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Legge

L.R. Abruzzo 28/2025

Nuove norme regionali per la prevenzione e la mitigazione del rischio da valanga.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 28/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, in Abruzzo, la prevenzione e mitigazione del rischio valanghe tramite CLPV e CRLV, procedure di formazione e aggiornamento delle carte, poteri di sindaci e amministrazioni, commissioni locali valanghe e presidi tecnici. Si applica dal 20 novembre 2025; abroga la L.R. 47/1992 ma mantiene efficaci CLPV e atti attuativi già vigenti fino a modifica o aggiornamento.

Prevenzione e mitigazione del rischio da valanga in Abruzzo

Prevenzione e mitigazione del rischio da valanga in Abruzzo

La legge disciplina, per il territorio della Regione Abruzzo, il sistema di individuazione, valutazione e gestione del rischio da valanga, con finalità di tutela della pubblica incolumità. Il cuore della disciplina è fondato su carte tematiche, organi tecnici specializzati e poteri cautelari dei Comuni e della Regione.

Carte tematiche di riferimento

La Regione si dota di due strumenti cartografici principali:

  • la Carta di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV), carta di base in scala 1:25.000 che individua i siti valanghivi rilevati sul posto, anche tramite testimonianze oculari o archivistiche e tramite l’analisi di parametri permanenti della zona;
  • la Carta dei Rischi Locali di Valanga (CRLV), elaborata sulla base della CLPV per definire il livello di pericolosità e di rischio delle singole aree.

La CLPV è il presupposto tecnico per la CRLV. Le aree analizzate nella CRLV sono classificate in:

  • prima categoria: rischio elevato, con tematizzazione rossa e blu;
  • seconda categoria: rischio moderato, con tematizzazione gialla.

Procedimento di formazione, adozione e approvazione delle carte

L’elaborazione delle carte e dei loro aggiornamenti periodici è affidata all’Agenzia regionale di Protezione Civile, che acquisisce la valutazione tecnica del CORENEVA.

Per la formazione della CRLV la Giunta regionale, su proposta dell’Agenzia e previa valutazione tecnica del CORENEVA, definisce preventivamente:

  • le priorità di esame delle aree a rischio più elevato, anche sulla base di segnalazioni di pubbliche amministrazioni;
  • gli elementi oggettivi da accertare per ciascuna area;
  • il metodo di valutazione del rischio;
  • i riferimenti tecnico-scientifici per il giudizio conclusivo.

Le carte sono adottate dalla Giunta regionale e trasmesse al Consiglio regionale per l’approvazione. In questa fase sono consentite solo modifiche formali, senza incidere sul contenuto. Dopo l’approvazione, l’Agenzia notifica ai Comuni interessati il provvedimento e lo stralcio relativo alla loro competenza.

Dal momento della notifica della CLPV, nelle aree indicate come potenzialmente pericolose è sospesa, in via cautelativa e fino all’approvazione della CRLV, l’edificazione e la realizzazione di nuovi impianti o infrastrutture per usi residenziali, produttivi, industriali, artigianali, commerciali, turistici e agricoli, nonché ogni nuovo uso che aumenti il rischio per la pubblica incolumità.

CORENEVA: composizione, funzioni e termini

Presso l’Agenzia regionale di Protezione Civile è istituito il Comitato tecnico Regionale per lo studio della Neve e delle Valanghe (CORENEVA), composto da rappresentanti dell’Agenzia, della Regione, dei genii civili, del settore impianti a fune, di organismi statali e tecnici specialisti, nonché da un rappresentante delle Guide Alpine.

Il Comitato:

  • esprime valutazioni tecniche per la formazione e l’aggiornamento delle carte;
  • propone zone prioritarie di intervento;
  • indica interventi per stazioni di rilevamento e loro potenziamento;
  • formula iniziative per la salvaguardia della pubblica incolumità;
  • propone programmi di formazione e qualificazione;
  • svolge studi, indagini e verifiche sul rischio;
  • collabora a pubblicazioni divulgative;
  • rilascia dichiarazioni di compatibilità per impianti a fune, piste da discesa e infrastrutture accessorie;
  • fornisce assistenza tecnica alle amministrazioni locali.

Le valutazioni devono essere rese entro 90 giorni dalla richiesta, prorogabili una sola volta per comprovate esigenze istruttorie. Decorso inutilmente il termine, si applica l’art. 17 della legge n. 241/1990. Le modalità organizzative e il trattamento economico dei componenti sono disciplinati da un provvedimento del Direttore dell’Agenzia.

Iniziativa dei Comuni e disciplina nelle aree a rischio

In attesa dell’inserimento formale delle aree nelle categorie di rischio, i Comuni possono, per esigenze locali contingenti e a proprie spese, far elaborare uno studio tecnico analitico su un’area inclusa nella CLPV, con tecnici specializzati e nel rispetto delle prescrizioni tecniche fissate per la CRLV.

Lo studio è trasmesso all’Agenzia, che lo inoltra al CORENEVA entro 10 giorni; il Comitato può chiedere approfondimenti. Dalla notifica della CRLV al Comune proponente si applicano i divieti e le prescrizioni previsti dalla legge.

Per le aree di prima categoria sono vietati gli interventi e gli usi incompatibili con il rischio; sono ammessi solo interventi di difesa per la mitigazione del rischio. Per le aree di seconda categoria i divieti possono essere rimossi solo se siano state preventivamente realizzate opere di difesa e prevenzione idonee ad accrescere la sicurezza. In entrambi i casi è richiesto il preventivo parere favorevole del CORENEVA, che può imporre prescrizioni tecniche.

Riesame periodico, notifica dei pericoli e situazioni di fatto

L’Agenzia procede almeno ogni cinque anni a una ricognizione generale delle aree già esaminate, per verificare eventuali mutamenti tali da modificare la categoria di rischio o escludere l’area da entrambe le categorie. Il riesame può essere sollecitato motivatamente dai Comuni ed equivale ad aggiornamento della CRLV.

Il Sindaco, entro 10 giorni dall’acquisizione delle informazioni della CLPV, notifica ai proprietari, possessori e detentori degli edifici e impianti nelle zone segnalate l’esistenza del pericolo valanghivo. Deve inoltre assicurare una informazione tempestiva e completa ai cittadini.

Le amministrazioni comunali devono notificare all’Agenzia, entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento di approvazione della CLPV, le opere già realizzate o gli usi consentiti nelle aree ricomprese nella carta. Il CORENEVA valuta tali situazioni entro i 90 giorni successivi e formula prescrizioni idonee a tutelare l’incolumità pubblica; nei casi eccezionali e attuali può disporre la sospensione immediata dell’uso delle opere e delle aree.

Urbanistica, opere di difesa e divieti autorizzativi

Gli strumenti urbanistici comunali adottati dopo le notifiche previste dalla legge devono contenere un elaborato che evidenzi le aree soggette a pericolo valanghivo. Le norme di attuazione devono rispettare i divieti e le prescrizioni della legge e, ove possibile, indicare criteri progettuali per la protezione degli insediamenti e degli impianti.

È consentita, indipendentemente dagli strumenti urbanistici, la realizzazione di opere di difesa e prevenzione nelle zone incluse nelle carte, previo parere tecnico del CORENEVA e fermo restando il rilascio di tutti gli altri titoli abilitativi previsti dalle norme statali e regionali.

È vietato a Regione e altre pubbliche amministrazioni rilasciare permessi, autorizzazioni, concessioni e nulla osta per opere o usi relativi ad aree incluse nella CLPV se non è stato preventivamente accertato il puntuale rispetto degli obblighi e delle prescrizioni della legge.

Poteri del Sindaco su edifici, circolazione e aree sciabili

Il Sindaco può disporre, con ordinanza, l’inagibilità e lo sgombero degli edifici esposti a imminente pericolo di valanghe per tutta la durata del pericolo, sentita, ove possibile, la Commissione Locale Valanghe.

Nelle vie, nelle aree di pubblica circolazione e nelle aree sciabili attrezzate aperte al pubblico, in presenza di imminente pericolo e di carenze del gestore o del proprietario/esercente, il Sindaco può limitare, condizionare o interdire la circolazione, oppure imporre limitazioni all’esercizio dell’attività e misure di sicurezza.

I divieti e le limitazioni devono essere resi noti con segnaletica idonea, anche notturna, a cura degli enti proprietari delle strade o dei gestori/proprietari degli impianti e delle piste. I gestori e gli altri soggetti obbligati devono comunque adottare tutte le misure necessarie a garantire l’incolumità delle persone quando il pericolo sia noto o presumibile, anche prima dell’ordinanza, e informare immediatamente il Sindaco.

Commissioni Locali Valanghe

I Comuni interessati da rischio valanghivo, ricadenti nelle aree CLPV o nelle aree di allertamento, anche in forma associata, costituiscono Commissioni Locali Valanghe (CLV) come organi tecnici consultivi dei sindaci per la sorveglianza dei fenomeni nivologici e la gestione del rischio in territorio antropizzato.

Le CLV sono nominate entro 60 giorni dalla prima seduta consiliare. In caso di inerzia, dopo diffida e ulteriore termine di 60 giorni, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell’Agenzia, esercita il potere sostitutivo nominando un commissario ad acta; gli oneri gravano sul Comune inadempiente.

Le CLV sono composte da:

  • funzionario dell’ufficio tecnico comunale, con funzioni anche di segretario;
  • responsabile del nucleo Carabinieri forestale competente per territorio;
  • esperto in materia di valanghe designato dal Sindaco;
  • esperto designato dal CNSAS del CAI;
  • esperto designato dal Collegio Regionale Guide Alpine Abruzzo.

Restano in carica per la durata del Consiglio comunale e comunque fino alla nomina delle successive. Per le CLV associate, allo scioglimento di uno dei consigli comunali convenzionati i Comuni devono confermare la commissione o nominarne una nuova nel medesimo termine previsto per la costituzione.

L’Agenzia può sostenere i Comuni con specifici contributi economici, nei limiti delle risorse disponibili e secondo criteri definiti nel rispetto della normativa statale. Le modalità di organizzazione e funzionamento sono stabilite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia, previa valutazione tecnica del CORENEVA.

Rilevamento neve e valanghe, formazione e cartografia

Il servizio di rilevamento dei dati meteonivometrici e la perimetrazione dei siti valanghivi sono affidati al Centro Settore Meteomont Appennino Centrale del Comando Regione Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise.

L’Agenzia può inoltre:

  • stipulare convenzioni con enti pubblici, società di impianti di risalita o privati e assumere i relativi oneri;
  • acquistare e installare stazioni di rilevamento automatiche e manuali;
  • svolgere attività di propaganda e sensibilizzazione;
  • acquistare equipaggiamenti e materiali per i rilevatori esterni;
  • noleggiare mezzi aerei per il sorvolo delle zone valanghive;
  • acquistare ogni altro bene necessario al miglioramento dell’attività.

Per le finalità della legge l’Agenzia può organizzare corsi di specializzazione per professionisti e personale pubblico e sostenere le relative spese, oppure finanziare la partecipazione a corsi organizzati da enti qualificati, anche all’estero, nel settore neve e valanghe. Per l’elaborazione e la riproduzione delle carte l’Agenzia può avvalersi di enti e professionisti esterni, con oneri a proprio carico.

Coordinamento interregionale e definizioni tecniche

L’Agenzia è chiamata a promuovere il raccordo con le strutture di protezione civile delle altre Regioni dell’arco alpino e appenninico che si occupano di valanghe, anche attraverso una possibile associazione interregionale. L’obiettivo è coordinare previsioni, prevenzione e studi, favorendo lo scambio di dati, l’uso di strumenti informativi uniformi, la sperimentazione di mezzi e attrezzature, le pubblicazioni e l’aggiornamento dei tecnici.

Ai fini applicativi, la legge richiama le definizioni di aree antropizzate, aree sciabili gestite e territorio aperto contenute nelle procedure operative regionali e nella direttiva del 12 agosto 2019 sul rischio valanghe.

Assetto organizzativo, transitorio e finanziario

L’Agenzia deve adeguare il proprio regolamento di organizzazione per svolgere le funzioni previste dalla legge; entro 120 giorni dall’entrata in vigore il Direttore deve richiedere le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore:

  • il Direttore dell’Agenzia adotta i provvedimenti organizzativi per CORENEVA e CLV;
  • i Comuni costituiscono le CLV, con possibile esercizio del potere sostitutivo regionale in caso di inadempienza.

Restano in carica, fino alla scadenza o allo scioglimento del consiglio comunale, le commissioni comunali già esistenti alla data di entrata in vigore della legge. Continuano inoltre a produrre efficacia, senza soluzione di continuità e fino a rimozione, modifica o aggiornamento, la CLPV approvata con D.G.R. n. 559 del 13 settembre 2021 e gli atti attuativi della legge regionale abrogata.

Gli oneri di attuazione sono coperti nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dell’Agenzia regionale di Protezione Civile.

Abrogazione e decorrenza

È abrogata la legge regionale 18 giugno 1992, n. 47, recante le precedenti norme sulla previsione e prevenzione dei rischi da valanga.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT; dal testo fornito risulta applicabile dal 20 novembre 2025.

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