Provvedimento del 18/05/2012
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva il modello AA9/11 per persone fisiche, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, e aggiorna le istruzioni del modello AA7/10 per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Sono inoltre disciplinati reperibilità, stampa, modalità di presentazione e contenuto tecnico dei file telematici, con allegati dedicati alle specifiche di trasmissione e cessazione attività.
Approvazione modelli AA9/11 e AA7/10 per dichiarazioni IVA di inizio, variazione e cessazione attività
Approvazione dei modelli IVA e finalità del provvedimento
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate approva il modello AA9/11 da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini IVA delle persone fisiche, con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Approva inoltre le istruzioni per il modello AA7/10, già approvato con provvedimento del 29 dicembre 2009, da utilizzare dai soggetti diversi dalle persone fisiche per le medesime dichiarazioni ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.
Ambito di applicazione e decorrenza
Il modello AA9/11 è destinato a imprese individuali e lavoratori autonomi. Deve essere utilizzato per le dichiarazioni previste dall’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972 e decorre dal 22 maggio 2012. Le istruzioni del modello AA7/10 vengono invece aggiornate e sostituiscono quelle precedentemente approvate, mentre il relativo modello e le specifiche tecniche restano quelli del provvedimento del 29 dicembre 2009.
Reperibilità, stampa e trasmissione telematica
I modelli sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sui siti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Possono essere prelevati anche da altri siti, purché rispettino le caratteristiche tecniche dell’allegato A e rechino l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento. È autorizzata la stampa dei modelli nel rispetto delle caratteristiche tecniche stabilite.
Per le dichiarazioni trasmesse in via telematica, i dati devono essere inviati secondo le specifiche tecniche contenute negli allegati B e C. Gli intermediari abilitati devono rilasciare al contribuente una dichiarazione redatta su modello conforme a quello approvato.
Motivazioni dell’intervento
L’intervento è motivato principalmente dall’introduzione, a decorrere dall’anno d’imposta 2012, del nuovo regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, previsto dall’art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge n. 111/2011. Il provvedimento adegua quindi struttura e contenuto del modello AA9/11 alla normativa vigente e semplifica la compilazione. Aggiorna anche le istruzioni del modello AA7/10 per renderle coerenti con la normativa vigente.
Presentazione del modello: termini e modalità
Le dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione attività devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di inizio, variazione o cessazione. Il modello può essere presentato:
- direttamente, anche tramite persona delegata, presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate;
- tramite servizio postale con raccomandata, allegando copia del documento di identità;
- per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.
Per la presentazione telematica, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui l’Agenzia delle Entrate conclude la ricezione dei dati. È richiamata anche la disciplina dell’obbligo di utilizzo dei servizi Entratel o Fisconline in base alla posizione del soggetto rispetto alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.
Contenuto del modello AA9/11
Il modello AA9/11 è strutturato nei quadri A, B, C, D, E, F, G, H e I. È previsto inoltre il frontespizio con dati identificativi, firma, eventuale delega e impegno alla presentazione telematica.
Quadro A: tipo di dichiarazione
Nel quadro A si indica se la dichiarazione riguarda:
- inizio attività;
- variazione dati;
- cessazione attività;
- richiesta duplicato del certificato di partita IVA.
Sono previste specifiche avvertenze per le operazioni straordinarie e per le trasformazioni soggettive. La data di inizio, variazione o cessazione non può essere successiva alla data di presentazione del modello.
Quadro B: soggetto d’imposta
Nel quadro B si riportano i dati identificativi del soggetto, l’attività esercitata e il luogo di esercizio, il volume d’affari presunto, l’eventuale adesione a regimi fiscali agevolati, l’attività di commercio elettronico e, in casi specifici, ulteriori informazioni per l’inizio attività. Sono previsti campi per soggetti non residenti, per scritture contabili, per il regime di vantaggio e per il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.
Quadro C: titolare
Nel quadro C sono indicati i dati anagrafici e il domicilio fiscale del titolare, nonché l’eventuale conservazione delle scritture contabili nel luogo indicato.
Quadro D: rappresentante
Il quadro D è riservato ai casi in cui il rappresentante sia soggetto diverso dal contribuente, ad esempio minore, interdetto, fallito, erede o rappresentante fiscale. Sono previsti codici di carica specifici, tra cui:
- 1: rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore;
- 2: rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno, curatore dell’eredità giacente;
- 3: curatore fallimentare;
- 5: custode giudiziario / amministratore giudiziario / commissario giudiziale;
- 6: rappresentante fiscale di soggetto non residente;
- 7: erede;
- 10: rappresentante fiscale di soggetto non residente con limitazioni di cui all’art. 44, comma 3, secondo periodo, del D.L. n. 331/1993.
Quadro E: operazioni straordinarie e affitto d’azienda
Il quadro E disciplina operazioni straordinarie, trasformazioni sostanziali soggettive e affitto d’azienda. Sono previste tre sezioni:
- Sezione 1: operazioni straordinarie/trasformazioni soggettive, con casistiche di cessione e donazione d’azienda, modificazione di società in ditta individuale, successione ereditaria, cessione e donazione di ramo d’azienda;
- Sezione 2: conferimento, cessione o donazione d’azienda con mantenimento della partita IVA;
- Sezione 3: affitto d’azienda, sia per l’affittuario sia per il locatore.
Sono richiamate le modalità di compilazione in relazione ai tipi di dichiarazione 1, 2 o 3 e agli effetti estintivi o meno della partita IVA del soggetto trasformato.
Quadro F: luoghi di conservazione delle scritture contabili
Il quadro F disciplina i soggetti depositari e i luoghi di conservazione delle scritture contabili, nonché i luoghi di conservazione delle fatture all’estero. Sono richiesti i codici fiscali dei depositari e gli indirizzi dei luoghi di conservazione; per le fatture all’estero è prevista la sola indicazione dei luoghi situati in uno Stato diverso da quello del soggetto emittente.
Quadro G: informazioni sulle attività esercitate
Nel quadro G vanno indicate le altre attività esercitate e gli altri luoghi in cui sono svolte le attività e/o conservate le scritture contabili. Si distinguono:
- Sezione 1: altre attività esercitate, con codice attività, volume d’affari e contabilità separata;
- Sezione 2: altri luoghi di esercizio delle attività e/o conservazione delle scritture, con indicazione della tipologia di sede.
Quadro H: presunzione di cessione e rapporto di rappresentanza
Il quadro H serve a effettuare la comunicazione prevista dall’art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 441/1997, per superare la presunzione di cessione relativa ai beni che non si trovano nei luoghi di esercizio del contribuente né in quelli dei suoi rappresentanti. Deve essere indicata la partita IVA o il codice fiscale del rappresentante presso cui il contribuente deposita i beni.
Quadro I: altre informazioni in sede di inizio attività
Il quadro I è compilabile solo in sede di inizio attività e richiede informazioni aggiuntive, tra cui:
- indirizzo e-mail, telefono, fax e sito web;
- dati catastali dell’immobile destinato all’attività;
- informazioni sull’eventuale esercizio di operazioni intracomunitarie e inclusione nell’Archivio VIES;
- tipologia della clientela;
- luogo di esercizio aperto al pubblico;
- investimenti iniziali o, per i soggetti del macrosettore costruzioni, investimenti effettuati dai costruttori.
Regole particolari per soggetti non residenti
Il provvedimento chiarisce che i soggetti non residenti che si avvalgono di una stabile organizzazione in Italia, o dei rappresentanti fiscali nominati ai sensi dell’art. 17, terzo comma, devono utilizzare il modello. È esclusa la duplice posizione IVA nel territorio dello Stato: in presenza di stabile organizzazione, il soggetto non residente non può operare anche tramite rappresentante fiscale o identificazione diretta per le operazioni della casa madre.
Sono inoltre chiarite le alternative tra rappresentanza fiscale e identificazione diretta e l’obbligo di chiudere la partita IVA già posseduta quando si intenda passare da un istituto all’altro.
Quadro normativo di riferimento
Il provvedimento richiama, tra le altre, le seguenti fonti:
- D.P.R. n. 633/1972, IVA;
- D.P.R. n. 605/1973, anagrafe tributaria e codice fiscale;
- D.M. 23 dicembre 1976 e D.M. 28 dicembre 1987, n. 539;
- D.P.R. n. 322/1998, dichiarazioni fiscali;
- D.P.R. n. 404/2001, servizi telematici;
- D.L. n. 331/1993 e D.P.R. n. 441/1997;
- legge n. 212/2000, Statuto del contribuente;
- D.Lgs. n. 196/2003, protezione dei dati personali;
- provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 21 dicembre 2006, 14 gennaio 2008 e 29 dicembre 2010;
- D.Lgs. n. 18/2010;
- D.L. n. 98/2011.
Trattamento dei dati personali
Il modello contiene una specifica informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Sono indicati:
- finalità del trattamento, con gestione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate e degli intermediari;
- obbligatorietà del conferimento dei dati;
- modalità di trattamento prevalentemente informatizzate;
- titolari del trattamento;
- responsabile esterno So.ge.i. S.p.A. per l’Agenzia delle Entrate;
- diritti dell’interessato ex art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
- assenza di necessità del consenso per i soggetti pubblici e per gli intermediari, trattandosi di dati obbligatori per legge.
Specifiche tecniche di stampa: Allegato A
L’allegato A definisce le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli:
- formato A4, fogli singoli, separati dalle istruzioni;
- possibilità di stampa meccanografica o laser;
- conformità di struttura e sequenza ai fac-simile approvati;
- indicazione, sul bordo sinistro, dei dati del soggetto che cura la stampa e degli estremi del provvedimento;
- carta bianca con opacità 86-88% e peso 80-90 gr/mq;
- area grafica centrale di dimensioni specifiche;
- stampa in nero con fondini azzurri Pantone 311 U, con ammessa anche stampa monocromatica per riproduzioni laser.
Specifiche tecniche di trasmissione telematica: Allegato B
L’allegato B disciplina la trasmissione telematica del modello AA9/11 per inizio attività e variazione dati. La fornitura è composta da record di lunghezza fissa pari a 3503 caratteri, con record di tipo:
- A: testa della fornitura;
- B: dati identificativi principali e quadri A, B, C, D, E, I;
- C: altri luoghi di esercizio e/o conservazione delle scritture;
- D: depositari, luoghi di conservazione, altre attività esercitate, presunzione di cessione e fatture all’estero;
- Z: coda della fornitura.
Sono previste regole su ordine dei record, numero massimo di record C e D, limiti dimensionali della trasmissione, codifica dei campi, allineamento dei dati, maiuscole, arrotondamento degli importi e coerenza tra quadri compilati e contenuto informativo.
Tra i principali contenuti tecnici si segnala:
- il codice fornitura AT5VA per inizio attività e VR5VA per variazione dati;
- il record B con campi per tipo dichiarazione, codice fiscale, partita IVA, dati del soggetto, attività prevalente, regime fiscale, commercio elettronico, rappresentante, operazioni straordinarie, quadri compilati e firma;
- la possibilità di indicare quadro I solo in sede di inizio attività;
- il record C per fino a 20 sedi/luoghi secondari;
- il record D per altre attività e depositari, fino a 10 depositari e 20 rappresentanti/luoghi in specifiche sezioni;
- il record Z finale con soli campi di chiusura.
Specifiche tecniche di trasmissione telematica: Allegato C
L’allegato C riguarda la dichiarazione di cessazione attività per imprese individuali e lavoratori autonomi. Anche qui la fornitura ha lunghezza fissa di 3503 caratteri e contiene:
- record A di testa;
- record B con i dati della cessazione;
- record Z di coda.
Il codice fornitura è CE3VA. Il record B prevede il tipo di dichiarazione 3 per cessazione attività, la data di cessazione, il codice fiscale del titolare, la partita IVA, l’eventuale indicazione della cessazione ai sensi dell’art. 5 del D.L. n. 282/2002, i dati del rappresentante, i quadri compilati e l’impegno alla presentazione telematica. È inoltre previsto il campo relativo all’identificativo del produttore del software.
Chiusura del provvedimento e pubblicazione
Il provvedimento è firmato a Roma il 18 maggio 2012 dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera. È previsto che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tenga luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge n. 244/2007.
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