Ordinanza n. 15184/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento DEL DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/-OMISSIS-) ------ RIASSUNZIONE----- (SENTENZA DEL 09.12.2020 R.G. 1697/2019 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana, adottato sulla base di una relazione riservata dei servizi di sicurezza. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. La causa era stata riassunta dopo una sentenza della Corte d’appello di Firenze del 9 dicembre 2020, resa nel giudizio indicato come R.G. 1697/2019.
La decisione
Il TAR dà atto che il Ministero ha depositato la documentazione istruttoria richiesta, comprensiva della relazione riservata posta a fondamento del diniego, e che il ricorrente ne ha preso visione. Non ritiene necessario acquisire altri atti e non decide il merito del ricorso né la legittimità del diniego. Dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR affinché individui l’udienza di smaltimento dell’arretrato; demanda alla Segreteria gli adempimenti conseguenti e dispone l’oscuramento delle generalità a tutela della parte.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Il giudice dispone l’oscuramento delle generalità quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Gli articoli sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Come è indicizzato
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