Circolare numero 49 del 24-3-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa le sedi INPS che, per le aziende agricole assuntrici di manodopera e autonome delle Regioni Marche e Umbria colpite dal sisma del 26 settembre 1997, la sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali è stata ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2006. Il recupero delle somme sospese riprenderà dal 2007, con pagamento rateale già definito in 56 rate mensili per i comuni "disastrati" e 176 rate mensili per quelli "danneggiati". Restano invece fermi gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni trimestrali e annuali e delle eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi.
Proroga al 31 dicembre 2006 della sospensione dei versamenti contributivi per aziende agricole di Marche e Umbria
Proroga della sospensione dei versamenti contributivi per le aziende agricole di Marche e Umbria
La circolare riguarda le aziende agricole assuntrici di manodopera e le aziende agricole autonome delle Regioni Marche ed Umbria, interessate dagli eventi sismici del 26 settembre 1997. Essa dà conto della proroga della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali disposta dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005.
Quadro normativo richiamato
L’Istituto richiama innanzitutto le precedenti circolari n. 91 del 7 giugno 2004 e n. 56 del 5 aprile 2005, con le quali erano state illustrate le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3333 del 23 gennaio 2004 e n. 3390 del 29 dicembre 2004. Tali provvedimenti riguardavano il regime di sospensione e di successivo recupero dei contributi per i territori colpiti dal sisma.
Proroga del termine di sospensione
L’art. 12, comma 2, dell’Ordinanza n. 3485 del 22 dicembre 2005 stabilisce che il termine, già prorogato al 31 dicembre 2005, previsto dall’art. 3 dell’Ordinanza n. 3390 del 29 dicembre 2004, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006. La circolare evidenzia quindi che la sospensione dei versamenti contributivi resta operante fino a tale data.
Ripresa del recupero dei contributi sospesi
In conseguenza della proroga, il recupero dei contributi sospesi riprenderà dal 2007. In assenza di ulteriori disposizioni, resta confermata la rateizzazione già prevista, articolata in:
- 56 rate mensili per i comuni dichiarati "disastrati";
- 176 rate mensili per i comuni dichiarati "danneggiati".
Scadenza delle rate
La circolare precisa che il pagamento di ciascuna rata dovrà essere effettuato il giorno 16 di ogni mese, a partire dal 16 gennaio 2007. Tale impostazione viene indicata come coerente con le analoghe scadenze adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’INAIL per i versamenti eseguiti con modello F24.
Adempimenti che restano dovuti
La sospensione in oggetto non incide sugli obblighi dichiarativi. Restano quindi dovuti:
- le dichiarazioni trimestrali Mod. DMAG;
- le dichiarazioni annuali Mod. ACC1/PC/CF/CD1;
- le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi.
Tali adempimenti continuano a essere richiesti perché funzionali all’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori interessati.
Punti principali
Premessa e richiami alle precedenti circolari
La circolare richiama le precedenti indicazioni già diffuse con le circolari n. 91 del 7 giugno 2004 e n. 56 del 5 aprile 2005, relative alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3333 del 23 gennaio 2004 e n. 3390 del 29 dicembre 2004, emanate per le Regioni Marche ed Umbria colpite dal sisma del 26 settembre 1997.
Proroga della sospensione dei versamenti contributivi
L’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005, pubblicata in G.U. il 20 gennaio 2006, dispone che il termine già prorogato al 31 dicembre 2005 ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza n. 3390 del 29 dicembre 2004 è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006.
Ripresa del recupero dei contributi sospesi
In applicazione della nuova proroga, il recupero dei contributi sospesi riprenderà dal 2007. La circolare precisa che, in assenza di ulteriori disposizioni, resta confermato il numero delle rate già stabilito.
Rateizzazione e scadenze dei pagamenti
Per il recupero dei contributi sospesi restano confermate 56 rate mensili per i comuni dichiarati "disastrati" e 176 rate mensili per quelli dichiarati "danneggiati". Il pagamento delle singole rate è fissato al giorno 16 di ciascun mese, a partire dal 16 gennaio 2007, in coerenza con le scadenze adottate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’INAIL per i pagamenti con modello F24.
Obblighi dichiarativi non sospesi
La sospensione dei versamenti non riguarda la presentazione delle dichiarazioni trimestrali (Mod. DMAG), delle dichiarazioni annuali (Mod. ACC1/PC/CF/CD1) né le eventuali denunce di variazione dei lavoratori autonomi. Tali adempimenti restano dovuti perché necessari all’aggiornamento delle posizioni assicurative dei lavoratori interessati.
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