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Provvedimento

Provvedimento del 18/05/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento apporta numerose correzioni e integrazioni a CUD 2012, 770/2012 Semplificato e Ordinario, 730/2012, Unico 2012-PF, SP, SC, ENC e IRAP 2012. Gli interventi riguardano soprattutto aggiornamenti normativi, eventi eccezionali, termini di presentazione, codici e rinvii interni, oltre alla revisione del quadro RM dell’Unico PF 2012 per immobili e attività finanziarie estere.

Modifiche alle istruzioni e ai modelli dichiarativi 2012 dell’Agenzia delle Entrate

Modifiche alla modulistica dichiarativa 2012

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate introduce correzioni materiali e integrazioni alle istruzioni e, in alcuni casi, ai modelli della modulistica dichiarativa 2012. Le modifiche recepiscono aggiornamenti normativi intervenuti dopo la pubblicazione dei modelli, soprattutto in tema di eventi eccezionali, tassazione delle indennità di fine rapporto, agevolazione ACE e imposte su immobili e attività finanziarie detenuti all’estero.

CUD 2012

Sono modificate alcune parti delle istruzioni della certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati.

  • È eliminato, nella sezione relativa ai dati del datore di lavoro/ente pensionistico/sostituto d’imposta, il riferimento a “mod. 730-4”.
  • Nel punto 11 “Eventi eccezionali” sono aggiornate le descrizioni dei codici 5 e 6:
    • per il codice 5, la formula “in corso di conversione” è sostituita con “convertito in legge dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14”;
    • per il codice 6, è ampliato l’ambito territoriale con l’inclusione di Livorno, Ginosa e della provincia di Matera, e anche qui è aggiornato il richiamo alla legge di conversione.
  • In più punti delle istruzioni sono inserite precisazioni sul calcolo di importi da considerare al netto di riduzioni e abbattimenti forfetari previsti dall’articolo 19 del TUIR, in coerenza con la Circolare n. 3/E del 2012.
  • È introdotta una specificazione per il caso di indennità di fine rapporto eccedenti il milione di euro: nel punto indicato devono essere riportate le imposte già trattenute a titolo di tassazione separata sulla quota eccedente.
  • Nell’allegato 3, nel paragrafo “Regole generali”, il riferimento all’anno 2010 è sostituito con 2011.

Modello 770/2012 Semplificato

Le istruzioni del modello semplificato sono modificate in più punti, con correzioni sui termini di presentazione, sugli eventi eccezionali e sulla compilazione di alcuni campi.

  • Nel paragrafo “Termini di presentazione”, il termine del 30 giugno è sostituito con il 2 luglio, motivando lo spostamento con il fatto che il 30 giugno è sabato e il 1° luglio festivo.
  • Sempre nei termini, dopo il riferimento all’“otto” è aggiunto anche il “cinque”.
  • Nella casella “Eventi eccezionali” sono aggiornate le descrizioni dei codici 5 e 6, con il medesimo adeguamento alla legge di conversione e con l’estensione territoriale riferita a Livorno, Ginosa e Matera.
  • In varie pagine sono corretti rinvii interni, numerazioni di righi e riferimenti temporali (ad esempio da 2010 a 2011, da 208 a 210, da 512 a 513).
  • Sono inserite indicazioni specifiche sulla compilazione di alcune sezioni relative alle indennità di fine rapporto, in particolare per i casi in cui la quota eccedente il milione di euro sia stata assoggettata a tassazione ordinaria invece che separata.
  • Vengono inoltre aggiornate le note T e U, precisando che la compensazione va indicata in un apposito rigo nella prima sezione del prospetto, e aggiungendo la nota V sulla compensazione tra tassazione separata e tassazione ordinaria sulle indennità di fine rapporto eccedenti il milione di euro.

Modello 770/2012 Ordinario

Anche il modello ordinario e le relative istruzioni subiscono modifiche rilevanti, soprattutto per allineare i riferimenti normativi e correggere le note di compilazione.

  • Nel quadro SI, i riferimenti all’anno 2010 sono da intendersi come riferiti al 2011.
  • Nelle istruzioni, alla voce “Eventi eccezionali”, sono aggiornati i codici 5 e 6 con la nuova formulazione relativa alla legge di conversione e con l’estensione ai territori di Livorno, Ginosa e Matera.
  • In alcune istruzioni del quadro SI è corretto il riferimento all’anno 2011.
  • Viene aggiunta una nuova causale “R”, relativa alla chiusura del rapporto con l’intermediario residente che interviene nella riscossione di flussi connessi con polizze assicurative a contenuto finanziario contratte con compagnie estere.
  • Le note T e U sono modificate come nel modello 770 Semplificato, con precisazioni sulla compensazione nella prima sezione del quadro e con l’introduzione della nota V per la compensazione tra tassazione separata e ordinaria sulle indennità eccedenti il milione di euro.

Modello 730/2012

Le istruzioni del modello 730 sono aggiornate in due punti principali.

  • Ai righi E61-E63, colonna 3, il codice 2 viene precisato per i casi in cui le spese sostenute in anni precedenti al 2011 riguardino un immobile ereditato, acquistato o ricevuto in donazione nel 2009, 2010 o 2011.
  • Nella quarta di copertina, il termine per la presentazione al sostituto d’imposta del modello 730 e della busta con il Mod. 730-1 per la scelta dell’otto e del cinque per mille è anticipato dal 2 maggio 2012 al 30 aprile 2012.

Unico PF 2012

Le modifiche al modello Unico PF e alle istruzioni sono numerose e interessano il primo, secondo e terzo fascicolo, oltre all’Unico Mini.

Primo fascicolo

  • Al rigo RB11, le istruzioni delle colonne 8 e 9 sono scambiate tra loro.
  • Al rigo RP15 si chiarisce che, nel limite di reddito, va computata anche l’agevolazione ACE, oltre al reddito dei fabbricati soggetto a cedolare secca.
  • Ai righi RP17, RP18 e RP19, per i codici 24, 27 e 28, viene inserito il richiamo all’agevolazione ACE nella descrizione tra parentesi.
  • Per il codice 25, è aggiunto il richiamo alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà presentata al Ministero per i beni e le attività culturali; viene eliminata la frase che collegava la detrazione all’anno d’imposta del completamento del rilascio della certificazione.
  • È eliminato un punto elenco nella sezione “Spese sostenute per la ristrutturazione di immobili”.
  • Ai righi RP61-RP64, colonna 3, il codice 2 è precisato con riferimento agli immobili ereditati, acquistati o ricevuti in donazione nel 2009, 2010 o 2011.
  • Al rigo RP82 è aggiornato il rinvio tra modelli 730/2011 e Unico PF/2011.
  • Nel riepilogo dei redditi e delle ritenute del quadro RN, i riferimenti al rigo RS37 colonna 10 sono sostituiti con il rigo RS37 colonna 12.
  • Al rigo CS2, colonna 1, il richiamo “nella colonna 6” viene corretto in “nella colonna 5”.
  • Nell’appendice “Eventi eccezionali” sono aggiornati i codici 5 e 6 con il riferimento alla legge di conversione e con l’estensione territoriale a Livorno, Ginosa e Matera.
  • Nella sezione sulla previdenza complementare del prospetto per il rigo RP31, la formula della casella 10 viene sostituita.

Secondo fascicolo

  • Nel quadro RM del modello, la sezione XVI è sostituita integralmente dall’allegato “A”, che riporta per intero il quadro RM.
  • Nella sezione XIV, relativa all’addizionale su bonus e stock option, la descrizione è riscritta per chiarire che l’addizionale si applica sia sugli emolumenti variabili eccedenti il triplo della parte fissa erogata prima del D.L. n. 98/2011, sia sulla parte che eccede la parte fissa erogata dopo l’entrata in vigore di tale decreto.
  • Il rigo RM29 è integrato con il riferimento all’importo che eccede la parte fissa della retribuzione.
  • La nuova sezione XVI disciplina in dettaglio le imposte patrimoniali su immobili situati all’estero e su attività finanziarie detenute all’estero, specificando criteri di calcolo, aliquote, detrazioni, credito d’imposta estero, soglia minima di versamento e casistiche particolari per soggetti che lavorano all’estero per lo Stato italiano.

Terzo fascicolo

  • Nel quadro RS, rigo RS37, sono rinominate e ampliate le colonne dedicate al rendimento nozionale, distinguendo la quota dell’imprenditore da quella delle società partecipate.
  • Le istruzioni comuni ai quadri RE-RF-RG-RD-RS chiariscono che, in caso di esclusione per determinazione forfetaria del reddito, resta comunque necessario compilare il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, escluso il quadro degli elementi contabili.
  • Sono aggiornati vari riferimenti normativi relativi a righi del quadro RE, RF e RG, sostituendo il richiamo all’art. 3, comma 126, della legge n. 662/1996 con l’art. 4 del DPR 31 maggio 1999, n. 195.
  • Al rigo RF49, sono aggiunte precisazioni sul calcolo del 20% e del 30% dell’importo di rigo RF47 al netto di RF48.
  • Al rigo CM12, colonna 6, è corretto un rinvio interno da colonna 5 a colonna 6.
  • Nelle istruzioni al rigo RS37 si richiama il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012 e si disciplinano le nuove colonne 10, 11, 12 e 13 relative al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, distinguendo la quota usata in deduzione, quella attribuibile alle società partecipate e l’eccedenza riportabile ai periodi successivi.

Unico Mini

  • Ai righi RP41-RP44 è aggiunta un’istruzione sulla colonna 10 “N. d’ordine immobile”, da compilare solo per gli interventi iniziati nel 2011.
  • Ai righi RP61-RP62 e al rigo RP82 vengono apportate le stesse correzioni viste nel primo fascicolo circa gli immobili ereditati, acquistati o ricevuti in donazione e i rinvii ai modelli precedenti.

Unico 2012-ENC

Le istruzioni e alcuni riferimenti del modello per gli enti non commerciali sono aggiornati per correggere rinvii interni, coordinare le disposizioni sul reddito d’impresa e recepire l’ACE.

  • Nel quadro RS, la denominazione del rigo RS43 viene corretta: “col. 4” diventa “col. 3”.
  • Sono aggiornati i richiami al decreto-legge n. 216/2011, con sostituzione della formula “in corso di conversione” con “convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14”.
  • Nelle cause di esclusione per determinazione forfetaria del reddito, si ribadisce l’obbligo di compilare il modello per gli studi di settore, con esclusione del quadro contabile.
  • Nel paragrafo 6.2 è modificata la disciplina del codice utilizzo 16 per gli immobili di interesse artistico concessi in locazione, precisando la rendita da indicare e eliminando un inciso non più coerente.
  • Sono corretti alcuni richiami normativi del rigo RE5.
  • Nella premessa al quadro RU e al rigo RU109, i riferimenti da RU66 sono sostituiti con RU60.
  • Nell’appendice “Eventi eccezionali” sono aggiornati i codici 5 e 6 con i nuovi riferimenti normativi e territoriali.

Unico 2012-SC

Il modello per società ed enti commerciali è modificato principalmente per l’ACE, gli studi di settore, alcuni rinvii normativi e gli eventi eccezionali.

  • Nella sezione sulle cause di esclusione, per il codice 8 relativo alla determinazione forfetaria del reddito, si precisa che resta obbligatoria la compilazione del modello per gli studi di settore, escluso il quadro contabile.
  • Al rigo RF13, colonna 1, e ad altri righi analoghi, il richiamo all’art. 3, comma 126, della legge n. 662/1996 è sostituito con l’art. 4 del DPR 31 maggio 1999, n. 195.
  • Al rigo RF122 è aggiunta la precisazione sull’utilizzo dell’eccedenza di interessi passivi o del periodo precedente, se trasferite al consolidato nello stesso periodo d’imposta, ed è eliminato un riferimento al rigo RF120 del modello UNICO SC 2011.
  • Al rigo RS113, colonna 3, viene eliminato il termine “eventualmente” e si richiama il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012.
  • Sempre al rigo RS113, colonna 5, è riscritta la disciplina del patrimonio netto ai fini ACE, chiarendo che esso include utile o perdita d’esercizio, con una semplificazione che ipotizza un carico fiscale teorico senza effetto ACE.
  • Nell’appendice, i codici 5 e 6 degli eventi eccezionali sono aggiornati con i riferimenti alla legge di conversione e con l’estensione ai territori colpiti dagli eventi atmosferici del novembre 2011.

Unico 2012-SP

Per le società di persone e soggetti equiparati sono effettuate alcune correzioni di dettaglio e aggiornamenti normativi.

  • È eliminato il riferimento a “un abbonamento speciale alla Rai per” nel paragrafo “Altri Dati”.
  • Per le cause di esclusione legate alla determinazione forfetaria del reddito, è ribadito l’obbligo di compilazione del modello per gli studi di settore, salvo il quadro contabile.
  • Sono corretti i riferimenti normativi ai righi RF12, RG4 e RE5, sostituendo il richiamo alla legge n. 662/1996 con il DPR n. 195/1999.
  • Nelle istruzioni del rigo RG5, il richiamo al TUIR viene sostituito con il riferimento alla legge n. 296 del 2006.
  • Al rigo RH14 sono soppressi alcuni limiti e precisazioni sul reddito minimo, e viene modificato il collegamento tra colonne.
  • Nel prospetto da rilasciare ai soci o associati è aggiunto il punto 21 relativo al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio utilizzato in deduzione dal reddito d’impresa.
  • Vengono aggiornate le istruzioni sul decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 14 marzo 2012.
  • Nell’appendice eventi eccezionali sono aggiornati i codici 5 e 6 con la nuova formulazione normativa e territoriale.

IRAP 2012

Le modifiche alle istruzioni IRAP riguardano soprattutto la tabella degli eventi eccezionali, la deduzione regionale e l’elenco delle aliquote.

  • Per il codice 5 degli eventi eccezionali è sostituita la formula “in corso di conversione” con “convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14”.
  • Per il codice 6 viene sostituito integralmente titolo e descrizione, richiamando i soggetti colpiti dalle avversità atmosferiche del 4-8 novembre 2011 in Genova, Livorno, Ginosa e Matera e la proroga al 16 luglio 2012 dei termini di adempimenti e versamenti tributari scadenti dal 4 novembre 2011 al 30 giugno 2012.
  • Nella tabella delle deduzioni regionali sono eliminate le voci relative all’Umbria.
  • Nella tabella delle aliquote applicabili, per la Regione Valle d’Aosta, sono eliminati alcuni elementi della codifica riferita all’aliquota ordinaria.

Comunicazione sulle specifiche tecniche

Il provvedimento precisa che eventuali correzioni alle specifiche tecniche della modulistica 2012 saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Motivazione del provvedimento

Le modifiche sono motivate dalla necessità di correggere errori materiali emersi dopo la pubblicazione dei modelli e di integrare le istruzioni a seguito di sopravvenute disposizioni normative, in particolare quelle introdotte dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e dal D.L. 29 dicembre 2011, n. 216.

Quadro RM dell’Unico PF 2012

L’allegato “A” riporta integralmente il quadro RM aggiornato, dedicato ai redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva, nonché alle imposte su immobili e attività finanziarie all’estero.

Struttura generale

Il quadro è organizzato in sezioni che riguardano:

  • indennità e anticipazioni di cui all’art. 17 del TUIR;
  • indennità, plusvalenze e altri redditi previsti dall’art. 17, comma 1, lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n);
  • imposte e oneri rimborsati;
  • redditi percepiti come erede o legatario;
  • redditi di capitale soggetti a imposizione sostitutiva;
  • proventi delle obbligazioni non assoggettabili a imposta sostitutiva;
  • tassazione separata, depositi a garanzia, redditi d’impresa estera partecipata, rivalutazioni del valore dei terreni, pignoramento presso terzi, premi assicurativi in caso di riscatto, rivalutazione del TFR, indennità di fine rapporto e collaborazioni coordinate e continuative;
  • imposta su immobili e attività finanziarie detenute all’estero.

Sezione XVI: immobili e attività finanziarie estere

La nuova sezione XVI disciplina in modo dettagliato l’imposta sul valore degli immobili all’estero e l’imposta sulle attività finanziarie detenute all’estero.

  • La sezione è riservata alle persone fisiche residenti titolari di diritti reali su immobili esteri o possessori di attività finanziarie all’estero.
  • Le imposte sono dovute proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso.
  • L’imposta sugli immobili esteri è calcolata nella misura dello 0,76%; scende allo 0,40% per i soggetti che lavorano all’estero per lo Stato italiano se l’immobile è adibito ad abitazione principale, con detrazione massima di euro 200.
  • Il valore dell’immobile è, in via generale, il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti; in mancanza, il valore di mercato nel luogo in cui si trova l’immobile.
  • Per immobili situati in Paesi UE o SEE, il valore è catastale o, in mancanza, quello di mercato.
  • L’imposta sulle attività finanziarie estere è pari all’1 per mille del valore di mercato delle attività rilevato al termine del periodo d’imposta; in mancanza si usa il valore nominale o di rimborso.
  • Per conti correnti e libretti di risparmio in Paesi UE o SEE con adeguato scambio di informazioni, l’imposta è fissata in misura pari all’imposta di bollo dovuta per il 2011, cioè euro 34,20.
  • Le colonne da compilare per i righi RM33-RM34 distinguono valore, quota, periodo di possesso, imposta dovuta, credito d’imposta per imposte patrimoniali estere, imposta da versare e un’apposita casella per il regime ridotto dei soggetti che lavorano all’estero per lo Stato italiano o per l’imposta fissa sulle attività finanziarie.
  • Il versamento non è dovuto per importi inferiori a euro 200, salvo il caso dei soggetti che lavorano all’estero per lo Stato italiano.

Riferimenti normativi e contesto

Il provvedimento richiama, tra le principali fonti normative, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, il D.M. 28 dicembre 2000 e i provvedimenti di approvazione dei modelli 2012 interessati dalle modifiche.

La pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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