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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13340/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasceva dalla gestione, negli anni 2009 e 2010, del servizio di depurazione delle acque reflue civili da parte di una società che operava sine titulo, poiché la concessione legittimante era scaduta il 31 dicembre 2007. La società che aveva svolto il servizio domandava, ai sensi dell'art. 2041 c.c., un indennizzo per l'impoverimento asseritamente subito nello svolgimento del servizio pubblico. La Corte d'appello di Milano aveva rigettato la domanda ritenendo, sulla base della CTU, che la valutazione complessiva di costi e ricavi dell'intera gestione (civile e industriale) mostrasse che la società non si era impoverita e risultava anzi debitrice verso la controparte. Avverso tale decisione era stato proposto ricorso per cassazione, al quale la controparte resisteva con controricorso. Prima dell'udienza, tuttavia, la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso, conformemente ad accordi transattivi intervenuti tra le parti, con atto di adesione della controparte.

La decisione

La Corte, preso atto della rituale rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte della controparte, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre omesso di provvedere sulle spese, in ragione dell'accordo tra le parti e dell'accettazione della rinuncia, richiamando gli artt. 390 e 391, comma quarto, c.p.c. Ha altresì escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di giudizio estinto.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    Costituiva la base della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento proposta dalla società che aveva eseguito il servizio senza titolo.

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia rituale al ricorso determina l'estinzione del giudizio.

  • art. 391, comma quarto, c.p.c.

    In presenza di accettazione della rinuncia da parte della controparte, la Corte può omettere di provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica il contributo unificato aggiuntivo nei casi di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia rituale al ricorso per cassazione, ove accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, il giudice può omettere la pronuncia sulle spese quando ciò sia coerente con l'accordo intervenuto tra le parti.
  • L'addizionale sul contributo unificato non è dovuta quando il giudizio si estingue per rinuncia al ricorso.
  • La dichiarazione di estinzione per rinuncia rende superfluo l'esame del merito delle censure proposte in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiArricchimento senza causa

Testo integrale

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