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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18794/2026 del 09/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di somme dovute in relazione a un rapporto di factoring. I garanti personali della società debitrice principale hanno proposto opposizione sostenendo che il credito fosse insussistente, perché la società avrebbe ceduto fatture per importi superiori alle anticipazioni ricevute, gli incassi dei crediti ceduti sarebbero stati già percepiti dalla creditrice e la contabilizzazione del rapporto sarebbe stata incompleta o inattendibile. In particolare, è stato dedotto che non fosse stato correttamente considerato un saldo attivo di euro 94.778,07 relativo a un conto di appoggio, e che la creditrice non avesse prodotto tutta la contabilità del rapporto, limitandosi a documentazione ritenuta parziale. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avesse erroneamente ritenuto assolto l’onere della prova dalla sola produzione del contratto di factoring e avesse illegittimamente spostato sui fideiussori l’onere di ricostruire il rapporto; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella schermata contabile da cui risultava il saldo attivo del conto n. 7285, documento che sarebbe stato decisivo per ridurre la pretesa creditoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, da un lato, non individuava con precisione la motivazione censurata e, dall’altro, tendeva in sostanza a sollecitare una rivalutazione del merito e della prova, estranea al giudizio di legittimità; ha anche precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l’onere probatorio alla parte sbagliata, mentre qui la Corte territoriale aveva effettuato una valutazione in fatto basata su documenti prodotti e genericamente contestati. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme, non era proponibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c.; in ogni caso la Corte ha osservato che il documento invocato era stato comunque esaminato dal giudice di merito e che la doglianza, più che su un fatto storico, si appuntava sulla valutazione della prova. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma sull’onere della prova ricorre solo se il giudice di merito attribuisce l’onus probandi alla parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non quando compie una valutazione in fatto della documentazione prodotta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il motivo formulato come violazione di legge non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito o della prova.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme e, comunque, non può essere utilizzato per censurare la mera valutazione di un documento già esaminato.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme opera la preclusione al ricorso per cassazione sul vizio di omesso esame dei fatti decisivi.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    La doppia conforme non richiede identità assoluta delle motivazioni, ma sufficiente conformità dell’iter logico-argomentativo sui medesimi fatti.

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.)

    È richiamato come strumento che il cliente può utilizzare per chiedere la documentazione del rapporto prima di lamentarne la mancata produzione in giudizio.

  • art. 210 c.p.c.

    È richiamato come mezzo per ottenere un ordine di esibizione documentale, che la parte non ha attivato prima di promuovere l’opposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La declaratoria di inammissibilità comporta l’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro cui commisurare l’ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 332 c.p.c.

    Nei confronti della parte non impugnata e non più ulteriormente aggredibile, non occorre provvedere in sede di legittimità.

Massime di principio

  • La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice di merito distribuisca erroneamente l’onere probatorio tra le parti; non basta contestare l’apprezzamento del materiale probatorio o la ricostruzione del rapporto operata dal giudice.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito o della prova, poiché la selezione delle prove attendibili e la ricostruzione dei fatti restano riservate al giudice di merito.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando ricorre la c.d. doppia conforme, ossia quando le decisioni di primo e secondo grado sono fondate sul medesimo impianto fattuale e logico-argomentativo.
  • La denuncia di omesso esame non può riguardare un documento in sé, ma il fatto storico in esso rappresentato; se il documento è stato esaminato dal giudice di merito, la censura è inidonea.
  • Chi contesti un credito fondato su documentazione bancaria o assimilata deve attivarsi tempestivamente per procurarsi la documentazione necessaria, anche mediante gli strumenti di acquisizione previsti dall’ordinamento, non potendo poi lamentare in cassazione la mancata produzione di atti che non abbia previamente richiesto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoFactoring
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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