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Ordinanza

Ordinanza n. 15184/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento DEL DM DI RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA - (K10/-OMISSIS-) ------ RIASSUNZIONE----- (SENTENZA DEL 09.12.2020 R.G. 1697/2019 DELLA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE).

Giustizia amministrativa202104589

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di concessione della cittadinanza italiana, adottato sulla base di una relazione riservata dei servizi di sicurezza. Il testo non specifica i singoli motivi di illegittimità dedotti. La causa era stata riassunta dopo una sentenza della Corte d’appello di Firenze del 9 dicembre 2020, resa nel giudizio indicato come R.G. 1697/2019.

La decisione

Il TAR dà atto che il Ministero ha depositato la documentazione istruttoria richiesta, comprensiva della relazione riservata posta a fondamento del diniego, e che il ricorrente ne ha preso visione. Non ritiene necessario acquisire altri atti e non decide il merito del ricorso né la legittimità del diniego. Dispone la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR affinché individui l’udienza di smaltimento dell’arretrato; demanda alla Segreteria gli adempimenti conseguenti e dispone l’oscuramento delle generalità a tutela della parte.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Il giudice dispone l’oscuramento delle generalità quando ricorrono i presupposti previsti dalla norma, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

    Gli articoli sono richiamati, insieme all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanza
RamiImmigrazione e cittadinanza

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