Circolare numero 48 del 24-3-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità apportate dal D.Lgs. 101/2005 alla disciplina dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui al D.Lgs. 99/2004. Vengono chiariti i casi in cui la qualifica di IAP può derivare dall’attività svolta in società di persone, cooperative e di capitali, con i relativi effetti sull’iscrizione previdenziale. La circolare precisa inoltre le nuove regole per l’attribuzione della qualifica alle società e introduce la possibilità di iscrizione alla gestione agricola anche in carenza iniziale dei requisiti, purché sia stata presentata istanza alla Regione e la posizione venga regolarizzata entro 24 mesi, salvo diverso termine regionale.
Modifiche alla disciplina dello IAP introdotte dal D.Lgs. 101/2005
Modifiche alla disciplina dello IAP introdotte dal D.Lgs. 101/2005
La circolare esamina gli effetti del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 sulla disciplina dell’imprenditore agricolo professionale prevista dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. Le modifiche riguardano sia l’acquisizione della qualifica tramite attività svolta in società, sia l’attribuzione della qualifica alle società, sia le regole di iscrizione alla gestione previdenziale agricola, anche in presenza iniziale di carenza dei requisiti.
Acquisizione della qualifica di IAP tramite attività in società
Il decreto riconosce che l’attività svolta dai soci nelle società di persone e cooperative, nonché dagli amministratori nelle società di capitali, può consentire l’acquisizione della qualifica di IAP, se sussistono i requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo di lavoro e reddito previsti dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. 99/2004.
Per le società di persone e cooperative, il socio deve:
- possedere le conoscenze e competenze professionali richieste dal regolamento CE n. 1257/1999;
- dedicare alle attività agricole della società almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo;
- ricavare da tali attività almeno il 50% del reddito globale da lavoro, ridotto al 25% in zone svantaggiate.
La circolare precisa inoltre che, per i soci lavoratori di cooperative, trova applicazione la legge n. 142/2001: il socio lavoratore instaura con la cooperativa un distinto rapporto di lavoro e deve essere iscritto alla gestione previdenziale corrispondente al rapporto effettivamente instaurato:
- AGO in caso di lavoro subordinato;
- Gestione CD/CM in caso di lavoro autonomo;
- Gestione Separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 in caso di collaborazione coordinata non occasionale.
Per le società di capitali, gli amministratori che svolgano attività nella società con i requisiti richiesti possono acquisire la qualifica di IAP e devono essere iscritti nella gestione previdenziale agricola (CD/CM), non più nella Gestione Separata.
Iscrizione previdenziale e rilevanza dei compensi
La circolare richiama il nuovo comma 5-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 99/2004, secondo cui lo IAP ha obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale per l’agricoltura sia quando opera individualmente, sia quando opera come socio di società di persone o cooperative, sia quando opera come amministratore di società di capitali.
Viene inoltre evidenziato il nuovo comma 5 dell’art. 1, che considera le indennità e le somme percepite per l’attività svolta in società agricole di persone, cooperative e di capitali come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini della disciplina IAP. Tali importi concorrono quindi al calcolo del reddito globale da lavoro rilevante per la qualifica e per l’iscrizione previdenziale.
Qualifica di IAP alle società
Per le società di persone e di capitali, la disciplina sostanziale non cambia. La novità riguarda le società cooperative, che ora sono riconosciute come IAP solo se:
- svolgono esclusivamente attività agricola;
- hanno almeno un amministratore, che sia anche socio, in possesso della qualifica di IAP.
La circolare segnala anche il limite introdotto dal comma 3-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 99/2004: ciascun amministratore può apportare la qualifica di IAP a una sola società. La limitazione si applica non solo alle società di capitali e cooperative, ma anche alle società di persone nei casi in cui il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche amministratore.
Iscrizione in carenza dei requisiti
La novità più rilevante riguarda la possibilità di iscriversi alla gestione previdenziale agricola anche quando i requisiti non siano ancora posseduti, purché il soggetto abbia:
- presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente;
- ottenuto apposita certificazione regionale attestante la presentazione dell’istanza;
- richiesto l’iscrizione alla gestione INPS.
In tale ipotesi, il soggetto dispone di 24 mesi dalla data di presentazione dell’istanza, salvo termine diverso fissato dalla Regione, per acquisire effettivamente i requisiti richiesti. Se ciò non avviene, decade dagli eventuali benefici ottenuti ed è cancellato ab origine dalla gestione previdenziale.
La circolare precisa quindi che le sedi INPS devono iscrivere con riserva i soggetti che presentino la certificazione regionale attestante la sola avvenuta presentazione della domanda, rinviando al successivo esito del procedimento regionale. Resta ferma la competenza delle Regioni nell’accertamento della qualifica, nonché la facoltà dell’INPS di effettuare le verifiche ritenute necessarie ai sensi del D.P.R. n. 476/2001.
Punti principali
Premessa e finalità della circolare
La circolare recepisce e commenta il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101, entrato in vigore il 30 giugno 2005, che modifica in alcuni punti la disciplina dell’imprenditore agricolo professionale prevista dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99. L’obiettivo è fornire indicazioni operative sulle nuove modalità di acquisizione della qualifica, sull’iscrizione previdenziale e sull’attribuzione della qualifica alle società.
Acquisizione della qualifica di IAP tramite attività svolta in società
Per le società di persone e le società cooperative, l’attività svolta dai soci può far acquisire la qualifica di IAP, purché ricorrano i requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo di lavoro e reddito. Per le società di capitali, la medesima possibilità è riconosciuta agli amministratori che svolgano attività nella società in presenza dei requisiti richiesti.
Società di persone e cooperative: requisiti e iscrizione dei soci lavoratori
Il socio acquisisce la qualifica di IAP se possiede le conoscenze e competenze professionali di cui all’art. 5 del regolamento CE n. 1257/1999, dedica almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo alle attività agricole della società e ricava da tali attività almeno il 50% del reddito globale da lavoro, con riduzione al 25% in zone svantaggiate. Per i soci lavoratori di cooperative, la circolare richiama la disciplina della legge n. 142/2001: il socio deve instaurare con la cooperativa un distinto rapporto di lavoro e l’iscrizione previdenziale avviene nella gestione corrispondente al rapporto effettivamente svolto (AGO per lavoro subordinato, Gestione CD/CM per lavoro autonomo, Gestione Separata per collaborazione coordinata non occasionale).
Società di capitali: qualifica per gli amministratori
Per le società di capitali, la qualifica di IAP può essere riconosciuta agli amministratori che svolgano attività nella società con i requisiti professionali, di reddito e di tempo/lavoro previsti dalla legge. In tal caso non devono più essere iscritti alla Gestione Separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, ma alla gestione previdenziale e assistenziale agricola (CD/CM) come IAP.
Iscrizione obbligatoria nella gestione agricola e rilevanza dei compensi
La circolare evidenzia che il nuovo comma 5-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 99/2004 impone l’iscrizione dello IAP nella gestione previdenziale agricola sia quando svolge attività imprenditoriale individuale, sia quando opera come socio di società di persone o cooperative, sia quando opera come amministratore di società di capitali. Inoltre, i compensi e le indennità percepiti per l’attività svolta in società agricole di persone, cooperative e di capitali sono considerati redditi da lavoro derivanti da attività agricole e concorrono al reddito globale del soggetto ai fini del requisito reddituale e dell’iscrizione previdenziale.
Attribuzione della qualifica di IAP alle società
La disciplina resta immutata per le società di persone e di capitali quanto alle condizioni di riconoscimento della qualifica, mentre cambia per le cooperative. Non è più sufficiente che almeno un quinto dei soci sia IAP: ora le cooperative devono svolgere esclusivamente attività agricola e avere almeno un amministratore, che sia anche socio, in possesso della qualifica di IAP. La circolare precisa anche che ciascun amministratore può apportare la qualifica di IAP a una sola società, limitazione che vale anche per le società di persone quando il socio IAP che attribuisce la qualifica sia anche amministratore.
Iscrizione in carenza dei requisiti e termine di 24 mesi
La principale novità è la possibilità di iscriversi alla gestione previdenziale agricola anche se non ancora in possesso dei requisiti, a condizione che sia stata presentata istanza di riconoscimento alla Regione competente e che questa abbia rilasciato la relativa certificazione di avvenuta presentazione. Il soggetto ha 24 mesi dalla data dell’istanza, o il diverso termine fissato dalla Regione, per conseguire i requisiti richiesti; in mancanza, decade dai benefici eventualmente ottenuti ed è cancellato ab origine dalla gestione previdenziale.
Ruolo delle Regioni e verifiche INPS
Resta ferma la competenza delle Regioni ad accertare la sussistenza dei requisiti per la qualifica di IAP, anche ai fini previdenziali. L’INPS conserva comunque la facoltà di svolgere le verifiche necessarie ai sensi del D.P.R. n. 476/2001. La circolare richiama le precedenti istruzioni che prevedevano l’iscrizione con riserva e specifica che, con la nuova disciplina, è sufficiente la certificazione regionale attestante la sola presentazione della domanda per procedere all’iscrizione riservata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 24 mar 2006Circolare numero 49 del 24-3-2006
- Circolare · 23 mar 2006Circolare numero 47 bis del 23-3-2006
- Circolare · 22 mar 2006Circolare numero 05 del 22-03-2006 enpals
- Circolare · 27 mar 2006Circolare numero 7 del 27/03/2006
- Circolare · 20 mar 2006Circolare numero 47 del 20-3-2006
- Circolare · 28 mar 2006Circolare numero 50 del 28-3-2006
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →