L.R. Abruzzo 29/2025
Disciplina delle Cooperative di Comunita' per il Lavoro e la Produzione ed ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina le Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione in Abruzzo, istituisce un registro regionale e detta regole su soci, trasparenza e rapporti con la PA. Contiene inoltre numerose modifiche settoriali (agricoltura, sanità, dighe, animali, protezione civile, consorzi, cultura, turismo) e variazioni di bilancio limitate agli esercizi 2025-2027, con alcune misure riferite a singole annualità.
Cooperative di comunità abruzzesi e variazioni di bilancio 2025-2027
Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione
La legge della Regione Abruzzo riconosce e disciplina le Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione come strumento di sviluppo sostenibile delle comunità locali, con particolare attenzione alle aree montane, interne e ai contesti urbani segnati da impoverimento. La disciplina mira a valorizzare il ruolo economico e sociale della cooperazione di comunità nel territorio regionale.
Finalità e ambito territoriale
Le cooperative sono intese come società cooperative costituite ai sensi del codice civile e iscritte all’Albo delle cooperative. Esse operano valorizzando capitale umano, sociale, culturale e ambientale di una comunità territoriale definita, per produrre beni e servizi, recuperare beni ambientali e monumentali, creare lavoro e soddisfare bisogni di interesse generale della comunità.
La nozione di comunità comprende:
- il territorio di un Comune;
- eventualmente i soli Comuni limitrofi o parti di essi amministrativamente o geograficamente riconoscibili;
- una Circoscrizione comunale estesa ad altre limitrofe;
- un’Associazione di Comuni.
Le cooperative devono avere sede nel territorio regionale e riferirsi prevalentemente ad aree montane, interne o a rischio di spopolamento, oppure ad altri contesti caratterizzati da disagio socio-economico, criticità ambientale, minore accessibilità sociale ed economica, rarefazione dei servizi, dispersione scolastica e marginalità sociale. Possono operare in tutti i settori economici consentiti dalla legge, tranne quello bancario, e devono realizzare in misura significativa, anche se non prevalente, almeno una delle attività di interesse generale previste dal d.lgs. 112/2017.
Scopo mutualistico, categorie di soci e requisiti statutari
Le Cooperative di Comunità per il Lavoro e la Produzione possono assumere la forma di cooperative di produzione e lavoro, di utenza, di supporto, sociali o miste. I soci possono appartenere alle categorie previste dalla normativa cooperativa: lavoratori, utenti, conferitori, sovventori e finanziatori.
Sono definiti “comunitari”:
- le persone fisiche che risiedono, operano o sono collegate con continuità al territorio della comunità di riferimento;
- le persone giuridiche, enti o organizzazioni che hanno sede nel territorio o vi operano con continuità.
Deve essere presente almeno il 50% di soci persone fisiche comunitari sul totale dei soci, esclusi sovventori e finanziatori. Il numero minimo di soci persone fisiche resta quello previsto dall’art. 2522 c.c. Non possono assumere la qualifica di soci gli enti locali nei cui territori opera la cooperativa.
L’atto costitutivo deve indicare:
- la qualifica di Cooperativa di Comunità per il Lavoro e la Produzione;
- l’ambito territoriale di riferimento e i requisiti di appartenenza o collegamento dei soci;
- le clausole mutualistiche di cui all’art. 2514 c.c.
In occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, le relazioni previste dal codice civile devono indicare specificamente i criteri seguiti per conseguire benefici o utilità per il territorio o la comunità di operatività.
Rapporti con le pubbliche amministrazioni, registro regionale e trasparenza
La Regione Abruzzo disciplina il raccordo tra le attività delle cooperative e quelle delle pubbliche amministrazioni tramite apposite convenzioni-tipo. Riconosce inoltre la cooperazione di comunità come soggetto attivo per politiche attive del lavoro, mediante convenzioni con soggetti accreditati per i servizi per il lavoro e con i Centri per l’Impiego. Può anche mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate da amministrazioni pubbliche, secondo la normativa statale e regionale.
È istituito presso il Dipartimento regionale competente, senza oneri a carico del bilancio regionale, un Registro regionale cui le cooperative aventi i requisiti si iscrivono per ottenere il riconoscimento. La Giunta regionale stabilisce requisiti, criteri e modalità di iscrizione e di gestione del Registro.
Sul piano della trasparenza, le cooperative devono dare ampia informazione pubblica nel territorio su ogni fatto amministrativo e societario collegato, direttamente o indirettamente, alla funzione pubblica e alla governance di enti pubblici o ad attività e funzioni degli stessi. Devono inoltre:
- convocare almeno un’assemblea annuale aperta a tutta la cittadinanza della comunità di riferimento;
- pubblicare sul proprio sito il bilancio approvato e le attività realizzate su incarico della pubblica amministrazione o a essa collegate.
La legge esclude nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale per questo capo.
Estensione ad altri soggetti cooperativi
La disciplina si applica anche ai consorzi costituiti come società cooperative e alle reti d’impresa aventi base sociale formata prevalentemente da società cooperative e da enti e società a scopo mutualistico, anche se operanti in diverse aree o ambiti territoriali della Regione Abruzzo.
Modifiche in materia di agricoltura, usi civici, bonifica e fauna ittica
La legge interviene su diversi settori. In materia di enoturismo modifica requisiti e procedure della l.r. 28/2020, tra cui:
- riduzione da due a uno del riferimento contenuto nel requisito indicato all’art. 3;
- aggiornamento del requisito di esperienza triennale, anche non continuativa;
- ampliamento dei titoli di studio ammessi per specifiche competenze di management;
- riduzione da tre a due del numero di giornate/elementi previsti da una fattispecie dell’art. 4;
- possibilità, entro il limite massimo del 15% annuo delle giornate di apertura, di svolgere occasionalmente attività in collaborazione con imprese di somministrazione di alimenti e bevande;
- trasmissione telematica al livello regionale della SCIA comunale ai fini dell’iscrizione nell’elenco regionale.
In materia di usi civici viene introdotto un nuovo art. 4-bis nella l.r. 25/1988, che pone a carico dei richiedenti le spese istruttorie dei procedimenti ex art. 8 della legge n. 1766/1927. Tali spese sono anticipate secondo una convenzione con il Dipartimento competente. Sono inoltre istituiti appositi capitoli di entrata e di spesa nel bilancio regionale; le spese sono autorizzate solo dopo l’accertamento delle entrate corrispondenti.
Per i consorzi di bonifica, la l.r. 45/2019 viene modificata:
- i regolamenti consortili devono disciplinare consegna e uso dell’acqua irrigua, concessioni per usi extragricoli, gestione del patrimonio, contabilità e funzionamento dell’organo amministrativo;
- dal 1° gennaio 2028 i consorzi integrano contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale secondo il d.lgs. 118/2011;
- entro 90 giorni dall’entrata in vigore del comma riformulato, la Giunta istituisce un gruppo tecnico per piano dei conti integrato, schema-tipo di regolamento contabile e linee guida operative.
Tartufo e raccolta/commercio
Per la disciplina dei tartufi viene abrogata una specifica previsione sulla chiusura anticipata al 15 marzo in alcuni Comuni. È anche riscritto il divieto di commercio dei tartufi freschi fuori dai periodi di raccolta consentiti, salvo le quantità di tartufo fresco non raccolte in Abruzzo e dichiarate dagli acquirenti professionali al servizio regionale competente entro 48 ore dall’acquisto, festivi compresi.
Dighe, protezione civile e piani di emergenza
La legge modifica la disciplina regionale su sbarramenti e invasi. Viene prorogato al 31 dicembre 2027 un termine previsto dalla l.r. 18/2013. È inoltre sostituito l’art. 37 sul documento di protezione civile, che diventa parte integrante del disciplinare d’esercizio.
Il documento deve essere trasmesso dal gestore per l’approvazione alla Prefettura e alla Protezione Civile; per le opere di Classe A della Tipologia D la trasmissione avviene alla Prefettura e al Comune territorialmente competente.
Sono definite le fasi operative di preallerta, vigilanza rinforzata (B1), allarme di I tipo/pericolo (B2) e allarme di II tipo/collasso (B3), con obblighi di comunicazione a Sindaci, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali, Prefetto, struttura regionale di Protezione Civile e Servizio Dighe competente. Nei casi B2 e B3 il gestore deve attivare i provvedimenti necessari, anche tramite manovre di urgenza degli organi di scarico; per alcune dighe di interesse regionale è obbligatorio l’intervento dell’ingegnere responsabile della sicurezza.
Entro 15 giorni dall’approvazione del disciplinare, copia del documento è trasmessa ai Sindaci interessati, che devono adeguare entro sei mesi il piano comunale di emergenza di protezione civile.
Animali da affezione e randagismo
La l.r. 47/2013 viene aggiornata imponendo che il servizio di mantenimento e ricovero dei cani sia svolto per almeno 5 giorni settimanali, garantendo l’apertura di tre domeniche al mese. È inoltre ridefinita la rubrica dell’art. 8-bis, relativa all’affidamento del servizio a soggetti privati proprietari o gestori di strutture di ricovero, precisando che per soggetti privati si intendono i proprietari o i gestori delle strutture in possesso dei requisiti di legge. Il testo richiama altresì il ripristino del comma 5 dell’art. 8-bis nel testo previgente.
Sanità: accreditamento, continuità dei servizi e graduatorie concorsuali
La legge modifica la l.r. 32/2007 chiarendo che l’accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche non è subordinato a bando regionale e avviene su domanda del rappresentante legale. Inoltre, nelle more della revisione dei manuali e del reperimento delle risorse per i Programmi di Adeguamento, l’autorizzazione prevista per le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche che non abbiano completato il percorso di accreditamento è prorogata.
Le strutture pubbliche possono presentare domanda di accreditamento nei limiti della capacità produttiva già autorizzata alla data di entrata in vigore della legge. È altresì prorogata di un anno dalla scadenza l’efficacia delle graduatorie vigenti dei concorsi pubblici indetti dalle ASL regionali e dagli altri enti sanitari pubblici abruzzesi.
Interpretazione autentica sul trattamento del Direttore generale
La legge fornisce un’interpretazione autentica dell’art. 10, comma 1-bis, della l.r. 77/1999, chiarendo che la maggiorazione del 20% spettante al Direttore generale va calcolata con riferimento al complesso degli emolumenti stipendiali.
Disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio
Il provvedimento contiene numerose variazioni del bilancio regionale 2025-2027, molte delle quali limitate a singole annualità. Tra gli interventi principali figurano:
- contributi e trasferimenti all’Agenzia regionale di Protezione Civile per personale, monitoraggio quantitativo dei corpi idrici, acquisto attrezzature per campi di accoglienza;
- sostegno a consorzi di bonifica, compreso un contributo straordinario al Consorzio di Bonifica Centro per la progettazione di rimozione di una linea elettrica dismessa;
- risorse per il C.I.S.I. dell’Aquila e per la fauna ittica;
- stanziamenti per franchigie assicurative su sinistri causati da fauna selvatica;
- copertura di costi per il sistema informativo agricolo regionale e per l’interoperabilità con il SIAN;
- fondi per indennizzi ex l. 210/1992 e per il Comitato Etico Regionale;
- ripristini di dotazioni in ambito culturale e turistico;
- trasferimenti a FIRA s.p.a. per il Giro d’Italia 2025;
- oneri del servizio di tesoreria, spese di missione dei componenti dell’esecutivo e servizio di advisory contabile;
- finanziamenti per la costituzione e il funzionamento di Abruzzo Sport e Salute s.p.a. e per la gestione del complesso sportivo Le Naiadi.
Molte di queste misure sono finanziate mediante riduzioni di stanziamenti già esistenti, utilizzo di avanzo accantonato o maggiori entrate specificamente indicate; in più casi l’impegno delle spese è subordinato all’accertamento delle entrate corrispondenti.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURAT. Tuttavia il testo consolidato riportato indica una vigenza del testo vigente dal 4 dicembre 2025, da considerarsi per la disciplina applicabile nel periodo di riferimento.
Valutazione di attualità
La disciplina sulle Cooperative di Comunità e le varie modifiche settoriali, in particolare quelle con effetti strutturali o pluriennali, hanno attualità applicativa; restano invece temporalmente circoscritti gli interventi di bilancio riferiti a specifici esercizi finanziari e a singole annualità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 13 nov 2025L.R. Abruzzo 28/2025
- Legge · 26 nov 2025L.R. Abruzzo 30/2025
- Legge · 28 nov 2025L.R. Abruzzo 34/2025
- Legge · 28 nov 2025L.R. Abruzzo 33/2025
- Legge · 28 nov 2025L.R. Abruzzo 32/2025
- Legge · 28 nov 2025L.R. Abruzzo 31/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →