle concrete condizioni giuridiche ed economiche dell’acquisto precedentemente effettuato.
  • La mera circostanza che un immobile sia stato originariamente realizzato per un ente pubblico mediante contributi pubblici non dimostra, di per sé, che l’acquirente abbia beneficiato di un contributo pubblico o di un finanziamento agevolato per soddisfare la propria esigenza abitativa.
  • Quando la disciplina richiede congiuntamente l’assenza di una precedente assegnazione o proprietà di un alloggio realizzato con contributi pubblici e l’assenza di finanziamenti agevolati pubblici, l’amministrazione deve accertare e motivare specificamente la ricorrenza della concreta forma di sostegno pubblico rilevante.
  • L’acquisto di un immobile nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione, al prezzo determinato dalla normativa, non integra automaticamente la fruizione di un beneficio pubblico abitativo se non è dimostrata l’esistenza di specifici contributi o finanziamenti agevolati.

Come è indicizzato

MaterieEdilizia residenziale pubblicaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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