R.R. Lombardia 6/2024
Regolamento regionale recante 'Definizione dei criteri per l'esercizio coordinato ed integrato tra le attività minerarie in esercizio, quelle di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e gli interventi per la valorizzazione di tale patrimonio nonché definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dell'autorizzazione degli interventi per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e dei casi di revoca e di decadenza di tale autorizzazione ai sensi degli articoli 3, comma 5, e 6, comma 4, della legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso)'
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione indicata, criteri, documentazione e procedura per autorizzare interventi di valorizzazione di miniere e cantieri dismessi, anche in aree con attività minerarie in corso, nonché revoca e decadenza. Si applica ai procedimenti avviati dalla sua entrata in vigore; abroga il r.r. 17 marzo 2015, n. 2, salvi gli effetti già prodotti.
Autorizzazione regionale per la valorizzazione del patrimonio minerario dismesso e coordinamento con attività minerarie in esercizio
Autorizzazione e valorizzazione del patrimonio minerario dismesso
Il regolamento regionale definisce la disciplina attuativa della l.r. 28/2009 in materia di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso nella Regione indicata in intestazione. La finalità è consentire interventi di recupero e valorizzazione in miniere dismesse, compendi immobiliari di miniere dismesse e cantieri dismessi, anche quando ricompresi o contigui ad aree interessate da permessi di ricerca o concessioni minerarie in esercizio, garantendo sicurezza, coordinamento operativo e tutela del giacimento minerario.
Ambito applicativo e finalità
Il provvedimento stabilisce:
- i criteri per l’esercizio coordinato e integrato tra attività minerarie in esercizio, interventi di valorizzazione e attività di valorizzazione del patrimonio minerario dismesso;
- i criteri e le modalità per il rilascio dell’autorizzazione regionale agli interventi di valorizzazione a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali;
- la procedura e la documentazione necessaria per l’istanza;
- i casi di revoca e decadenza dell’autorizzazione.
L’autorizzazione riguarda anche interventi localizzati in cantieri dismessi o in sezioni di miniere dismesse o compendi immobiliari di miniere dismesse collocati in aree interessate da permessi di ricerca o concessioni minerarie in corso, purché siano rispettate le condizioni previste dal regolamento e dalla l.r. 28/2009.
Definizioni operative
Ai fini del regolamento rilevano alcune nozioni chiave. Le “miniere dismesse” e i “compendi immobiliari di miniere dismesse” comprendono miniere o infrastrutture non più interessate da permessi di ricerca o concessioni in esercizio, nonché sezioni ancora inserite in aree con titoli minerari attivi ma non più oggetto di sfruttamento o ricerca. I “cantieri dismessi” sono quelli non più interessati dall’esercizio di attività mineraria in aree con permessi o concessioni in corso. L’“intervento per la valorizzazione” è un intervento strutturale, comprensivo di messa in sicurezza e recupero funzionale, propedeutico alla successiva attività di valorizzazione ed è soggetto ad autorizzazione regionale. Il “progetto per la valorizzazione” raccoglie elaborati, relazioni e valutazioni tecniche necessari a definire l’intervento, con attenzione alla sicurezza dei territori, dei lavoratori e dei visitatori. L’“operatore” può essere persona fisica o giuridica e, nei casi di esercizio coordinato e integrato, può coincidere con concessionario o titolare del permesso di ricerca. Sono definiti anche il programma per la valorizzazione, le prescrizioni di sicurezza e l’organo di vigilanza.
Coordinamento con attività minerarie in esercizio
Quando l’intervento di valorizzazione riguarda aree con attività minerarie in corso, l’autorizzazione è possibile solo se è garantito l’isolamento tecnico e funzionale rispetto alle attività minerarie esercitate. Se l’isolamento non è tecnicamente possibile, in sede di istanza deve essere presentata una proposta di convenzione tra concessionario o titolare del permesso di ricerca e gli operatori interessati, per regolare i rapporti tra attività mineraria, intervento di valorizzazione e attività di valorizzazione, con finalità di tutela della sicurezza. Se manca la proposta di convenzione, l’autorizzazione per l’intervento può essere rilasciata solo al titolare del permesso di ricerca o al concessionario, quale soggetto che dispone delle aree; analogamente, l’attività di valorizzazione potrà essere svolta solo da tali soggetti. Quando invece l’isolamento tecnico e funzionale è possibile, anche concessionario o permissionario interessati possono presentare istanza per l’esercizio coordinato e integrato. Nella valutazione dell’autorizzazione la Regione considera in particolare:
- sicurezza e salute di lavoratori e visitatori;
- tutela del giacimento minerario, se esistente, in relazione al suo sviluppo;
- possibili interferenze con l’approvvigionamento di materie prime minerarie e con gli indirizzi della politica mineraria statale.
Istanza e documentazione tecnica-amministrativa
L’istanza è presentata alla struttura regionale competente dall’operatore che abbia la legittima disponibilità delle aree e degli immobili interessati. La documentazione richiesta comprende, in sintesi:
- attestazione della disponibilità del sito;
- progetto per la valorizzazione con inquadramenti territoriale, geologico, storico-archeologico, urbanistico, naturalistico-paesaggistico, descrizione dello stato dei luoghi, rilievo topografico, valutazione di stabilità, accessi, descrizione dell’intervento, dati su drenaggio/ventilazione/qualità dell’aria e, se necessario, tracciamento o ripristino della seconda uscita;
- programma per la valorizzazione con documenti organizzativi, gestione emergenze, antincendio, impianti elettrici e di comunicazione, ventilazione, manutenzione, trasporti, macchine utilizzate e monitoraggio delle condizioni di progetto;
- dati sul radon e programma di accertamento e controllo;
- verifica del potenziale accumulo di acqua nei cantieri a quote superiori;
- studio dell’impianto di ventilazione e progetto definitivo;
- documentazione attestante l’appartenenza del sito a una attività mineraria dismessa;
- relazione sulla fattibilità tecnico-economica e sulle fonti di finanziamento.
La redazione deve tenere conto anche del catasto delle miniere dismesse o abbandonate. La documentazione va predisposta da tecnico abilitato, se richiesto dalla normativa di settore.
Documenti aggiuntivi nei casi di interferenza con attività minerarie attive
Se l’intervento è localizzato in cantieri dismessi, sezioni di miniere dismesse o compendi immobiliari di miniere dismesse situati in aree con permessi di ricerca o concessioni in esercizio, l’istanza deve essere corredata anche da:
- consenso espresso del titolare del permesso o della concessione;
- dichiarazione del direttore responsabile designato dal titolare del titolo minerario, attestante l’isolamento tecnico e funzionale rispetto all’attività mineraria in esercizio.
Se tale isolamento non è mantenibile, trova applicazione la disciplina sulla convenzione tra i soggetti interessati e sui criteri dell’Allegato 2.
Procedura di rilascio dell’autorizzazione
L’autorizzazione è rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di miniere entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza, acquisiti i pareri e gli atti di assenso delle altre amministrazioni ed enti interessati e nel rispetto della legge n. 241/1990. Tra gli assensi e pareri necessari sono espressamente richiamati:
- l’assenso dell’autorità statale competente, quando l’intervento riguarda cantieri dismessi, sezioni di miniere dismesse o compendi immobiliari rientranti nel patrimonio indisponibile dello Stato;
- il parere delle articolazioni competenti del Ministero della Cultura, quando prescritto per interventi in aree soggette a vincolo culturale o paesaggistico.
Revoca e decadenza dell’autorizzazione
La struttura regionale competente, a seguito dei controlli svolti ai sensi del D.P.R. 128/1959, può revocare l’autorizzazione se:
- gli interventi per la valorizzazione non sono avviati entro un anno dal rilascio;
- l’attività di valorizzazione non è avviata entro un anno dalla realizzazione degli interventi;
- l’attività di valorizzazione non è esercitata per almeno tre anni consecutivi, salvo sospensioni consentite dalla normativa di settore;
- non sono rispettate le prescrizioni autorizzative poste a tutela della sicurezza.
La decadenza può essere dichiarata quando viene meno la disponibilità della miniera dismessa, del compendio immobiliare o del cantiere dismesso oggetto di autorizzazione.
Regime transitorio e abrogazione
Dal momento di entrata in vigore del regolamento è abrogato il regolamento regionale 17 marzo 2015, n. 2, salvi gli effetti già prodotti o derivanti dalle sue disposizioni. Le nuove norme si applicano ai procedimenti relativi alle autorizzazioni regionali degli interventi di valorizzazione avviati dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Allegati tecnici
Il regolamento rinvia a due allegati parte integrante:
- l’Allegato 1 per le indicazioni tecniche e operative sulla redazione e presentazione della documentazione;
- l’Allegato 2 per i criteri dell’esercizio coordinato e integrato tra attività minerarie, interventi di valorizzazione e attività di valorizzazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 4 nov 2024R.R. Lombardia 5/2024
- Legge · 23 ott 2024L.R. Lombardia 16/2024
- Legge · 21 nov 2024L.R. Lombardia 19/2024
- Legge · 21 nov 2024L.R. Lombardia 18/2024
- Legge · 21 nov 2024L.R. Lombardia 17/2024
- Regolamento · 3 ott 2024R.R. Lombardia 4/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →