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Provvedimento

Provvedimento del 25/05/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva il modello di versamento F24 Semplificato, utilizzabile dal 1° giugno 2012 per i versamenti unitari verso Erario, Regioni ed enti locali, e sopprime contestualmente l’F24 predeterminato per l’ICI. Inoltre estende agli enti pubblici la modalità di versamento F24EP per l’IMU, includendo istruzioni di compilazione e regole specifiche per i pagamenti e le compensazioni.

Approvazione F24 Semplificato ed estensione F24EP per IMU

Approvazione del modello F24 Semplificato e estensione dell’F24EP per l’IMU

Il documento approva il nuovo modello di versamento unificato denominato "F24 Semplificato" e ne disciplina l’uso a partire dal 1° giugno 2012. Contestualmente estende la modalità di versamento "F24EP" agli enti pubblici per il pagamento dell’IMU, introducendo anche istruzioni operative e di compilazione.

Contenuto del provvedimento

Il provvedimento dispone che:

  • è approvato il modello "F24 Semplificato" per i versamenti unitari ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a favore di Erario, Regioni ed enti locali;
  • il modello è reso disponibile gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle entrate ed è utilizzabile dal 1° giugno 2012;
  • dalla medesima data è soppresso il modello "F24 predeterminato" per i versamenti dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con provvedimento del 15 giugno 2004, restando utilizzabili i modelli precompilati già distribuiti;
  • è estesa la modalità di versamento mediante modello "F24EP" per consentire agli enti pubblici il versamento dell’IMU di cui all’art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Finalità e motivazioni

La relazione illustrativa chiarisce che il nuovo modello nasce per semplificare gli adempimenti dei contribuenti che devono effettuare versamenti di alcune entrate verso Erario, Regioni ed enti locali. La struttura su un’unica pagina è considerata idonea anche alla postalizzazione da parte dei Comuni delle richieste di pagamento dell’IMU e consente risparmi di carta e archiviazione. L’estensione dell’F24EP agli enti pubblici è finalizzata a consentire il versamento dell’IMU da parte di tali soggetti.

Struttura del modello F24 Semplificato

L’allegato riproduce il modello "F24 Semplificato", che contiene:

  • dati del contribuente;
  • dati anagrafici;
  • eventuale indicazione del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare;
  • sezione relativa al motivo del pagamento;
  • campi per importi a debito e a credito;
  • estremi del versamento;
  • copie distinte per il soggetto che effettua il versamento e per l’intermediario (banca, posta o agente della riscossione).

Istruzioni generali di compilazione

Le avvertenze spiegano che il modello è un pagamento unificato per imposte erariali, regionali ed enti locali, compresa l’IMU, da utilizzare presso agenti della riscossione, banche convenzionate e uffici postali.

In particolare:

  • i campi grigi relativi a ravvedimento, immobili variati, acconto, saldo, numero immobili e detrazione sono riservati ai versamenti IMU;
  • nella sezione "Contribuente" vanno indicati codice fiscale e dati anagrafici, mentre "codice atto" e "codice ufficio" si compilano solo se richiesti dall’ente impositore;
  • per il coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare occorre indicare il relativo codice fiscale e il codice identificativo, desumibile dalla tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate;
  • nella sezione "Motivo del pagamento" deve essere indicato il destinatario del versamento con i codici "ER" (erario), "RG" (regione) o "EL" (ente locale), oltre a codice tributo, codice ente e anno di riferimento espresso in quattro cifre;
  • gli importi devono essere indicati con due decimali, anche se pari a zero, con arrotondamento del terzo decimale secondo le regole indicate;
  • in caso di pagamento in unica soluzione di saldo o acconto deve essere indicato "0101" nella colonna "rateazione/mese rif."; nel pagamento rateale va indicata la rata e il numero complessivo delle rate, ad esempio "0206" per la seconda di sei rate;
  • il modello deve essere firmato nell’apposito campo e, se previsto l’addebito sul conto corrente, va indicato l’IBAN;
  • la compensazione è ammessa fino ad azzerare il totale dei debiti, con saldo finale non negativo; anche con saldo zero il modello va compilato e presentato;
  • per esporre correttamente i crediti in compensazione vanno indicati codice tributo, anno di riferimento e importo a credito compensato;
  • l’importo massimo compensabile è pari a 516.456,90 euro.

Istruzioni specifiche per il pagamento dell’IMU

Per l’IMU la compilazione segue regole particolari:

  • nella colonna "Sezione" va indicato il codice "EL";
  • nel campo "codice ente" va inserito il codice catastale del Comune, composto da quattro caratteri;
  • va barrata la casella "ravv." se il pagamento riguarda il ravvedimento;
  • va barrata la casella "immob. variati" se vi sono variazioni su uno o più immobili tali da richiedere dichiarazione di variazione;
  • va barrata la casella "acc." per l’acconto;
  • va barrata la casella "saldo" per il saldo, e in caso di unica soluzione per acconto e saldo vanno barrate entrambe;
  • nel campo "numero immobili" va indicato il numero degli immobili, fino a tre cifre;
  • nell’"anno di riferimento" va indicato l’anno d’imposta e, per il ravvedimento, l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata;
  • negli importi a debito va riportata l’imposta dovuta al netto della detrazione, se spettante;
  • il campo "rateazione" va compilato solo se l’Amministrazione finanziaria fornisce apposite istruzioni.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • il d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
  • lo Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
  • il d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • la legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  • il d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
  • il d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
  • il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  • vari provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2002, 2003, 2004, 2007 e 2012.

Pubblicazione ed efficacia

Il provvedimento è datato Roma, 25 maggio 2012 ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Attilio Befera. La pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

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