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Provvedimento

Provvedimento del 10/05/2012

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento aggiorna le avvertenze della cartella di pagamento per recepire le novità in materia di contributo unificato e dati obbligatori nei ricorsi tributari introdotte dal d.l. n. 98/2011 e dal d.l. n. 138/2011. Vengono inoltre richiamate le regole su termini, modalità di ricorso, costituzione in giudizio e sospensione del pagamento.

Modifiche alle avvertenze della cartella di pagamento per i ruoli dell’Agenzia delle Dogane

Modifiche alle avvertenze della cartella di pagamento

Il provvedimento dispone la modifica delle avvertenze contenute negli allegati 1-2 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 20 settembre 2010, con riferimento ai ruoli formati dagli uffici dell’Agenzia delle Dogane. L’intervento serve ad adeguare la cartella di pagamento alle più recenti disposizioni in materia di contenzioso tributario, contributo unificato e indicazioni obbligatorie negli atti introduttivi.

Quadro normativo e finalità

Le modifiche sono giustificate dall’entrata in vigore di nuove regole introdotte dal decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

In particolare, il documento evidenzia che:

  • all’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 è stato aggiunto il comma 6-quater, che disciplina gli importi del contributo unificato per i ricorsi principali e incidentali dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali;
  • all’art. 14 del medesimo testo unico è stato aggiunto il comma 3-bis, che richiama il criterio di determinazione del valore della controversia e le modalità della relativa dichiarazione;
  • per gli atti introduttivi di giudizio è divenuta obbligatoria l’indicazione del codice fiscale della parte e del rappresentante in giudizio, nonché, nel ricorso tributario, dell’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti;
  • la mancata indicazione del codice fiscale della parte ricorrente o della PEC del difensore comporta l’aumento del contributo unificato della metà.

Il provvedimento richiama inoltre l’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall’art. 11 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la redazione della cartella di pagamento in conformità al modello approvato dall’Amministrazione.

Contenuto sostanziale delle avvertenze aggiornate

Le avvertenze allegate spiegano al contribuente come chiedere informazioni, come proporre ricorso, quali dati inserire, come costituirsi in giudizio e quando può essere chiesta la sospensione del pagamento.

Viene chiarito che:

  • per informazioni sulla cartella di pagamento occorre rivolgersi all’ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nell’intestazione della pagina relativa al “Dettaglio degli addebiti”;
  • presso lo stesso ufficio può essere presentata anche la richiesta di riesame per ottenere l’annullamento del ruolo;
  • la richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre eventuale ricorso;
  • il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il direttore dell’ufficio o un suo delegato, indicato nella sezione “Dettaglio degli importi dovuti”.

Ricorso: termini, destinatari e modalità

Il contribuente che intende impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica, ai sensi degli artt. 18 e 22 del d.lgs. n. 546/1992. I termini sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ai sensi dell’art. 1 della legge n. 742/1969.

Se prima della cartella il contribuente ha già ricevuto un avviso di accertamento o altro atto autonomamente impugnabile, il ruolo e/o la cartella possono essere contestati solo per vizi propri.

Il ricorso deve essere:

  • intestato alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente;
  • notificato all’ufficio che ha emesso il ruolo, mediante posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, consegna diretta all’addetto dell’ufficio con rilascio di ricevuta, oppure tramite ufficiale giudiziario;
  • notificato all’agente della riscossione se si contestano vizi imputabili alla sua attività, ad esempio errori nel procedimento di notifica della cartella, mediante raccomandata senza busta con avviso di ricevimento oppure tramite ufficiale giudiziario.

Dati obbligatori da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati diversi elementi identificativi e processuali, tra cui:

  • la Commissione tributaria provinciale competente;
  • le generalità del ricorrente;
  • il codice fiscale del ricorrente e del rappresentante in giudizio;
  • il rappresentante legale, se il ricorrente è una società o un ente;
  • la residenza, la sede legale o il domicilio eventualmente eletto;
  • l’indirizzo PEC del ricorrente o del difensore incaricato;
  • l’ufficio e/o l’agente della riscossione contro cui si propone il ricorso;
  • il numero della cartella di pagamento;
  • i motivi del ricorso;
  • la richiesta formulata;
  • la sottoscrizione del ricorrente o del difensore.

È opportuno allegare la documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

Il documento richiama anche la regola secondo cui, se l’importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, il contribuente deve essere assistito obbligatoriamente da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge. Per importo contestato si intende l’ammontare del tributo, esclusi interessi e sanzioni; se la controversia riguarda esclusivamente sanzioni, si considera il loro ammontare.

Costituzione in giudizio e contributo unificato

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità, depositando il fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale oppure spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento.

Il fascicolo deve contenere:

  • l’originale del ricorso, se notificato tramite ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se consegnato o spedito per posta, con attestazione di conformità all’originale;
  • la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione raccomandata;
  • la documentazione relativa al versamento del contributo unificato;
  • la fotocopia della cartella di pagamento;
  • la nota di iscrizione a ruolo, con indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della lite e della data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente deve pagare il contributo unificato in base al valore della controversia, determinato secondo le modalità indicate nelle avvertenze. Il valore deve risultare da un’apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche in caso di prenotazione a debito. Il pagamento avviene secondo le modalità dell’art. 192 del d.P.R. n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

Il documento segnala inoltre che:

  • se il difensore non indica il proprio indirizzo PEC oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà;
  • la disciplina è richiamata con riferimento all’art. 13, comma 3-bis, del d.P.R. n. 115/2002.

Sospensione del pagamento

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e il ricorso viene poi respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione.

Per la sospensione amministrativa:

  • la richiesta deve essere presentata in carta semplice all’ufficio che ha emesso il ruolo;
  • se il pagamento riguarda dazi doganali costituenti risorse proprie dell’Unione europea, la sospensione è sempre subordinata alla prestazione di idonea garanzia;
  • il contribuente in gravi difficoltà economiche o sociali può chiedere di essere esonerato dalla garanzia.

Per la sospensione giudiziale:

  • se il pagamento può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata va presentata alla Commissione tributaria provinciale competente;
  • la domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato;
  • in quest’ultimo caso deve essere notificata all’ufficio o all’agente della riscossione contro cui è stato proposto ricorso e depositata presso la segreteria della Commissione con le stesse modalità previste per il ricorso.

Riferimenti normativi richiamati nel provvedimento

Il documento elenca i principali riferimenti normativi dell’atto, tra cui:

  • d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, comma 1, 62, commi 1 e 2, e 68, comma 1;
  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lettere a), b) e c);
  • provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 20 marzo 2010, 28 luglio 2010, 20 settembre 2010, 18 ottobre 2011 e 30 marzo 2012, richiamati per la disciplina della cartella di pagamento.

Dato conclusivo

Il provvedimento è datato Roma, 10 maggio 2012, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Attilio Befera.

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