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Regolamento

R.R. Lombardia 5/2024

Modifiche ai Capi I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII del regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 1° ottobre 2014, n. 26 'Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell'impiantistica sportiva e per l'esercizio delle professioni inerenti alla montagna') e norme di prima applicazione

Normativa regionaleR.R. Lombardia 5/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il r.r. Lombardia 5/2017 sulla disciplina delle professioni della montagna e delle aree sciabili: requisiti di accesso, corsi, esami, elenchi, scuole di sci/alpinismo, direttori piste e soccorso su pista. Introduce anche nuove regole su documentazione per aree sciabili, caratteristiche tecniche delle piste e gestione dell’accesso. Norme di prima applicazione per direttori piste e soccorritori già operanti.

Modifiche al regolamento lombardo su maestri di sci, guide alpine, direttori piste, soccorso e aree sciabili attrezzate

Modifiche alla disciplina regionale delle attività motorie e sportive in montagna

Il regolamento regionale Lombardia 4 novembre 2024, n. 5 modifica in modo esteso il regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5, che attua la l.r. 26/2014 in materia di sport invernali, impiantistica e professioni della montagna. La revisione incide su maestri di sci, guide alpine, accompagnatori di media montagna, scuole, direttori piste, soccorso su pista, aree sciabili attrezzate e regole di accesso alle piste.

Profili generali e soggetti coinvolti

L’intervento conferma il ruolo centrale della direzione regionale competente, che organizza corsi, prove attitudinali, esami, aggiornamento e gestione degli elenchi professionali. In più punti è rafforzata la collaborazione con il collegio regionale dei maestri di sci, con il collegio delle guide alpine, con la FISI, con la FISIP, con le associazioni di categoria degli esercenti degli impianti a fune e con AREU per il soccorso.

Maestri di sci: accesso, corsi ed esoneri

Per la professione di maestro di sci vengono aggiornati i requisiti di accesso ai corsi e la disciplina delle prove attitudinali.

L’accesso ai corsi è subordinato al superamento di prove attitudinali e richiede:

  • cittadinanza italiana o di altro Stato UE, salva la normativa statale per i cittadini di Stati non UE;
  • maggiore età entro il termine di presentazione della domanda;
  • assolvimento dell’obbligo scolastico o titolo equivalente conseguito in altro Stato UE.

Per l’ammissione alle prove attitudinali è inoltre richiesto un certificato medico per attività agonistica o per attività sportiva di particolare ed elevato impegno cardiovascolare.

La direzione regionale stabilisce modalità, programmi, sedi, date, quote di iscrizione alle prove e ai corsi. Le domande, i programmi, i criteri di valutazione e le date devono essere resi noti almeno 30 giorni prima con decreto dirigenziale pubblicato sul BURL e sul sito istituzionale, con informazione al collegio regionale dei maestri di sci.

Sono previste collaborazioni più ampie con FISI e FISIP, anche per gli aspetti paralimpici. Gli esoneri dalla prova attitudinale e dal corso sono estesi agli atleti che abbiano ottenuto piazzamenti nei primi tre posti ai Giochi olimpici o paralimpici CIO o ai campionati mondiali FIS, anche paralimpici, esclusi mondiali juniores e master under 23, nonché ai vincitori della coppa del mondo FIS assoluta o di singola specialità, anche paralimpica, per la corrispondente disciplina.

Per gli esoneri degli atleti paralimpici le modalità attuative sono demandate a deliberazione della Giunta regionale, previo accordo con collegio maestri, FISI e FISIP.

Il corso di formazione è di regola svolto in un solo anno formativo; eccezionalmente può essere autorizzato su due anni, su istanza motivata presentata all’iscrizione.

Commissioni d’esame e disciplina procedurale per i maestri di sci

Sono riviste composizione e regole di incompatibilità delle commissioni d’esame per prova attitudinale e abilitazione.

Le commissioni sono composte da:

  • sei maestri di sci della disciplina corrispondente, iscritti all’albo regionale da almeno cinque anni, designati dal collegio regionale, sentita la FISI; almeno tre devono avere qualifica di istruttore nazionale e costituiscono la sottocommissione tecnica;
  • un dirigente regionale o suo delegato, che presiede;
  • altri componenti secondo la struttura regolamentare, con supplenti.

Sono rimossi vari riferimenti a designazioni “d’intesa” con FISI e si riduce da 50 a 20 il numero di candidati in relazione al quale opera una certa previsione procedurale dell’esame.

Non possono far parte delle commissioni o sottocommissioni:

  • coniugi dei candidati;
  • parenti o affini entro il quarto grado;
  • chi abbia svolto attività di preparazione dei candidati fino a un anno prima della prova attitudinale;
  • chi abbia svolto attività di coordinamento dei corsi di formazione.

È inoltre aggiornata la denominazione della commissione d’esame e sono sostituiti i riferimenti ai “rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno” con la formula più generica “rimborsi spese”.

Corsi di specializzazione e aggiornamento per maestri di sci

La direzione regionale cura anche i corsi di specializzazione, in convenzione con il collegio regionale e in collaborazione con istruttori nazionali FISI e associazione di categoria maggiormente rappresentativa.

Le commissioni dei corsi di specializzazione sono ora composte dal dirigente regionale o suo delegato e da tre esperti designati dal collegio regionale; per ciascuno è previsto un supplente.

Sono abrogati alcuni articoli e commi non più coerenti con il nuovo assetto regolamentare.

Guide alpine, aspiranti guida e guide alpine-maestri di alpinismo

La disciplina dei corsi e degli esami per le professioni di guida alpina viene aggiornata.

Per gli aspiranti guida alpina di primo e secondo livello e per la guida alpina-maestro di alpinismo, la direzione regionale organizza corsi ed esami anche tramite convenzione con il collegio regionale delle guide alpine, definendo programmi, sedi, prove, quote di iscrizione e modalità attuative.

La prova teorica per aspirante guida di primo livello diventa un colloquio basato su curriculum personale e curriculum alpinistico, con esposizione delle motivazioni alla professione. Il curriculum alpinistico deve indicare le ascensioni in montagna svolte negli ultimi cinque anni, classificate secondo gli standard del collegio regionale.

Per la prova pratica delle guide alpine-maestri di alpinismo è prevista la presenza di almeno tre istruttori di guide alpine-maestri di alpinismo.

Per l’accesso ai corsi abilitanti di guida alpina-maestro di alpinismo è richiesto il possesso dell’abilitazione da aspirante guida di secondo livello o di aspirante guida ai sensi della legge n. 6/1989 e l’effettivo esercizio della professione nei due anni precedenti, anche saltuario, documentato da curriculum professionale.

Sono abrogate alcune disposizioni intermedie, mentre altre vengono riscritte per allineare il testo alla disciplina statale e regionale vigente.

Accompagnatore di media montagna

La figura dell’accompagnatore di media montagna viene ridefinita in coerenza con l’articolo 21 della legge n. 6/1989. La Giunta regionale, sentito il collegio regionale delle guide alpine, definisce gli ambiti spaziali e geografici riservati alla professione.

Possono iscriversi nell’elenco speciale i soggetti in possesso della relativa abilitazione tecnica e dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.

Per le prove attitudinali di accesso al corso:

  • i candidati devono essere maggiorenni e aver assolto l’obbligo scolastico o possedere titolo equivalente UE;
  • devono presentare curriculum escursionistico con indicazione delle escursioni svolte negli ultimi cinque anni, secondo gli standard del collegio;
  • il bando deve essere pubblicato almeno 30 giorni prima sul BURL e sul sito istituzionale.

Le prove attitudinali comprendono prova tecnico-pratica su percorso escursionistico con dislivello minimo di 1.500 metri, prova di resistenza con 700 metri in un’ora, prova di tecnica di camminata, test culturale e colloquio individuale.

Nelle prove pratiche si valutano tecnica e sicurezza motoria, qualità dell’abbigliamento e dei materiali, orientamento e uso di strumenti cartografici/topografici senza dispositivi digitali, e adeguato allenamento.

I corsi hanno durata minima di 550 ore, contenuto teorico-pratico e includono, tra le altre materie, pianificazione dell’attività, normativa, cultura dell’alpinismo, comunicazione, didattica, marketing, meteorologia, scienze naturali, medicina di montagna, primo soccorso, tecniche escursionistiche, topografia, orientamento e inglese livello A2.

L’iscrizione al corso va presentata nel primo corso successivo al superamento della prova attitudinale.

Aree sciabili attrezzate: documentazione e procedura di individuazione

La disciplina della proposta di individuazione, modifica o ampliamento delle aree sciabili attrezzate è riscritta in modo molto puntuale.

Le proposte devono essere corredate da una ampia documentazione cartografica, urbanistica, ambientale, paesaggistica e tecnica, tra cui:

  • cartografia del perimetro e delle eventuali parti da escludere o includere;
  • cartografia di piste, impianti di risalita e innevamento;
  • cartografia dei vincoli ambientali, paesaggistici, geologici e valanghivi, con siti Natura 2000;
  • estratti di PTCP, PTC del parco, PIF, PGT, PAI, PGRA, IFFI e CLPV;
  • attestazioni di compatibilità urbanistica, provinciale e con gli enti parco;
  • relazione tecnica sugli obiettivi turistico-occupazionali, sugli impatti sul sistema rurale, agricoltura, fauna e foreste, sulle ricadute economiche, sulla presenza di beni paesaggistici e culturali, sulla coerenza con PTR e PTRA, sulla compatibilità con il PPR, sulla situazione nivologica e meteoclimatica, sul dissesto idrogeologico, sulle interferenze con la programmazione della mobilità, sulla documentazione fotografica, catastale, sulle opere previste e sulle compensazioni per eventuale trasformazione del bosco.

In caso di rischio valanghe deve essere allegata anche relazione tecnica con parere ARPA e perizia valangologica redatta da tecnico abilitato, con misure di prevenzione e protezione.

Per la documentazione cartografica indicata, la base di riferimento è quella del SIT regionale.

Caratteristiche tecniche delle piste e utilizzi alternativi

Le piste devono rispettare requisiti tecnici che garantiscano sicurezza, servizi adeguati, collegamento al trasporto pubblico e compatibilità ambientale, anche rispetto a frane e valanghe.

Per le piste da discesa è richiesto che siano dimensionate in relazione agli impianti serventi e abbiano tratto terminale idoneo all’arresto sicuro degli sciatori. Per le piste da fondo sono richiesti tratti per tecnica classica e pattinaggio, fasce laterali libere, adeguata larghezza per sorpasso e franco verticale minimo di 2,50 metri.

È inoltre aggiornato l’elenco dei contenuti tecnici della documentazione di inquadramento dell’area sciabile attrezzata, includendo espressamente frane e alluvioni tra i rischi da considerare.

Le piste da sci possono essere utilizzate, anche in periodo di non innevamento, per altri sport su tracciati esclusivamente destinati a tali attività; la gestione può essere affidata ai gestori delle piste o ad altro soggetto pubblico o privato individuato secondo la normativa vigente. I soggetti gestori devono assicurare manutenzione e corretta regimazione delle acque superficiali per evitare dissesti idrogeologici da erosione.

Autorizzazione all’apertura al pubblico della pista apprestata

Per l’apertura al pubblico della pista apprestata, la domanda deve essere corredata da:

  • dichiarazione di tecnico abilitato sulla conformità della pista all’autorizzazione;
  • dichiarazione sostitutiva sull’istituzione del servizio pista e del servizio di soccorso e sulla nomina del direttore;
  • dichiarazione sostitutiva sulla copertura assicurativa RC;
  • relazione sul rispetto delle prescrizioni della l.r. 26/2014 e del d.lgs. 40/2021.

Il richiedente autorizzato diventa gestore della pista. Ogni anno, prima dell’avvio della stagione sciistica, il gestore deve confermare le attestazioni alla comunità montana competente tramite l’Osservatorio regionale degli sport di montagna.

Direttori delle piste: requisiti, elenco, corsi e aggiornamento

La figura del direttore della pista è profondamente ridisciplinata.

I direttori sono scelti dai gestori tra gli iscritti in un elenco regionale. Possono iscriversi:

  • maestri di sci e guide alpine-maestri di alpinismo iscritti ai rispettivi albi da almeno cinque anni;
  • soggetti che abbiano superato un corso di formazione teorico-pratico con esame finale positivo.

La nomina a direttore è incompatibile con ulteriore nomina presso altra area sciabile attrezzata, salvo i casi espressamente disciplinati.

La direzione regionale organizza il corso di formazione almeno ogni tre anni, in collaborazione con le associazioni lombarde di categoria degli esercenti impianti a fune più rappresentative. Possono accedervi cittadini italiani, UE, o di Paesi con accordi di libera circolazione con l’UE, salvo la normativa statale per cittadini extra UE, persone senza condanne ostative, e soggetti con adeguate capacità sciistiche.

Il corso dura almeno 40 ore, si conclude con esame e tratta gestione e sicurezza piste, mezzi e tecniche di percorrenza e preparazione, battitura neve, predisposizione piste e tracciati per allenamenti e gare, innevamento programmato, radio, normativa, compiti e responsabilità del direttore, rapporti con il gestore, regole di comportamento utenti, soccorso, comunicazione, marketing e pratica in motoslitta o altri mezzi.

All’esame sono ammessi coloro che abbiano frequentato almeno l’85% delle ore previste.

L’iscrizione nell’elenco avviene dopo il superamento dell’esame ed è consultabile tramite la piattaforma OSM. La validità dell’iscrizione è di tre anni ed è rinnovabile con la frequenza di corsi di aggiornamento.

Ogni tre anni il direttore deve frequentare un aggiornamento di almeno quattro ore, pena la cancellazione. In caso di malattia o altra comprovata forza maggiore, il corso può essere recuperato entro un anno dalla cessazione dell’impedimento, a condizione che la domanda sia stata presentata prima della scadenza dell’iscrizione; fino ad allora il direttore è sospeso dall’incarico.

Sono disciplinati anche il riconoscimento dei titoli conseguiti fuori regione, nelle province autonome, in altri Stati UE o in Paesi terzi.

Soccorso sulle piste da sci: formazione e qualifiche

È ridisegnata la disciplina degli addetti al servizio di soccorso sulle piste da sci.

Le qualifiche si conseguono mediante corsi teorico-pratici ed esame finale e si distinguono in:

  • addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello base;
  • addetto al primo soccorso sulle piste da sci di livello avanzato.

I corsi sono erogati da AREU o da centro di formazione da essa riconosciuto e accreditato, mediante convenzione.

Sono previste tre tipologie di formazione:

  • livello base per persone non ancora formate al primo soccorso, durata minima 60 ore;
  • livello base riservato ad addetti al soccorso sanitario extra-ospedaliero, durata minima 24 ore;
  • livello avanzato riservato al personale sanitario, durata minima 24 ore.

Per il livello avanzato è richiesta, negli ultimi cinque anni, una formazione sanitaria sulla gestione di base e avanzata delle emergenze mediche e traumatiche riconosciuta da AREU.

I requisiti di accesso comprendono cittadinanza ammessa dalla norma, maggiore età, assolvimento dell’obbligo scolastico, assenza di condanne ostative e adeguate capacità sciistiche.

All’esame finale è richiesto almeno l’85% di frequenza. L’iscrizione nell’elenco regionale avviene da parte di AREU e ha validità triennale, rinnovabile con appositi corsi di aggiornamento.

L’aggiornamento è obbligatorio ogni tre anni, per almeno 4 ore, pena cancellazione. È prevista una disciplina di recupero per malattia o cause di forza maggiore, con sospensione dall’incarico fino all’assolvimento dell’obbligo.

Organizzazione del servizio di soccorso sulle piste

Viene introdotta una disciplina specifica sull’organizzazione del servizio di soccorso.

I gestori devono assicurare un’organizzazione adeguata alla realtà territoriale, in modo da garantire tempestivo intervento e trasporto degli infortunati verso luoghi raggiungibili dai mezzi di soccorso su gomma o atterrabili dagli elicotteri dell’elisoccorso regionale.

Il servizio può essere svolto con personale proprio o tramite terzi con contratti o convenzioni.

Ogni gestore deve disporre di almeno una squadra con due soccorritori operativi e immediatamente attivabili presenti ogni giorno durante l’orario di apertura delle piste. Il numero deve essere adeguato all’affluenza, alla morfologia e all’estensione del comprensorio.

La dotazione minima comprende:

  • DAE;
  • presidi per la gestione di base delle principali emergenze mediche e traumatiche;
  • presidi per immobilizzazione e trasporto atraumatico;
  • un telefono cellulare per ciascuna squadra;
  • in caso di scarsa copertura, anche apparato radio di back-up.

Ogni gestore deve avere almeno un’area atterrabile per elisoccorso di almeno 40 metri per lato, verificata e censita da AREU, libera da ostacoli e mantenuta battuta.

Sono possibili accordi tra gestori per condividere il servizio di soccorso o il vicariamento reciproco, nonché per condividere aree di atterraggio, purché sia sempre garantita la tempestività.

Devono essere collocati defibrillatori anche nei punti di maggior affluenza e preferibilmente vicino agli impianti di risalita alle quote più elevate. È inoltre richiesto un locale di ricovero temporaneo per gli infortunati presso le stazioni a valle.

Entro il 30 novembre di ogni anno il gestore aggiorna sull’Osservatorio regionale gli sport di montagna i dati relativi all’organizzazione del servizio; le comunità montane verificano entro il 15 dicembre. I dati comprendono modalità del servizio, nominativi degli addetti, defibrillatori, collegamenti con il 112, aree di atterraggio, convenzioni per evacuazione e messa in sicurezza passeggeri e presenza di un piano di gestione emergenze per pericolo valanghe.

Le comunità montane possono ammettere graduazioni e differenziazioni, limitatamente alle piste da fondo e alle stazioni con un solo impianto di risalita, previa informativa ad AREU.

Servizio pista, segnaletica e sicurezza operativa

Gli addetti al servizio pista devono curare in modo puntuale la sicurezza e la manutenzione, tra cui separazione di tratti per allenamenti agonistici o evoluzioni acrobatiche, delimitazione laterale con palinatura, discese di controllo, cura del manto nevoso, rimozione o protezione degli ostacoli, manutenzione ordinaria e straordinaria, regimazione delle acque, protezione dei bordi esposti, segnalazione e protezione delle intersezioni con strade o aree di attesa degli impianti, barriere per rallentare lo sciatore e chiusura dell’accesso in caso di pericolo atmosferico.

Anche la segnaletica viene aggiornata: all’inizio della pista devono essere evidenziati grado di difficoltà, denominazione, numerazione ed eventuale chiusura; lungo la pista vanno fornite informazioni integrative, e per le piste da fondo oltre i 5 km la distanza residua da percorrere.

Sono soppressi alcuni commi e interi articoli sulla disciplina previgente.

Regolazione dell’accesso alle piste

La disciplina dell’accesso viene riformulata.

Le piste da discesa sono aperte dal momento di apertura degli impianti fino a 15 minuti dopo la chiusura degli stessi. Le piste da fondo sono aperte secondo gli orari esposti sui pannelli agli accessi principali. Le piste per altri sport sulla neve, come snowbike, fatbike, snowkite e snowtubing, sono aperte negli stessi termini delle piste da discesa oppure, in assenza di impianti serventi, negli orari esposti sui pannelli.

La chiusura degli accessi è obbligatoria in tutte le situazioni di pericolosità, anche temporanea, tra cui:

  • impossibilità di garantire delimitazione, protezione, controllo, messa in sicurezza o soccorso, compreso il periodo di almeno un mese precedente l’apertura stagionale e quello successivo alla chiusura per preparazione e messa in sicurezza;
  • pericolo da condizioni ambientali e climatiche;
  • pericolo di valanghe;
  • operazioni di battitura con mezzi meccanici o altre operazioni pericolose;
  • gare o allenamenti.

La chiusura può essere totale o parziale e deve essere segnalata con palinatura incrociata o altra barriera trasversale e con adeguata cartellonistica.

È inoltre previsto che una pista da discesa possa essere temporaneamente interdetta dal gestore alla pratica dello snowboard.

Scuole di sci e scuole di alpinismo/sci alpinismo

Per le scuole di sci, la direzione regionale iscrive a soli fini conoscitivi la scuola nell’elenco regionale dopo la verifica dei requisiti funzionali. Le scuole devono comunicare ogni anno entro il 15 novembre le variazioni dei requisiti, la persistenza degli stessi o l’eventuale chiusura temporanea o definitiva; il termine di alcune comunicazioni è spostato al 30 novembre. È inoltre prevista l’incompatibilità della nomina a direttore di scuola di sci con ulteriore nomina presso altre scuole, salvo il caso di esercizio in differenti stagioni.

Per le scuole di alpinismo e sci alpinismo è prevista analoga iscrizione a fini conoscitivi e analoga comunicazione annuale delle variazioni entro il 15 novembre. Viene abrogato il comma che disciplinava ulteriori aspetti previgenti.

Norme di prima applicazione: direttori piste e soccorritori

Per la prima applicazione delle nuove regole sui direttori delle piste, sono iscritti di diritto nell’elenco tutti i soggetti che abbiano svolto per almeno una stagione sciistica nell’ultimo quinquennio, dall’entrata in vigore delle modifiche, l’attività di direttore delle piste nei comprensori o nelle stazioni sciistiche lombarde, sulla base di attestazione del gestore. Tali soggetti devono comunque frequentare il corso di aggiornamento entro tre anni dall’iscrizione, pena cancellazione.

Per la prima applicazione delle nuove regole sugli addetti al soccorso, sono iscritti di diritto nell’elenco tutti i soggetti che abbiano svolto per almeno una stagione sciistica nell’ultimo quinquennio l’attività di addetto al soccorso sulle piste lombarde, sulla base di attestazione del gestore. Essi devono frequentare con esito positivo un corso di formazione entro due anni dall’iscrizione, salvo il riconoscimento del percorso formativo compiuto negli ultimi cinque anni, pena cancellazione dall’elenco.

Disposizioni finali e abrogazioni

Il regolamento interviene anche con numerose abrogazioni e sostituzioni di rubriche e commi. Sono eliminati o riscritti articoli non più compatibili con il nuovo assetto, mentre i riferimenti normativi vengono aggiornati al d.lgs. 40/2021 in luogo della precedente legge 363/2003.

Nel complesso, il provvedimento consolida una disciplina regionale lombarda più dettagliata e aggiornata su sicurezza, formazione, abilitazioni, gestione delle piste e dei servizi di soccorso, con rilevanti obblighi organizzativi per gestori e professionisti del comparto montano.

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