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Circolare

Circolare numero 05 del 22-03-2006 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra le nuove disposizioni introdotte dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442/2005 in materia di sospensione e recupero dei contributi per i soggetti colpiti dagli eventi del 29 ottobre 2002 in provincia di Catania. Vengono aggiornati i Comuni interessati, i soggetti ammessi al beneficio, i termini per presentare la domanda e le modalità di rateizzazione e versamento. La circolare chiarisce inoltre che la proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006 non incide sul periodo di sospensione contributiva, ma solo su alcuni termini processuali e sostanziali previsti dalla normativa emergenziale.

Recupero dei contributi sospesi per gli eventi sismici e vulcanici della provincia di Catania

Recupero dei contributi sospesi per gli eventi sismici e vulcanici della provincia di Catania

La circolare dà conto dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3442/2005, che interviene sulla disciplina della sospensione contributiva concessa per gli eventi eruttivi e sismici dell’ottobre 2002 nella provincia di Catania. Il documento aggiorna l’elenco dei Comuni interessati, delimita i soggetti ammessi al beneficio, ridefinisce i criteri di rientro dei contributi sospesi e fornisce le istruzioni operative per la presentazione delle domande e per il versamento rateale o in unica soluzione.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama la precedente circolare n. 29 del 17 novembre 2003, con la quale erano state illustrate le regole sulla sospensione contributiva a favore dei soggetti residenti o con sede legale od operativa nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi. Ricorda inoltre che, in base alla disciplina precedente, i contributi sospesi dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2004, relativi ai versamenti del periodo ottobre 2002-febbraio 2004, sarebbero dovuti essere recuperati dal 16 giugno 2004 in 136 rate mensili. Con l’Ordinanza n. 3442/2005 tale impianto viene modificato, con abrogazione delle disposizioni incompatibili dell’art. 5 dell’O.P.C.M. n. 3254/2002.

Ambito territoriale e soggetti destinatari

L’Ordinanza n. 3442/2005 individua come territori interessati dagli eventi del 29 ottobre 2002 i seguenti Comuni: Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Giarre, Sant’Alfio e Acicatena.

Rispetto all’elenco precedente, risultano esclusi Aci Sant’Antonio, Fiumefreddo e Tre Castagni, mentre sono inseriti Belpasso, Nicolosi e Ragalna. La circolare sottolinea anche che il periodo di sospensione contributiva non coincide con il periodo di emergenza, che è stato prorogato dapprima al 31 marzo 2005 e successivamente al 31 dicembre 2005.

La nuova disciplina restringe il beneficio ai soli datori di lavoro privati aventi sede legale od operativa nei Comuni indicati. Restano quindi esclusi:

  • i soggetti residenti, anche se ubicati nei Comuni dell’elenco;
  • i datori di lavoro pubblici.

Durata del recupero e piani di rateizzazione

Per i datori di lavoro privati rientranti nel nuovo perimetro applicativo, la circolare stabilisce che i contributi sospesi devono essere restituiti in 17 rate mensili, corrispondenti ai 17 mesi di sospensione (dal 29 ottobre 2002 al 31 marzo 2004). La domanda di sospensione deve essere presentata entro il 31 maggio 2006.

Il piano di rateizzazione decorre dal 1° luglio 2006 e viene predisposto dalla Sede territoriale competente dell’Ente, che lo trasmette all’impresa interessata entro il 20 giugno 2006.

Per i soggetti diversi dai nuovi destinatari della sospensione, ossia per quelli esclusi dal beneficio ma comunque interessati da un piano di rientro per contributi precedentemente sospesi, è previsto un piano di rateizzazione fino a un massimo di 24 mesi. L’Ente indica di aver deliberato, per tali posizioni, la concessione della rateizzazione massima di 24 rate mensili.

Adempimenti richiesti ai nuovi beneficiari

La sospensione non è automatica, ma subordinata alla presentazione di una richiesta. I datori di lavoro privati che, in base alla nuova ordinanza, rientrano nel beneficio devono allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva che attesti che il soggetto, persona fisica o giuridica, avesse alla data degli eventi calamitosi:

  • la sede legale in uno dei Comuni colpiti, oppure
  • la sede operativa in uno dei medesimi Comuni.

Se la sede legale era situata altrove, deve essere allegata un’ulteriore dichiarazione che dimostri:

  • che l’attività era effettivamente esercitata nell’ambito territoriale interessato;
  • che le obbligazioni contributive oggetto di differimento riguardano esclusivamente tale attività.

Alla domanda deve essere trasmessa anche la modulistica di denuncia in uso:

  • modelli 031/R: deve essere compilato un modello per ciascun mese del periodo di sospensione in cui era dovuta contribuzione all’Ente. Nel quadro B va indicato il codice agevolazione "9C", seguito dall’importo che l’impresa avrebbe dovuto versare per quel mese; in tal modo il saldo del quadro C risulta pari a zero. Nello spazio delle comunicazioni dell’impresa vanno riportati gli estremi della circolare;
  • modelli 031/CM: devono essere compilati come di consueto e inviati all’Ufficio periferico ENPALS territorialmente competente.

Posizioni già oggetto di domanda di sospensione

Per le imprese che avevano già presentato domanda di sospensione ai sensi della precedente disciplina, non è necessario rinnovare l’istanza. Gli uffici periferici dell’Ente devono provvedere d’ufficio all’adeguamento del piano di rientro, riducendo il numero delle rate in coerenza con le nuove regole.

La nuova rateazione tiene conto delle mensilità già corrisposte sulla base del piano precedente e consente di restituire il debito residuo:

  • in 17 rate mensili per i soggetti rientranti nel nuovo beneficio;
  • fino a 24 rate mensili per i soggetti destinatari del piano di rientro massimo previsto dalla circolare.

Conseguenze dell’omesso o tardivo pagamento

La circolare precisa che il mancato pagamento o il ritardo nel pagamento di una rata non determina la decadenza dal beneficio della rateazione. In tali ipotesi trovano applicazione esclusivamente le sanzioni civili per omesso o tardivo versamento dei contributi, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000.

Le somme aggiuntive sono calcolate al tasso vigente alla data del pagamento e si applicano per il periodo compreso tra la scadenza della singola rata e la data dell’effettivo versamento.

Modalità di pagamento

Il versamento, sia in unica soluzione sia rateale, deve essere effettuato tramite modello F24, nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali". La compilazione richiede l’indicazione di:

  • codice Ente 0001;
  • codice della Sede ENPALS presso cui è aperta la posizione contributiva;
  • causale contributo "SOLS" per i contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
  • causale contributo "SOSP" per i contributi sospesi dovuti al Fondo pensioni sportivi professionisti;
  • codice posizione assicurativa, ossia la matricola dell’impresa comprensiva del numero dell’attività (nove caratteri);
  • periodo di riferimento da, nel formato mm/aaaa;
  • periodo di riferimento a, nel formato mm/aaaa;
  • importi a debito versati, per la rata mensile o per l’intero importo in caso di pagamento in un’unica soluzione;
  • importi a credito compensati, qualora l’impresa utilizzi crediti verso erario, Inps, regioni o enti locali.

Proroga dello stato di emergenza

Con il D.P.C.M. 22 dicembre 2005, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006. La circolare chiarisce tuttavia che tale proroga non modifica il periodo di sospensione dei contributi, che resta quello fissato dall’art. 5 dell’O.P.C.M. n. 3254/2002, come prorogato dall’O.P.C.M. n. 3282/2003.

La proroga incide soltanto sui termini sospesi ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.L. 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni nella legge n. 286/2002. In particolare, restano sospesi fino al 31 dicembre 2006:

  • i termini di prescrizione, decadenza e gli altri termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali;
  • i termini relativi ai processi esecutivi mobiliari e immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva anteriore ai decreti richiamati e alle rate di mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo;
  • i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento dell’attività difensiva e di presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Punti principali

Aggiornamento del perimetro territoriale e dei destinatari

L’Ordinanza n. 3442/2005 ridefinisce i Comuni interessati dallo stato di emergenza: Belpasso, Castiglione di Sicilia, Linguaglossa, Nicolosi, Ragalna, Acireale, Milo, Piedimonte Etneo, Santa Venerina, Zafferana Etnea, Giarre, Sant’Alfio e Acicatena. Rispetto all’elenco precedente vengono esclusi Aci Sant’Antonio, Fiumefreddo e Tre Castagni, mentre sono inclusi Belpasso, Nicolosi e Ragalna. Il beneficio della sospensione è limitato ai datori di lavoro privati con sede legale o operativa nei Comuni indicati; ne restano esclusi i soggetti residenti e i datori di lavoro pubblici.

Termini e durata del recupero dei contributi sospesi

Per i datori di lavoro privati rientranti nel nuovo ambito di applicazione, i contributi sospesi relativi al periodo ottobre 2002-febbraio 2004 devono essere restituiti in 17 rate mensili, corrispondenti ai 17 mesi di sospensione (29 ottobre 2002-31 marzo 2004). La domanda di sospensione deve essere presentata entro il 31 maggio 2006. Il piano di rateizzazione decorre dal 1° luglio 2006 e deve essere trasmesso dall’Ente entro il 20 giugno 2006.

Adempimenti per i nuovi beneficiari

I datori di lavoro privati di Belpasso, Nicolosi e Ragalna che intendano fruire della sospensione devono presentare una domanda specifica, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva che attesti la sede legale o operativa nei Comuni colpiti alla data degli eventi calamitosi. Se la sede legale era altrove, occorre una ulteriore dichiarazione che provi l’effettivo svolgimento dell’attività nei Comuni interessati e la riferibilità di tali obbligazioni contributive a quelle attività. Alla domanda va inoltre allegata la modulistica di denuncia in uso: modelli 031/R per ciascun mese di sospensione con indicazione del codice agevolazione 9C, e modelli 031/CM da trasmettere all’Ufficio periferico ENPALS competente.

Gestione delle posizioni già sospese ai sensi della precedente disciplina

Le imprese che avevano già presentato domanda di sospensione ai sensi dell’Ordinanza n. 3254/2002, come modificata dall’Ordinanza n. 3442/2005, non devono ripresentare l’istanza. L’Ente procede d’ufficio all’adeguamento del piano di rientro, riducendo il numero delle rate secondo la nuova disciplina. Tenendo conto delle rate già versate, il debito residuo può essere restituito in 17 rate o, per i soggetti esclusi dal nuovo beneficio ma destinatari di un piano di rientro ad hoc, fino a un massimo di 24 rate mensili.

Effetti dell’omesso o tardivo pagamento delle rate

La circolare precisa che il mancato pagamento o il ritardo di una rata non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. In tali casi si applicano soltanto le sanzioni civili per omesso o tardivo versamento dei contributi, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, calcolate al tasso vigente alla data del pagamento per il periodo compreso tra la scadenza della rata e il versamento effettivo.

Modalità di versamento con modello F24

Il pagamento, sia in unica soluzione sia rateale, deve avvenire tramite modello F24 nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali". Occorre indicare il codice Ente 0001, il codice della sede ENPALS competente, la causale contributo "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti, la matricola aziendale con il numero dell’attività, i periodi di riferimento da e a, l’importo a debito versato e l’eventuale importo a credito compensato.

Proroga dello stato di emergenza e suoi effetti limitati

Con il D.P.C.M. 22 dicembre 2005, pubblicato nella G.U. n. 304 del 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Catania è stato prorogato fino al 31 dicembre 2006. La circolare chiarisce però che tale proroga non modifica il periodo di sospensione contributiva, che resta quello stabilito dall’art. 5 dell’Ordinanza n. 3254/2002, come prorogato dall’Ordinanza n. 3282/2003. La proroga opera soltanto sui termini sospesi dall’art. 4, comma 1, del D.L. n. 245/2002, convertito nella legge n. 286/2002, relativi a prescrizione, decadenza, processi esecutivi, notifiche, attività difensiva e ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

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